In data 17/03/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 recante disposizioni in merito al sostegno al servizio sanitario nazionale, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si tratta di un decreto suddiviso in più parti perchè l'intento è quello di dare un riferimento unico dove poter reperire tutte le tracce di intervento poste in essere dal Governo.
Nella lettura sia del Decreto sia delle esplicazioni sottostanti è necessario partire dal presupposto che il decreto individua gli interventi messi in campo dal Governo, a seguito di ogni intervento verranno emanate le Circolari esplicative da parte degli enti coinvolti che illustreranno i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste nonchè i requisiti necessari per poter accedere ai sostegni. Quindi, è opportuno essere a conoscenza del fatto che, all'indomani del decreto nessuno può presentare domande di alcun genere. L'unico dubbio potrebbe essere riferito alla CIG per i dipendenti in quanto l'INPS con la Circolare del 12/03 u.s. aveva stabilito le metodologie di richiesta per le aziende con sede nella zona rossa ed essendosi estesa a tutta la penisola si ritiene possa essere estesa con essa anche la modalità di presentazione della CIG.
Ma, quello che interessa approfondire in questo momento è l'intervento per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Gli articoli interessati sono il n. 27 e il 28.
Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28
(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
I due articoli riconoscono un bonus "solo per il mese di marzo" pari ad euro 600,00 ai lavorari non titolari di pensione ed iscritti ad altra gestione AGO. Il primo è relativo ai soggetti titolari di partita iva che svolgono attiva di carattere professionale o collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il fondo disponibile è di euro 203,4 milioni di euro. Il secondo è riferito ai lavoratori autonomi ed ha una dotazione di 2.160 milioni di euro.
Da questo si evincono due riflessioni:
1) i soggetti che oltre allo svolgimento dell'attività in proprio hanno una copertura previdenziale di altra natura o da un altro ente, ordine o associazione non possono presentare la domanda. Mi riferisco ad esempio ad un professionista che contemporanemante è dipendente (probabilmente potrà accedere ai soli indennizzi della CIG per la parte relativa al lavoro dipendente ma comunque non gli verrebbe indennizzata la parte relativa alla propria attività autonoma) oppure ad un pensionato che svolge altra attività oppure, ancora peggio, ai rappresentanti di commercio che dispongono dell'Enasarco.
2) i soggetti che svolgono attività sotto forma societaria non sono menzionati giacché la norma si riferisce ai soli lavoratori autonomi (dubito che il legislatore non conosca la differenza). Significherebbe per una società di persone che gestisce un bar o un ristorante che il 12/03 il decreto ne ha previsto la chiusura, che i soci non potranno accedere all'indennizzo a differenza di un bar gestito un forma individuale? Mi sembra una mera dimenticanza linguistica giacchè nella Gestione Ago sono ricompresi tutti i soggetti iscritti all'INPS persino i CD/IAP e quindi anche i soci. Quindi in linea di massima sembrerebbe possano partecipare al clicday (?) anche gli iscritti alla gestione agricoli sebbene questi continuino a lavorare per evitare di interrompere la filiera agroalimentare.
L'informazione più importante però per i soggetti indicati agli articoli citati arriva dalle bozze di metodologia operativa necessaria di cui si parlava prima.
Indennizzi previsti attraverso la gestione previdenziale. Pertanto domanda sicuramente rivolta nel prossimo futuro all'INPS. Il presidente protempore Tridico ieri sera (18/3) al Sole24Ore (ma forse errore di riporto della notizia da parte del giornalista) ha dichiarato che l'idea migliore è un bel clicday. Ovvio perchè i soldi sono limitati (203,4 ml per i soggetti art. 27 e 2.160 ml per i soggetti art. 28) e quindi non solo la cifra cadauno non è notevole ma non arriverà neppure a tutti, bensì solo ai soggetti che il giorno individuato e all'ora individuata, con prossima circolare inps suppongo, saranno lesti e tecnologicamente adeguati ad inviare per primi le richieste di indennizzo.
Mi dimenticavo un'ultima cosa di "poco conto". La domanda pare dovrebbe essere presentata da ognuno accedendo alla propria area personale INPS attraverso il PIN INPS o SPID o CNS quindi per chi non ne fosse in possesso sarebbe opportuno dotarsene immediatamente e dotarsene comunque anche se poi il sistema dovesse cambiare. Il PIN INPS si richiede allo sportello INPS (che però risultano limitati o chiusi per via dell'emergenza covid-19) oppure on-line ma il codice completo arriverà dopo 15/20 giorni. Lo SPID lo potete richiedere tranquillamente ad un gestore a pagamento on-line con tempi di attesa e costi che variano in base al gestore altrimenti all'Ufficio Postale abilitato è attivabile lo SPID in modo gratuito con riferimento ad una mail personale. Ricordatevi di individuare l'ufficio postale abilitato più vicino a voi e soprattutto verificate gli orari perchè sono stati ridotti sempre a causa del periodo di emergenza in corso. Il terzo metodo di accesso è la CNS (carta nazionale dei servizi) comunemente Tessera Sanitaria. E' qui bene o male la abbiamo tutti, generalmente nel portafogli o in borsetta. L'unica accortezza è che deve essere attivata e per far ciò o si va agli sportelli della ASL che se ne occupano (sono gli stessi che si occupano delle richieste di esenzione ticket ma io non so quanti di voi, con l'aria che tira, vorranno avvicinarsi alle strutture ospedaliere) oppure nelle farmacie abilitate. Ah dimenticavo le farmacie altro ben altro da fare in questo periodo.
Spero di essere stato abbastanza comprensibile non credo assolutamente di essere stato esaustivo.
In bocca al lupo a tutti.
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