mercoledì 24 ottobre 2012

Cessione prodotti agricoli e alimentari

Dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le disposizioni dell’art. 62 del DL 24/01/2012 n. 1 recante le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Ai sensi di queste vengono stabiliti prioritariamente due adempimenti basilari ai quali saranno soggette tutte le imprese del settore agroalimentare ossia quelle di produzione (anche primaria), commercio, ristorazione ecc.
Tali obblighi investono:
1) la stipula di un contratto per le transazioni commerciali agroalimentari;
2) i tempi di pagamento
Le modalità applicative sono stabilite dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Proviamo a spiegare brevemente quali obblighi ne derivano.

CAMPO DI APPLICAZIONE
 Le norme si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali, oltre all’ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, fino ai tabacchi greggi non lavorati, al lino e alla canapa greggi non filati, nonché di prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani.
Le disposizioni in questione, dunque, sono applicabili ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai, edicolanti, ecc. (ogni soggetto, in definitiva, che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

STIPULA DI UN CONTRATTO PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI AGROALIMENTARI
I contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari ad eccezione di quelli con il consumatore finale devono essere stipulati in forma scritta e deve essere indicato a pena di nullità:
- la durata
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Tali contratti devono essere redatti secondo i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. Ai sensi del decreto ministeriale si definisce “forma scritta” una qualsiasi comunicazione ovviamente scritta anche trasmessa in via elettronica (es. mail) o a mezzo telefax anche se priva di sottoscrizione, a condizione che appaia la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari.
In sostituzione di un contratto vero e proprio, a condizione che vengano inseriti tutti gli elementi dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:
- contratti di cessione di prodotti;
- documenti di trasporto ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti;
- accordi quadro o contratto base;
- accordi interprofessionali.
Si ricorda che i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura
“assolve gli obblighi di cui all’art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
In mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonchè le fatture cosidette "parlanti", integrati con gli elementi essenziali del contratto assolvono gli obblighi di legge. Esse devono quindi, oltre a riportare la dicitura di cui sopra, indicare in modo ben dettagliato le seguenti voci.
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- la scadenza del prodotto
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Si ribadisce che in aggiunta si deve scrivere “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,del decreto legge 24 gennaio 2012,n.1,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2012,n.27"

TERMINI DI PAGAMENTO
Da tener presente che il medesimo articolo normativo stabilisce dei nuovi termini per il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Tale termine è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre tipologie di prodotto.
I prodotti deteriorabili sono considerati i seguenti:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5
d) tutti i tipi di latte.

In questo senso il Decreto di attuazione prevede che:
- i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
- il cedente del bene deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti;
- ai fini della determinazione degli interessi dovuti al ceditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è ritenuta validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

A titolo esemplificativo, per dei beni consegnati il 24 ottobre, la fattura può essere emessa entro il 15 novembre e i 30 giorni per il pagamento decorrono dal 30 novembre (ultimo giorno del mese in cui si è emessa la fattura) e quindi dovrà essere effettuato entro il 29 dicembre per i prodotti deteriorabili o entro il 28 gennaio se non sono deteriorabili.

LE SANZIONI
Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi della stipula dell’atto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalla norma medesima, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.