venerdì 6 maggio 2022

Fatturazione elettronica. Esteso l'obbligo a forfettari e altri.

A partire dal 1° luglio 2022, viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a:

  1. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
  2. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario” (ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014);
  3. per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento. 

In particolare:

  • l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
  • ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni.

Per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata disponibilità pagamenti tramite POS dal 30/06/2022

Nuove disposizioni in materia di pagamenti tramite POS. La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica.

Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.