domenica 22 marzo 2020

Decreto del 22 marzo 2020

Dopo l'intervento in diretta Facebook (e TV) del Presidente Conte, è stato emanato in data odierna il decreto che di fatto, da efficacia normativa a quando dichiarato dal presidente stesso.
Il decreto in sostanza puntualizza alcuni aspetti ma, in base a quanto dichiarato, sembrava lasciasse intendere qualcosa di molto più restrittivo. 
Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto e salvo il rispetto di alcune prescrizioni per le attività non indicate e cioè se possono essere svolte a distanza o con lavoro agile. Non sono sospese le attività professionali. 
Di concerto con il Ministero della Salute è vietato trasferirsi con mezzi pubblici o privati in un comune differente da quello in cui i soggetti si trovano attualmente tranne per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Sono consentite le attività funzionali alle filiere delle attività non sospese. In modo particolare segnalo che alla lettera f si indica che sono sempre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari. 
Da notare che al comma 4 dell'articolo 1 si indica che le attività sospese per effetto del presente decreto possono completare attività in essere alla data attuale ma non oltre il 25 marzo c.a.
Queste disposizioni entrano in vigore dal 23 marzo 2020 sino alla data del 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle già indicate (ritengo per aspetti non in discussione all'interno di questo decreto) nel decreto dello scorso 11 marzo 2020 e nel decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.
Nell'elenco dell'allegato 1 d'interesse, oltre i codici attività riferiti alle industrie fondamentali per il funzionamento dei servizi indispensabili e alla filiera agricola, si citano, il trasporto merci, i servizi postali, i servizi bancari e assicurativo, attività professionali, veterinari, commercio di alimentari, di dispositivi sanitari, manutenzione autoveicoli, idraulici ed elettricisti, assistenza sociale residenziale e non. 


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