martedì 31 marzo 2020

Bonus professionisti

Si evidenzia che sono stati ammessi al bonus anche i professionisti che hanno altre casse di previdenza, che nei primi decreti non sono stati indicati o meglio erano esclusi quando ci si riferiva a soggetti che dispongono di altra copertura previdenziale.
Scrivo queste due righe per ovviare alla confusione di alcuni soggetti, artigiani e commercianti, che ritenevano di non poter fare la domanda in quanto ricadenti in un'area di esclusione indicata solo per i professionisti.
Infatti i professionisti seguono le sottostanti indicazioni per la richiesta del bonus. 
L’istanza deve essere presentata al proprio Ente di Previdenza secondo lo schema previsto dai singoli enti: di fondamentale importanza è l’autocertificazione allegata rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n 445.

Il professionista dunque dichiara sotto la propria responsabilità

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • inoltre, il professionista dichiara di
    • aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) non superiore ai 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi conseguenti all’emergenza Covid-19 (articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto);
    • aver percepito nell’anno 2018 un reddito tra i 35.000 e i 50.000 euro (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) e che abbiano chiuso la partita iva tra il 23 febbraio 2019 e il 31 marzo 2020 oppure sempre in tale intervallo di redito che abbiano ridotto al 31 marzo 2020 l’attività del 33% rispetto al primo trimestre 2019, in entrambi i casi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto). Qui, in relazione a questo punto, il legislatore sente il bisogno di specificare (appunto all’articolo 2 del medesimo decreto) che il reddito è individuato secondo il principio di cassa (ricavi percepiti al netto delle spese sostenute). 

Semplificazione accredito indennità e bonus

Si evidenzia che i bonus di cui alle domande in partenza dal 1 aprile sono stati ricompresi dall'INPS nel novero delle Prestazioni a sostegno del reddito. Tali pratiche per poter essere liquidate, obbligano il richiedente a presentare un modello a firma dell'istituto di credito presso cui hanno acceso il conto corrente in cui richiedono l'accredito delle somme.  Una lungaggine determinata dalla necessità dell'INPS di individuare il reale titolare del conto corrente in cui si chiede l'accredito. 
In questa situazione di emergenza, e vista la necessità di semplificare l'accesso al bonus, l'istituto previdenziale scrive che, dal 10 aprile 2020, per avere l'accredito delle prestazioni su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all'INPS i modelli cartacei validati dal proprio istituto o ente di credito. In particolare, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli "AP03" (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), "AP04" (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché "SR163" e "SR185" (riscossione prestazioni non pensionistiche). Allo stesso modo, né Poste Italiane e gli istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Faccio notare in nota polemica, perché alcuni clienti mi domandano cosa chiede l'INPS per la domanda del primo aprile se dovessi fare la domanda di bonus da solo, che le domande partono il 1/4 mentre l'INPS scrive che il modello Sr163 non dovrà essere presentato dal 10/4. Questo cosa vuol dire? Che chi, e sarà la stragrande maggioranza, farà la domanda il 1/4 dovrà allegare il modello Sr163 mentre chi aspetta (e vorrei capire chi aspetterà) il 10/4 non ne avrà bisogno? Oppure che l'INPS nello scrivere 10/4 ha messo uno zero in più alla data volendo scrivere 1/4?
Ad maiora. 

lunedì 30 marzo 2020

Circolare INPS n. 49 del 30/03/2020

Con la presente circolare l'INPS ha ribadito i destinatari delle indennità previste dai decreti varati nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri con alcune più dettagliate indicazioni in merito alla incumulabilità con altre posizioni personali in essere.

L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In sostanza le indennità percepibili in virtù di un situazione lavorativa personale preclude, in caso di una doppia posizione, di poter ottenere una doppia indennità. 

 Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale). Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Pertanto non possono ottenere le indennità in oggetto, lavoratori che dispongono di una pensione. Seppure fosse l'assegno ordinario di invalidità. 

L'ndennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.  

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

La circolare conferma inoltre che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Cambiano i tempi della liquidazione in quanto, quelle presentate entro il 31/03 verranno liquidate entro 121 giorni dal 31/3, quelle presentate tra il 01/04 e il 30/06 verranno liquidate entro 121 giorni dalla data di invio della domanda.

Per ulteriori chiarimenti si faccia comunque riferimento alla circolare completa disponibile sul sito ufficiale INPS. 

Messaggio INPS del 30/03/2020 in relazione al congedo parentale

Con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Si ricorda che per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:

  • tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS),

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

-      selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;

-      selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;

  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Per la consultazione integrale del Messaggio si rimanda alla pagina ufficiale dell'INPS. 

sabato 28 marzo 2020

Avviso domande bonus autonomi

Con notizia del 27 marzo l'INPS ha comunicato che le domande relative al bonus previsto per lavoratori autonomi e altre categorie, come già indicato in altri post, potranno essere inviate a partire dal giorno 1 prile 2020.

venerdì 27 marzo 2020

Richiesta PIN per procedura richiesta Bonus

Si comunica che, in riferimento a quanto in oggetto, lo studio è disponibile ad assistere l'utente che, sprovvisto di PIN, ne debba fare richiesta all'INPS e si trova in difficoltà nel presentarla. Appare evidente che il PIN è un codice "personale" e "riservato" e pertanto lo studio non potrà ne operare ne esserne a conoscenza ma niente vieta che possa darvi le informazioni necessarie per poterlo richiedere in supporto alle istruzioni già abbastanza chiare indicate sul sito INPS.

Si ricorda che coloro che dispongono già di un PIN devono verificare se si tratti di un PIN dispositivo (cioè abilitato alla presentazione di domande e non solo alla consultazione). Segnalo questa notizia con un margine di dubbio perché ancora non chiaro ma nel dubbio è preferibile farlo (ci vuole pochissimo tempo seguendo le istruzioni anche se corrono stampante e scanner).

Si ricorda che coloro che hanno avuto in PIN in precedenza ma lo hanno smarrito possono attivarsi per il ripristino che si concretizza nella nuova emissione di un codice di 16 cifre di cui 8 recapitate ad un numero di cellulare e 8 ad una mail. Cellulare e mail devono essere gli stessi già noti all'INPS in sede di primo rilascio del PIN.

Nel caso non si riesca ad effettuare il ripristino è necessario richiedere un nuovo PIN ma solo dopo aver chiesto la Revoca del precedente smarrito. In questo caso riceverete le sole prime 8 cifre che però vi consentono di trasmettere le domande di bonus indicate nel precedente post.

Considerazione personale: se l'INPS avesse voluto realmente facilitare l'accesso al bonus suddetto, giacché ci troviamo in un momento "straordinario", avrebbe potuto individuare dei canali "straordinari" per effettuare questa richiesta anziché appesantire ulteriormente i canali ordinari che già di solito sono macchinosi e lenti, per esempio autorizzando gli intermediari che hanno ovviamente già in delega le proprie aziende nel Cassetto Previdenziale INPS, anziché solo i patronati che, sicuramente e giustamente, alla fine presenteranno pure il conto al Governo.

Ad maiora.

giovedì 26 marzo 2020

Procedura semplificata rilascio PIN INPS

Con il messaggio n. 1381 pubblicato il 26/03/2020, l'INPS comunica che sono in fase di soluzione alcuni problemi sorti in relazione alla presentazione delle domande di indennizzo previsto dai decreti (in particolare il D.L. 18/2020) per coloro che non dispongono del codice PIN dell'ente previdenziale, e che quindi avrebbero potuto avere difficoltà a presentare in proprio le domande suddette.
Nel messaggio si comunica che per coloro che non dispongono del codice PIN dispositivo (che consente di accedere a tutti i servizi INPS disponibili on line) è prevista una procedura semplificata riservata esclusivamente all'accesso all'area dei servizi con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020 e pertanto:
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.
Work in progress.

mercoledì 25 marzo 2020

Bonus partite iva e Voucher baby sitter

Non è ancora pronto il servizio utile per richiedere il bonus da 600 euro come indennizzo per il mese di marzo per alcune categorie di soggetti iscritte all'INPS, in prevalenza artigiani e commercianti ma anche agricoli. E' pronta sul sito la pagina relativa alla domanda da inoltrare con la dicitura: Il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sarà disponibile a breve.
L'opzione è raggiungibile dalla home page dell'INPS (dopo aver inserito le credenziali personali - PIN o SPID) digitando nella barra della ricerca "Domande di prestazione a sostegno del reddito". Raggiunta l'area è prevista nel menù a sinistra la sezione "Indennità Covid-19" che in un sottomenù contiene "Invio domanda".
Novità, di non poco conto, sono contenute nelle dichiarazioni del presidente INPS Tridico (quello del click-day), che rendendosi conto che molte aziende non dispongono del PIN per poter accedere ai servizi, che gli sportelli INPS fine poterlo richiedere sono regolamentati, negli orari, secondo le norme previste dai decreti anti diffusione del contagio e che la procedura di richiesta online genera lunghe attese (anche una decina di giorni), ha dichiarato che sarà disponibile una procedura semplificata in modo da abbreviare i tempi. Si potrà chiedere il PIN con una procedura automatica di generazione del codice e un riscontro immediato su un numero di cellulare. Però dalla prossima settimana.....

La Circolare n. 44 dell'INPS pubblicata ieri si occupa invece di spiegare il meccanismo del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.
Si occupa cioè di comunicare ai soggetti interessati i requisiti e le procedure necessarie per effettuare la richiesta del bonus citato.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo (tant'è che le due agevolazioni sono ovviamente alternative) e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.  Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
  • sicurezza
  • difesa
  • soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
Per presentare la domanda solito percorso: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Si ricorda inoltre che è possibile usufruire del bonus anche attivandosi con l'utilizzazione del "Libretto di Famiglia" anche questo accessibile con il proprio PIN/SPID.
In questo caso sia il committente sia il prestatore si dovranno iscrivere dando la disponibilità alla prestazione, il primo come richiedente e il secondo come accettante la prestazione offerta.

Ricordo che tutte le domande possono essere presentate oltre che utilizzando i servizi web anche attraverso i patronati.

Per il resto attendiamo, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.
 
 
 
 
 
 

lunedì 23 marzo 2020

Novità del 23/03/2020

Non si segnalano novità di rilevanza notevole se non alcune richieste di interpretazione dei decreti attualmente in vigore.
La prima da segnalare è relativa alla specifica del decreto del 22 marzo 2020 relativa ai lavori edili che a differenza di idraulici ed elettricisti sono chiamati a sospendere l'attività. Dal decreto si evince la possibilità per costoro di ultimare i lavori in corsi o mettere in sicurezza i cantieri aperti entro e on oltre il 25/03/2020. Da ciò si evince che sino al 25/03 potranno essere commercializzati i prodotti riferibili ai lavori in edilizia. Il comma recita esattamente:
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Un pò di confusione viene generata dal fatto che alcune attività non sono inserite nell'allegato 1 dell'ultimo decreto ma è necessario fare riferimento all' articolo 2 che cita:
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

In sostanza l'ultimo decreto si applica cumulativamente e non alternativamente al decreto del 11 marzo 2020 e si limita a sospendere alcune attività di carattere produttivo.
Non sono state precluse assolutamente, seppure non indicate nell'allegato, le attività di commercio al dettaglio di alimentari e quanto di utile per la attività funzionali a fronteggiare l’emergenza.
Il concetto è persino ribadito nel decreto del 22 marzo 2020 quando alla lettera f) riporta:
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
e nel comma 3
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Novità degne di nota può essere piuttosto l'istituzione di un codice F24 per utilizzare il credito di imposta canoni di locazione botteghe negozi (codice tributo 6914) utilizzabile in compensazione a partire dal 25/03/2020. Ricordo che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sostanza lo possono utilizzare solo le attività che dal 12/03/2020 sono state sospese da decreto.

Per quanto riguarda le domande per bonus autonomi e altre agevolazioni previste sarebbe opportuno verificare il sito dell'INPS ma non è stato possibile accederci in tutto il giorno (io almeno non sono mai riuscito) probabilmente si trova in fase di sovraccarico di accessi oppure in aggiornamento.

Sollecito le aziende che si trovano in situazione di sospensione dell'attività a rivolgersi al proprio istituto di credito di fiducia per verificare qauai sono le agevolazioni per liquidità concesse in seguito alle misure contro il corona virus approntate dal Governo, e dall'istituto stesso, per l'occasione. Vi segnalo, la necessità di verificare che si tratti di una proposta a seguito delle misure citate e non di una finanziamento ordinario. Capirete facilmente la differenza sia di documentazione necessaria per l'ottenimento sia la differenza di tasso di interesse (almeno queste dovrebbero essere le indicazioni disposte dal decreto alle banche quando si ribadisce la necessità di agevolare le aziende a reperire liquidità immediata nel mercato bancario per far fronte all'emergenza aziendale derivante dalla sospensione dell'attività).



domenica 22 marzo 2020

Decreto del 22 marzo 2020

Dopo l'intervento in diretta Facebook (e TV) del Presidente Conte, è stato emanato in data odierna il decreto che di fatto, da efficacia normativa a quando dichiarato dal presidente stesso.
Il decreto in sostanza puntualizza alcuni aspetti ma, in base a quanto dichiarato, sembrava lasciasse intendere qualcosa di molto più restrittivo. 
Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto e salvo il rispetto di alcune prescrizioni per le attività non indicate e cioè se possono essere svolte a distanza o con lavoro agile. Non sono sospese le attività professionali. 
Di concerto con il Ministero della Salute è vietato trasferirsi con mezzi pubblici o privati in un comune differente da quello in cui i soggetti si trovano attualmente tranne per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Sono consentite le attività funzionali alle filiere delle attività non sospese. In modo particolare segnalo che alla lettera f si indica che sono sempre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari. 
Da notare che al comma 4 dell'articolo 1 si indica che le attività sospese per effetto del presente decreto possono completare attività in essere alla data attuale ma non oltre il 25 marzo c.a.
Queste disposizioni entrano in vigore dal 23 marzo 2020 sino alla data del 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle già indicate (ritengo per aspetti non in discussione all'interno di questo decreto) nel decreto dello scorso 11 marzo 2020 e nel decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.
Nell'elenco dell'allegato 1 d'interesse, oltre i codici attività riferiti alle industrie fondamentali per il funzionamento dei servizi indispensabili e alla filiera agricola, si citano, il trasporto merci, i servizi postali, i servizi bancari e assicurativo, attività professionali, veterinari, commercio di alimentari, di dispositivi sanitari, manutenzione autoveicoli, idraulici ed elettricisti, assistenza sociale residenziale e non. 


sabato 21 marzo 2020

Messaggio INPS n. 1281 - prime informazioni su congedi parentali, permessi L. 104/92, bonus baby-sitting

Si segnala che l'INPS nel messaggio citato, riporta alcune, informazioni in relazione ad alcune forme di intervento per agevolare i lavoratori dipendenti sia del settore privato sia del settore pubblico.
In particolare il direttore generale Di Michele, allega al messaggio, un file denominato allegato n. 1 nel quale vengono riportati, nel dettaglio, gli interventi previsti e le modalità di presentazione delle domande attualmente disponibili. 
Si precisa che sono quasi tutte disponibili tranne la domanda relativa al bonus baby sitting che dovrebbe essere resa disponibile dalla prima settimana di aprile utilizzando i canali web dell'INPS con il proprio pin personale, tramite call center oppure tramite i patronati che verranno abilitati.
Importante la parte relativa alla fruizione del congedo per i lavoratori autonomi.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: peril congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda: 
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Le domande dovrebbero essere disponibili sia sul proprio account con accesso PIN personale al sito INPS sia tramite patronati. È pertanto opportuno contattare il proprio patronato di riferimento sperando sia operativo nei prossimi giorni. 

venerdì 20 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - brevi interpretazioni pt. 2

Continuando con l'approfondimento senza pretese del decreto in oggetto, segnalo che ieri sera (19/3) davanti alle segnalazioni di associazioni di categoria nonché pareri espressi da sottosegretari e vice ministri di varia appartenenza politica, il presidente Tridico ha giustamente, cambiato rotta rispetto al click day del giorno precedente in relazione alla metodologia di presentazione delle domande di indennizzo. A completezza della virata il Ministro del Lavoro Catalfo, ha dichiarato che i fondi stanziati saranno sufficienti e se non lo fossero provvederanno a rifinanziare il fondo nel mese di aprile per accontentare coloro che non sono rientrati nella prima erogazione.
Quindi corsa al PC scongiurata ci si dovrà organizzare per individuare comunque le metodologie di invio delle domande con, ad oggi, i patronati (soggetti che hanno da sempre una corsia preferenziale nei contatti con l'INPS per le pratiche di sostegno al reddito) in corsia preferenziale rispetto ad altri soggetti. Attendiamo in questi giorni le decisioni.

In merito ad altre richieste ricevute recentemente vi segnalo che laddove il decreto parla di sospensione o rinvio si riferisce esclusivamente a imposte, contributi e quant'altro dovuto nei contronti dell'erario non si riferisce ne ai mutui, ne alle bollette tantomeno ai debiti nei confronti dei fornitori.

Per i mutui ha previsto un supporto agli istituti di credito che si concretizzerà nel dare la possibilità ai soggetti intestatari di mutui per acquisto prima casa di poter sospendere il versamento. In merito invece a finanziamenti o prestiti di altra natura sia di carattere personale sia di carattere aziendale (per l'acquisto di beni strumentali piuttosto che per liquidità) è opportuno sentire il proprio istituto di credito di riferimento. 
In riferimento al credito, nel decreto è inoltre contenuta una serie di indicazioni rivolte agli istituti di credito per aumentare l'elasticità nel rilascio di finanziamenti richiesti per sopperire a questo periodo di emergenza. Per scoprire le modalità e le direttive recepite si consiglia di rivolgersi al proprio istituto di credito di riferimento.

In merito alle bollette e ai fornitori in genere è ovviamente opportuno fare un distinguo nel senso che le bollette riferite ad utenze aziendali/domestiche dovranno essere pagate come al solito giacchè riferite comunque a consumi fatturati sarà a vostra discrezione eventualmente far "slittare" il pagamento. Per quanto riguarda i fornitori sarà necessario contattarli e prendere insieme inziative di credito commerciale (30/60/90 gg) per consentire ad entrambi di superare il periodo di emergenza senza troppi scossoni.

Una segnalazione a parte meritano le spese legate al canone di locazione aziendale. 

Art. 65
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Abbastanza comprensibile, per quanto da tanti ritenuto deludente, non significa che non si deve pagare l'affito del mese di marzo (dovrà essere gestito come indicato nella parte precedente in cui si parla dei fornitori cioè chiede al proprietario dell'immobile di avere un pò di tolleranza) ma che si potrà utilizzare il 60% come credito di imposta per compensare in F24 ulteriori tributi a patto che il locale dove viene svolta l'attività (ma dovrebbe essere ovviamente così) ricada in categoria catastale C1 e cioè Negozi e botteghe.
Saluti.

giovedì 19 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - brevi interpretazioni

In data 17/03/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il Decreto Legge n. 18 recante disposizioni in merito al sostegno al servizio sanitario nazionale, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si tratta di un decreto suddiviso in più parti perchè l'intento è quello di dare un riferimento unico dove poter reperire tutte le tracce di intervento poste in essere dal Governo. 
Nella lettura sia del Decreto sia delle esplicazioni sottostanti è necessario partire dal presupposto che il decreto individua gli interventi messi in campo dal Governo, a seguito di ogni intervento verranno emanate le Circolari esplicative da parte degli enti coinvolti che illustreranno i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste nonchè i requisiti necessari per poter accedere ai sostegni. Quindi, è opportuno essere a conoscenza del fatto che, all'indomani del decreto nessuno può presentare domande di alcun genere. L'unico dubbio potrebbe essere riferito alla CIG per i dipendenti in quanto l'INPS con la Circolare del 12/03 u.s. aveva stabilito le metodologie di richiesta per le aziende con sede nella zona rossa ed essendosi estesa a tutta la penisola si ritiene possa essere estesa con essa anche la modalità di presentazione della CIG.
Ma, quello che interessa approfondire in questo momento è l'intervento per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Gli articoli interessati sono il n. 27 e il 28. 
 Art. 27
 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28
 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

I due articoli riconoscono un bonus "solo per il mese di marzo" pari ad euro 600,00 ai lavorari non titolari di pensione ed iscritti ad altra gestione AGO. Il primo è relativo ai soggetti titolari di partita iva che svolgono attiva di carattere professionale o collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il fondo disponibile è di euro 203,4 milioni di euro. Il secondo è riferito ai lavoratori autonomi ed ha una dotazione di 2.160 milioni di euro. 
Da questo si evincono due riflessioni:
1) i soggetti che oltre allo svolgimento dell'attività in proprio hanno una copertura previdenziale di altra natura o da un altro ente, ordine o associazione non possono presentare la domanda. Mi riferisco ad esempio ad un professionista che contemporanemante è dipendente (probabilmente potrà accedere ai soli indennizzi della CIG per la parte relativa al lavoro dipendente ma comunque non gli verrebbe indennizzata la parte relativa alla propria attività autonoma) oppure ad un pensionato che svolge altra attività oppure, ancora peggio, ai rappresentanti di commercio che dispongono dell'Enasarco.
2) i soggetti che svolgono attività sotto forma societaria non sono menzionati giacché la norma si riferisce ai soli  lavoratori autonomi (dubito che il legislatore non conosca la differenza). Significherebbe per una società di persone che gestisce un bar o un ristorante che il 12/03 il decreto ne ha previsto la chiusura, che i soci non potranno accedere all'indennizzo a differenza di un bar gestito un forma individuale? Mi sembra una mera dimenticanza linguistica giacchè nella Gestione Ago sono ricompresi tutti i soggetti iscritti all'INPS persino i CD/IAP e quindi anche i soci. Quindi in linea di massima sembrerebbe possano partecipare al clicday (?) anche gli iscritti alla gestione agricoli sebbene questi continuino a lavorare per evitare di interrompere la filiera agroalimentare.

L'informazione più importante però per i soggetti indicati agli articoli citati arriva dalle bozze di metodologia operativa necessaria di cui si parlava prima.
Indennizzi previsti attraverso la gestione previdenziale. Pertanto domanda sicuramente rivolta nel prossimo futuro all'INPS. Il presidente protempore Tridico ieri sera (18/3) al Sole24Ore (ma forse errore di riporto della notizia da parte del giornalista) ha dichiarato che l'idea migliore è un bel clicday. Ovvio perchè i soldi sono limitati (203,4 ml per i soggetti art. 27 e 2.160 ml per i soggetti art. 28) e quindi non solo la cifra cadauno non è notevole ma non arriverà neppure a tutti, bensì solo ai soggetti che il giorno individuato e all'ora individuata, con prossima circolare inps suppongo, saranno lesti e tecnologicamente adeguati ad inviare per primi le richieste di indennizzo.

Mi dimenticavo un'ultima cosa di "poco conto". La domanda pare dovrebbe essere presentata da ognuno accedendo alla propria area personale INPS attraverso il PIN INPS o SPID  o CNS quindi per chi non ne fosse in possesso sarebbe opportuno dotarsene immediatamente e dotarsene comunque anche se poi il sistema dovesse cambiare. Il PIN INPS si richiede allo sportello INPS (che però risultano limitati o chiusi per via dell'emergenza covid-19)  oppure on-line ma il codice completo arriverà dopo 15/20 giorni. Lo SPID lo potete richiedere tranquillamente ad un gestore a pagamento on-line con tempi di attesa e costi che variano in base al gestore altrimenti all'Ufficio Postale abilitato è attivabile lo SPID in modo gratuito con riferimento ad una mail personale. Ricordatevi di individuare l'ufficio postale abilitato più vicino a voi e soprattutto verificate gli orari perchè sono stati ridotti sempre a causa del periodo di emergenza in corso. Il terzo metodo di accesso è la CNS (carta nazionale dei servizi) comunemente Tessera Sanitaria. E' qui bene o male la abbiamo tutti, generalmente nel portafogli o in borsetta. L'unica accortezza è che deve essere attivata e per far ciò o si va agli sportelli della ASL che se ne occupano (sono gli stessi che si occupano delle richieste di esenzione ticket ma io non so quanti di voi, con l'aria che tira, vorranno avvicinarsi alle strutture ospedaliere) oppure nelle farmacie abilitate. Ah dimenticavo le farmacie altro ben altro da fare in questo periodo.
Spero di essere stato abbastanza comprensibile non credo assolutamente di essere stato esaustivo.
In bocca al lupo a tutti.