lunedì 8 aprile 2024

Credito di imposta RAS comuni al di sotto dei 3.000 abitanti

 Un piccolo approfondimento in merito all'argomento in titolo. 

L’Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni.

La misura si inserisce nel programma delle attività di contrasto allo spopolamento ed è rivolta alle imprese che operano in comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta subordinato all'emanazione di apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate che determina il codice tributo da utilizzare e le modalità operative.

L’istanza di concessione del credito di imposta va presentata tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia sarda delle entrate al seguente link a partire dal 15 aprile 2024 ed entro il 25 settembre 2024.

Possono usufruire del credito d'imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.

Le imprese richiedenti devono dichiarare:

  • di essere attive e regolarmente iscritte alla camera di commercio;
  • di avere domicilio fiscale in Sardegna;
  • di non incorrere in causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
  • di non aver commesso violazioni gravi o essere interdette;
  • di non avere debiti nei confronti della Regione;
  • di adempiere al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Si chiarisce subito che a tale credito di imposta non sono ammesse le aziende che si occupano della "produzione primaria" quindi coloro che svolgono attività di agricoltura o allevamento.

Le aziende ammesse devono avere sede legale in uno dei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti alla data del 31/12/2020 indicati nell'apposito allegato disponibile sul sito.

Le aziende devono essere in regola con i requisiti di carattere antimafia e contributivo. Devono pertanto essere in regola con il DURC e devono essere in regola in relazione ad altre imposte, tasse o tributi nei confronti della Regione nonché regolarmente iscritti alla CCIAA.

Ridotta la platea delle aziende ammesse a seguito del controllo dei righi precedenti si può procedere alla valutazione del credito spettante.

Il credito infatti spetta in misura pari al 40% delle imposte pagate per l'anno 2022. Questo presuppone due cose. La prima che per il 2022 vi sia un utile d'esercizio. La seconda che siano state pagate le imposte derivanti dall'utile stesso. Esempio: Utile 2022 pari a euro 10.000 imposta netta (si ipotizza pagata per semplicità dell'esempio) pari a 1.000 pertanto credito di imposta pari a euro 400,00.

Una volta individuato il credito spettante l'azienda può presentare la domanda. La domanda deve essere trasmessa a partire dal 15/04 attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione dalle ore 10:00 del giorno indicato sul sito https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-13-lr-n-3-2022/.

Si tratta di un bando a sportello quindi vengono approvate le richieste in ordine di presentazione sino a concorrenza con i fondi disponibili.

La domanda deve essere compilata online seguendo le istruzione presenti sulla piattaforma una volta attivata. Sarà necessario allegare un identificativo telematico di bollo da euro 16,00. 

La ditta dovrà indicare gli estremi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ma soprattutto tutti gli allegati che faranno parte della pratica dovranno essere firmati digitalmente dal titolare della ditta. Non è infatti prevista la presentazione tramite un intermediario.

 Per ogni informazione ulteriore non esitate a contattare lo studio.


venerdì 6 maggio 2022

Fatturazione elettronica. Esteso l'obbligo a forfettari e altri.

A partire dal 1° luglio 2022, viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a:

  1. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
  2. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario” (ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014);
  3. per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento. 

In particolare:

  • l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
  • ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni.

Per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata disponibilità pagamenti tramite POS dal 30/06/2022

Nuove disposizioni in materia di pagamenti tramite POS. La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica.

Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.

martedì 30 novembre 2021

E dopo quello Alternativo arriva il contributo a fondo perduto "Perequativo"

 L'art. 1, c.16 -27 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto "Sostegni bis") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Tale contributo spetta ai soggetti residenti o stabiliti del territorio dello Stato, titolari di partita IVA, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

 In particolare, per l'erogazione del contributo, è richiesto:

·        1) il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis"):

o   per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi/compensi corrispondono a specifici dati indicati in appositi righi del modello Redditi 2020; in caso di esercizio di più attività, occorre considerare la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività

o   per i soggetti titolari di reddito agrario, occorre invece fare riferimento all'ammontare del volume d'affari (rigo VE50) indicato nel modello di dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)

o   nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti sia attività di impresa/lavoro autonomo, sia attività agricola occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019;

·        2)  un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%, percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021;

·         3) aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il decreto ha precisato che eventuali dichiarazioni integrative presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relative sia al periodo 2019, sia al periodo 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo se da esse deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali, definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al netto dei contributi a fondo perduto precedenti già percepiti.

Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Le percentuali da applicare alla differenza, determinata come in precedenza indicato, sono le seguenti:

-   30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

·         -      20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro

·         -    15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

·         -    10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro

·         -5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 euro.

 L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro mentre sono previsti importi minimi.

Qualora l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute) determini il superamento dei limiti massimi previsti dalla sezione del Temporary Framework compilata, è necessario indicare l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per richiedere il contributo è necessario presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. In particolare, il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021 ha disposto che le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

 

 

 

martedì 3 agosto 2021

Green pass (ci mancava solo questo)

La certificazione verde (Green pass) sarà obbligatoria a partire dal 6 agosto prossimo. Da questa data in poi per accedere a diverse attività e servizi sarà necessario aver fatto le due dosi di vaccino, oppure il tampone entro le 48 ore o una sola dose nel caso in cui si sia passato il Covid 19 ed avere il relativo documento con QRCode rilasciato dal ministero della Salute. A vigilare e controllare la validità dei lasciapassare non saranno solo pubblici ufficiali, ma anche ristoratori, titolari o gestori di tutte quelle attività in cui sarà ritenuto necessario. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale Verifica C19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  L'App è ovviamente gratuita.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App mostra quindi graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, potrebbe essere chiamato dal verificatore a esibire quindi un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Nonostante le proteste di questi giorni in merito alla introduzione, funzionalità, privacy e modalità di controllo previste per il Green pass, secondo quanto riportato dal governo vi sono diversi soggetti chiamati alla verifica della validità del certificato chi per obbligo chi per servizio di vigilanza:

 

- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Ulteriore incombenza quindi per coloro che intendono svolgere ordinariamente la propria attività lavorativa senza incorrere in sanzioni oltre al consueto vigilare sul rispetto delle ormai normali disposizioni di contenimento dell'epidemia. 

Si ricorda che se l'attività di verifica dovrà essere espletata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività è "obbligatorio" sottoscrivere un "ordine di servizio" cartaceo in cui viene indicato il responsabile del controllo (dipendente, collaboratore, socio in caso di società e/o altri) il quale sarà chiamato a rispondere dell'eventuale presenza di soggetti privi di requisiti previsti in caso di controllo.


giovedì 17 giugno 2021

Nuovo contributo a fondo perduto

A partire dal 16/6 sono previste le erogazioni dei nuovi contributi a fondo perduto che verranno accreditati in automatico a coloro che avevano già i requisiti per il precedente contributo erogato dal decreto Draghi.

Dal giorno 23/6 invece sarà disponibile (si attende) una procedura per la valutazione dei requisiti del calo di fatturato nel periodo aprile 2020 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. In questo caso si apriranno le porte del contributo ad eventuali soggetti che non avevano diritto con la precedente normativa (gennaio - dicembre 19/20) e a coloro che pur avendo il requisito con il precedente sistema, alla luce del nuovo periodo di riferimento possano avere diritto ad un contributo superiore.

Ad maiora

venerdì 14 maggio 2021

Proroga contributi INPS artigiani e commercianti: slitta al 20 agosto la rata del 17 maggio 2021

 A dare notizia del rinvio è l’INPS, con il messaggio n. 1911 pubblicato il 13 maggio 2021. È l’esonero dei contributi a portare alla proroga dei versamenti dovuti dai lavoratori autonomi, tenuto conto dell’iter attuativo ancora in corso.

Il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF chiamato a definire tempi e modalità di accesso all’esonero dei contributi dovuti da autonomi e professionisti è in evidente ritardo. I lunghi tempi d’adozione hanno reso necessario prorogare la scadenza del 17 maggio 2021, che si allinea ora al termine per fare domanda di accesso all’esonero.

Il messaggio INPS n. 1911 del 13 maggio 2021 ufficializza la proroga della scadenza per pagare la prima rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, annunciata in televisione dal Ministro Orlando nella serata del 12 maggio.

Dopo il nullaosta espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del decreto sull’esonero contributivo e alla luce dell’imminente scadenza per il versamento fissata al 17 maggio 2021, viene disposto il rinvio ufficiale della prima rata dei contributi richiesti per l’anno in corso al 20 agosto 2021, stesso termine per il pagamento della seconda rata.

RATA CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTISCADENZA
I rata17 maggio 2021, prorogata al 20 agosto
II rata20 agosto 2021
III rata16 novembre 2021
IV rata16 febbraio 2022

Più tempo per artigiani e commercianti, per i quali si allineano i termini di versamento con la data entro la quale fare domanda di accesso all’esonero contributivo 2021.

La data fissata dal decreto interministeriale firmato il 7 maggio 2021 è il 31 luglio: è questo il termine entro il quale i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti d’accesso potranno fare domanda per l’esonero contributivo.

L’esonero contributivo sarà parziale e riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro, somma che verrà in ogni caso riparametrata in relazione al numero di domande pervenute e nel rispetto del plafond di spesa: dei 2,5 miliardi complessivamente disponibili, 1,5 saranno destinati agli iscritti INPS.

La notizia, di per se importante vista la situazione economica attuale, è però da interpretare. La circolare INPS nasce dal fatto che l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Quindi si vuole dare il tempo al Ministero di individuare la pertinente circolare operativa necessaria per far conoscere agli imprenditori i requisiti effettivi e le modalità per inoltrare la domanda di esonero. 

Stante il dettato del decreto però questo esonero spetterebbe soltanto a coloro che hanno un reddito 2019 non superiore a 50.000 euro e un calo non inferiore al 33%. Questo significa, mi pare chiaro, che coloro che invece non rispettano questi requisiti che ovviamente sono in numero più elevato (basti pensare che per il Fondo Perduto 2021 il calo del fatturato era del 30% e sono rientrati in pochissimi), se non dovessero pagare la rata INPS il 17/5 si troverebbero a pagare due rate il 20/08. Probabilmente sarà opportuno rispondere all'INPS "No grazie" e pagare il 17/5.

I pochi soggetti che rientrano nei requisiti saranno contattati direttamente dallo studio nei prossimi giorni.

Coloro che invece nonostante quanto scritto intendano rimandare il versamento al 20/08 contattino lo studio grazie.