mercoledì 13 gennaio 2016

Legge di stabilità 2016 Bonus e agevolazioni

Tra gli altri contenuti della Legge di Stabilità si segnalano:
 
Proroga delle detrazioni Irpef (comma 74)
La legge di stabilità 2016 proroga per tutto il 2016 la detrazione Irpef:
  • del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;
  • del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
  • del 65% per gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico;
  • del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006; tra questi vi rientrano:
  • quelli relativi parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  •  l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato M al DLgs.311/2006), sostenute dall’1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.60.000
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.30.000.
Bonus mobili per giovani coppie (comma 75)
È introdotta una nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato dalla legge di stabilità per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti. La detrazione, infatti:
  • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000 Euro (in luogo dell’originario 8.000 Euro), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
  • è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio):
  • che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
  • in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età;
  • acquistano l'abitazione principale;
La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).

Detrazione riqualificazione energetica (commi 87 e 88)
In materia di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:
  • le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 DL 63/2013) diventano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è prevista la possibilità (opzione), per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF), di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione).
  • la detrazione in esame si estende alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. 
In generale, tali dispositivi devono:
  1. mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
  2. mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
  3. consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto.
Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali si dovranno, tuttavia, attendere chiarimenti ufficiali.

Legge di stabilità 2016 (IMU/Tasi/Tari)

La legge di stabilità 2016, recentemente approvata, modifica, completa e chiarisce, alcuni argomenti che possono essere di particolare interesse, nella piccola realtà economica locale.

Nello specifico, è opportuno sapere che, la legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche in materia di IMU.
 
IMU terreni agricoli
È nuovamente rivista la tassazione applicabile ai terreni agricoli; in particolare, a decorrere dal 2016, viene ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il criterio contenuto nella circolare 9/1993 al posto dell'attuale basato sulla classificazione ISTAT del territorio. Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 da 1 a 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 (individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015). Pertanto, in base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti Imu i terreni agricoli:
  • ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nelle isole minori (di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001);
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Esenzione dell'IMU per i coltivatori diretti e IAP
Si dispone che i coltivatori diretti e gli IAP (DLgs.99/2004), iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare l'imposta per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.

Riduzione IMU per immobili concessi in comodato ai figli (comma 10).
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (e TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:
  • che il contratto di comodato sia registrato
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del Dlgs.23/2011.

E' opportuno anche sapere che, la legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI.

Esenzione abitazione principale
Modificando l’art.1 comma 669 della L.147/2013 , l’esenzione dalla Tasi, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In pratica, a decorrere dal 2016 la TASI:
  • è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle "di lusso";
  • continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Nuova rendita catastale degli immobili "D" ed "E".
A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione “speciale e particolare” (immobili classificabili nelle categorie D e E), è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto “del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta: i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dal 01/01/2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.  Per espressa disposizione ne discende che la rendita "proposta" avrà effetto:
  • retroattivo dal 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15/06/2016;
  • innovativo dal 2017, se l'atto di aggiornamento sarà presentato dopo il 15/06/2016.
L'Agenzia delle Entrate -Territorio ha tempo fino al 30/09/2016 per comunicare al MEF, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi - per ciascuna unità immobiliare alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in catasto al 01/01/2016.

Per quanto riguarda la Tari (comma 27).
E’ prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14, direttiva n. 2008/98/CE). E’, inoltre, differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).