mercoledì 5 settembre 2018

La Fattura Elettronica questa sconosciuta (o quasi).


Cosa cambia se, come previsto, dal 01/01/2019 dovesse entrare in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutti.
Attualmente l’obbligo di utilizzare questo canale è limitato a coloro che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 sarebbe dovuto entrare in vigore per le stazioni di rifornimento ma, a seguito di modifica è stato invece prorogato (anche se non per tutti) al 1° gennaio 2019 anche per questi.

Cosa è previsto realmente?
Con la fattura elettronica vengono modificati i flussi ordinari delle fatture. Con l’introduzione della fattura elettronica infatti la fattura non deve essere più consegnata direttamente dal venditore all'acquirente, bensì deve essere inviata al Sistema di Intercambio (SDI) che opera per conto dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura al destinatario.
A questo punto si presentano due casi distinti.

Emissione della fattura ad un soggetto titolare di partita iva:
Se la fattura è emessa verso un soggetto IVA, questa viene recapitata al cliente secondo le modalità su descritte, oltre che venire automaticamente resa disponibile nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura.

Emissione della fattura ad un soggetto consumatore finale:
Se la fattura è emessa verso un consumatore finale privato, la fattura viene esclusivamente recapitata nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha l’obbligo di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo una copia della fattura originale che gli sarà recapitata dallo SDI nella sua area riservata del cassetto fiscale.

Per il soggetto consumatore finale non è ovviamente previsto alcun adempimento mentre alcuni adempimenti sono obbligatori per i soggetti titolari di partita iva.
Lo SDI infatti avrà necessità di identificare il soggetto ricevente la fattura in modo da potere essere certo di averla recapitata correttamente. Pertanto il soggetto dovrà farsi identificare dallo SDI o richiedendo un Codice Destinatario univoco oppure attraverso la PEC (posta elettronica certificata) ormai obbligatoria da anni per tutti i soggetti.
Ogni soggetto titolare di partita iva potrà pertanto comunicare autonomamente, o tramite un intermediario allo SDI, quale recapito vorrà utilizzare per essere “raggiunto” dal Sistema. Altrimenti potrà comunicare ad ogni soggetto che emette fattura nei propri confronti, il recapito per lo SDI che intende utilizzare che il soggetto emittente dovrà indicare obbligatoriamente in fattura.

Quanto sopra è relativo al ricevimento delle fatture vediamo ora quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche.
Per emettere le fatture elettroniche bisogna dotarsi di un software che partendo da una base ordinaria (la classica fattura per intenderci) generi un file in formato .xml secondo il tracciato record previsto dai canoni dello SDI. Oltre ai contenuti ordinari (numero, data, descrizione, imponibile, iva e totale) dovranno essere indicati i dati necessari per la consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al soggetto ricevente. Come prima indicato dovremo quindi chiedere al cliente titolare di partita iva il proprio eventuale Codice Destinatario o la PEC mentre non dovremo chiedere alcuno di questi dati al privato consumatore finale.
Il software, oltre che generare il file, deve procedere alla archiviazione, alla firma digitale, all’invio allo SDI, all’acquisizione delle ricevute di avvenuto invio delle fatture, all’acquisizione dei messaggi relativi ad eventuali segnalazioni e/o errori, all’archiviazione digitale.

Tutte queste procedure sono obbligatorie in relazione alla fatturazione elettronica.
Un soggetto titolare di partita iva potrà pertanto ottemperare a queste operazioni in proprio, dotandosi pertanto di un software che si occupi di gestire la fase di emissione, di un canale valido per la trasmissione, di un sistema di archiviazione sicuro e affidabile e di una firma digitale oppure potrà delegare il proprio consulente.
Sarebbe pertanto opportuno per tutte le aziende contattare il proprio consulente che, operando in modo uniforme per tutti i soggetti gestiti, riuscirebbe ad ottimizzare le spese dovute all’acquisto di un software che consente la gestione di una pluralità di soggetti rendendo meno conveniente dal punto di vista economico, l’acquisto e la gestione autonoma di un software da parte di ogni singola azienda.
Il consulente potrà pertanto procedere a tutte le fasi previste dalla nuova normativa sia in fase di emissione (generazione, archiviazione, firma digitale, invio allo SDI, acquisizione ricevute, acquisizione segnalazioni, archiviazione digitale) sia in fase di acquisizione (attraverso il download da canale dedicato o da PEC) rendendo in modo più sicuro e controllato, il passaggio dal cartaceo alla digitalizzazione dei servizi contabili ormai alle porte.

Alla data in cui si scrive vi sono alcune puntualizzazioni da tenere in considerazione.

In primis, che alcuni operatori del settore hanno chiesto di prorogare l’entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica adducendo motivazioni legate sia alla distanza evidente tra l’attuale mondo imprenditoriale italiano e il sistema proposto sia in relazione ad una scarsa liquidità del sistema stesso che poche risorse ha ormai da investire in nuove tecnologie, ritenendo pertanto il passaggio troppo drastico e, probabilmente, attribuendogli un impatto economico notevole specialmente per le piccole imprese, tanto da chiedere, in alternativa, almeno la possibilità di un doppio canale per un periodo transitorio di uno o due anni dove sia il metodo tradizionale sia il nuovo sistema possano coesistere garantendo un passaggio più morbido e graduale.

Secondo, che l’attuale normativa prevede che i soggetti che rientrano in regimi fiscali agevolati, come ad esempio i forfettari non siano coinvolti dall’entrata in vigore del sistema Fattura Elettronica e in virtù dei proclami politici di una c.d. Flat Tax al 15% che consentirebbe l’accesso al regime forfettario a coloro che non superano i 100.000 euro, la platea delle piccole imprese coinvolte da tutto il sistema si ridurrebbe in modo notevole. Appare evidente il danno economico che si produrrebbe nel far entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 il sistema Fattura Elettronica, con le considerazioni su citate relativamente ad un investimento notevole in tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti (imprese e consulenti in particolar modo) e successivamente entrasse in vigore la Flat Tax che dimezza o più la platea degli obbligati, lasciando i costi, non più ammortizzabili, sulle spalle di chi li ha sostenuti per l’aggiornamento tecnologico del proprio sistema.

La situazione è in continua evoluzione ma è consigliabile affrontare il discorso con il proprio consulente.

martedì 26 giugno 2018

Rinviato l'obbligo della Fattura Elettronica per i carburanti.

L’obbligo di fattura elettronica è rinviato al 1° gennaio 2019 anche per la vendita di benzina e gasolio: fino alla fine dell’anno, quindi, potranno essere ancora utilizzati i vecchi metodi di pagamento e i vecchi documenti per contabilizzare le spese sostenute, come le carte carburanti. Lo ha annunciato il governo (che inserirà il rinvio nell’imminente “decreto dignità”). Dunque, anche i benzinai si allineano alla data di entrata in vigore della e-fattura, fissata per tutte le categorie all’inizio del prossimo anno e che solo per loro era stata anticipata al 1° luglio 2018.