L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In sostanza le indennità percepibili in virtù di un situazione lavorativa personale preclude, in caso di una doppia posizione, di poter ottenere una doppia indennità.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale). Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Pertanto non possono ottenere le indennità in oggetto, lavoratori che dispongono di una pensione. Seppure fosse l'assegno ordinario di invalidità.
L'ndennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
La circolare conferma inoltre che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Cambiano i tempi della liquidazione in quanto, quelle presentate entro il 31/03 verranno liquidate entro 121 giorni dal 31/3, quelle presentate tra il 01/04 e il 30/06 verranno liquidate entro 121 giorni dalla data di invio della domanda.
Per ulteriori chiarimenti si faccia comunque riferimento alla circolare completa disponibile sul sito ufficiale INPS.
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