Al fine di poter ulteriormente provvedere al monitoraggio istantaneo dei ricavi delle singole attività economiche, l'Agenzia delle Entrate, dopo la Fatturazione Elettronica, in base al disposto dell' art. 2 D.Lgs.127/2015, richiede la trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nel corso del precedente esercizio abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro mentre per tutti gli altri l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.
Prima di vedere per sommi capi la normativa attualmente in vigore, un commento è doveroso.
Le attuali incertezze politiche nonchè le continue richieste di rivedere le disposizioni da parte di associazioni e ordini professionali in merito alla entrata in vigore per il 2020, relativamente alle piccole realtà economiche, destano sicuramente incertezza nella preparazione delle aziende alla nuova metologia di comunicazione dei dati.
In modo particolare perchè ancora oggi sono tante le attività che non dispongono di una connessione internet nei locali in cui viene esercitata l'attività giacché non indispensabile per la tipologia di attività stessa ma non solo. La situazione economica non certo florida che si vive nei nostri territori e nelle nostre realtà locali non necessita di un ulteriore spesa da affrontare che si concretizza, oltre che con l'attivazione di una connessione internet anche con l'acquisto di un registratore di cassa telematico che consenta di comunicare i dati delle chiusure giornaliere direttamente all'AdE. Non certo può essere sufficiente il credito d'imposta riconosciuto per questo investimento.
Cionostante, se le proteste o le continue segnalazioni dei soggetti preposti non dovessero essere ascolate, dal 1° gennaio 2020 (a parte i 6 mesi di moratoria) si dovrà convivere con questa nuova realtà operativa.
Tecnicamente si dovrà operare nel seguente modo:
- sottoscrizione di un contratto per linea internet presso il proprio esercizio;
- richiesta delle credenziali personali per l'accesso ai servizi telematici all'Agenzia delle Entrate;
- acquisto Registratore di Cassa con funzioni di invio telematico;
- abilitazione del servizio di invio corrispettivi telematici con invio della richiesta da parte del tecnico installatore e ricezione del "certificato dispositivo" che vale otto anni, il registratore in questo modo risulta "censito";
- richiesta di attivazione con l'indicazione della data di "messa in servizio" data cioè dalla quale i corrispettivi verranno inviati direttamente all'AdE;
- l'AdE rilascia un QrCode che gli utenti potranno consultare (deve essere esposto dall'esercente) per verificare la regolare attivazione del sistema di comunicazione;
- il registratore provvederà a comunicare giornalmente i corrispettivi al servizio di ricezione dati dell'AdE;
- lo studio che gestisce la contabilità dovrà essere autorizzato a scaricare i dati a disposizione dell'AdE per poter effettuare le liquidazioni periodiche.
Di fatto non esisteranno più gli sontrini fiscali ma neppure le ricevute. In linea di massima coloro che, nell'esercizio della loro attività, prevedevano gli scontrini (minimarket, empori, piccoli negozi di ferramenta, bar, ristoranti e altri esercizi in genere) dovranno continuare ad operare in questo modo trasformando il proprio registratore di cassa in un RT Registratore Telematico. A coloro che invece affiancavano le ricevute fiscali emettendole magari per servizi a favore di privati (officine meccaniche, carrozzieri, fabbri e altri piccoli artigiani in genere) è consigliabile ovviamente optare per la fattura elettronica anzichè investire nell'acquisto di un inutile RT.
Queste che seguono invece sono le attuali disposizioni normative.
L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, verificata tenendo conto dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati,
compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di
credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state
stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
- sanzione pari al 100% dell’imposta;
- sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico,
possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di
moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo
di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.
Con il provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019 sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i servizi online che saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”
fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle
specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle
Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area
“Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale online” per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco:
il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta
oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).
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