Continuando con l'approfondimento senza pretese del decreto in oggetto, segnalo che ieri sera (19/3) davanti alle segnalazioni di associazioni di categoria nonché pareri espressi da sottosegretari e vice ministri di varia appartenenza politica, il presidente Tridico ha giustamente, cambiato rotta rispetto al click day del giorno precedente in relazione alla metodologia di presentazione delle domande di indennizzo. A completezza della virata il Ministro del Lavoro Catalfo, ha dichiarato che i fondi stanziati saranno sufficienti e se non lo fossero provvederanno a rifinanziare il fondo nel mese di aprile per accontentare coloro che non sono rientrati nella prima erogazione.
Quindi corsa al PC scongiurata ci si dovrà organizzare per individuare comunque le metodologie di invio delle domande con, ad oggi, i patronati (soggetti che hanno da sempre una corsia preferenziale nei contatti con l'INPS per le pratiche di sostegno al reddito) in corsia preferenziale rispetto ad altri soggetti. Attendiamo in questi giorni le decisioni.
In merito ad altre richieste ricevute recentemente vi segnalo che laddove il decreto parla di sospensione o rinvio si riferisce esclusivamente a imposte, contributi e quant'altro dovuto nei contronti dell'erario non si riferisce ne ai mutui, ne alle bollette tantomeno ai debiti nei confronti dei fornitori.
Per i mutui ha previsto un supporto agli istituti di credito che si concretizzerà nel dare la possibilità ai soggetti intestatari di mutui per acquisto prima casa di poter sospendere il versamento. In merito invece a finanziamenti o prestiti di altra natura sia di carattere personale sia di carattere aziendale (per l'acquisto di beni strumentali piuttosto che per liquidità) è opportuno sentire il proprio istituto di credito di riferimento.
In riferimento al credito, nel decreto è inoltre contenuta una serie di indicazioni rivolte agli istituti di credito per aumentare l'elasticità nel rilascio di finanziamenti richiesti per sopperire a questo periodo di emergenza. Per scoprire le modalità e le direttive recepite si consiglia di rivolgersi al proprio istituto di credito di riferimento.
In merito alle bollette e ai fornitori in genere è ovviamente opportuno fare un distinguo nel senso che le bollette riferite ad utenze aziendali/domestiche dovranno essere pagate come al solito giacchè riferite comunque a consumi fatturati sarà a vostra discrezione eventualmente far "slittare" il pagamento. Per quanto riguarda i fornitori sarà necessario contattarli e prendere insieme inziative di credito commerciale (30/60/90 gg) per consentire ad entrambi di superare il periodo di emergenza senza troppi scossoni.
Una segnalazione a parte meritano le spese legate al canone di locazione aziendale.
Art. 65
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Abbastanza comprensibile, per quanto da tanti ritenuto deludente, non significa che non si deve pagare l'affito del mese di marzo (dovrà essere gestito come indicato nella parte precedente in cui si parla dei fornitori cioè chiede al proprietario dell'immobile di avere un pò di tolleranza) ma che si potrà utilizzare il 60% come credito di imposta per compensare in F24 ulteriori tributi a patto che il locale dove viene svolta l'attività (ma dovrebbe essere ovviamente così) ricada in categoria catastale C1 e cioè
Negozi e botteghe.
Saluti.
Nessun commento:
Posta un commento