mercoledì 24 ottobre 2012

Cessione prodotti agricoli e alimentari

Dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le disposizioni dell’art. 62 del DL 24/01/2012 n. 1 recante le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Ai sensi di queste vengono stabiliti prioritariamente due adempimenti basilari ai quali saranno soggette tutte le imprese del settore agroalimentare ossia quelle di produzione (anche primaria), commercio, ristorazione ecc.
Tali obblighi investono:
1) la stipula di un contratto per le transazioni commerciali agroalimentari;
2) i tempi di pagamento
Le modalità applicative sono stabilite dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Proviamo a spiegare brevemente quali obblighi ne derivano.

CAMPO DI APPLICAZIONE
 Le norme si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali, oltre all’ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, fino ai tabacchi greggi non lavorati, al lino e alla canapa greggi non filati, nonché di prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani.
Le disposizioni in questione, dunque, sono applicabili ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai, edicolanti, ecc. (ogni soggetto, in definitiva, che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

STIPULA DI UN CONTRATTO PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI AGROALIMENTARI
I contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari ad eccezione di quelli con il consumatore finale devono essere stipulati in forma scritta e deve essere indicato a pena di nullità:
- la durata
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Tali contratti devono essere redatti secondo i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. Ai sensi del decreto ministeriale si definisce “forma scritta” una qualsiasi comunicazione ovviamente scritta anche trasmessa in via elettronica (es. mail) o a mezzo telefax anche se priva di sottoscrizione, a condizione che appaia la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari.
In sostituzione di un contratto vero e proprio, a condizione che vengano inseriti tutti gli elementi dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:
- contratti di cessione di prodotti;
- documenti di trasporto ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti;
- accordi quadro o contratto base;
- accordi interprofessionali.
Si ricorda che i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura
“assolve gli obblighi di cui all’art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
In mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonchè le fatture cosidette "parlanti", integrati con gli elementi essenziali del contratto assolvono gli obblighi di legge. Esse devono quindi, oltre a riportare la dicitura di cui sopra, indicare in modo ben dettagliato le seguenti voci.
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- la scadenza del prodotto
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Si ribadisce che in aggiunta si deve scrivere “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,del decreto legge 24 gennaio 2012,n.1,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2012,n.27"

TERMINI DI PAGAMENTO
Da tener presente che il medesimo articolo normativo stabilisce dei nuovi termini per il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Tale termine è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre tipologie di prodotto.
I prodotti deteriorabili sono considerati i seguenti:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5
d) tutti i tipi di latte.

In questo senso il Decreto di attuazione prevede che:
- i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
- il cedente del bene deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti;
- ai fini della determinazione degli interessi dovuti al ceditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è ritenuta validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

A titolo esemplificativo, per dei beni consegnati il 24 ottobre, la fattura può essere emessa entro il 15 novembre e i 30 giorni per il pagamento decorrono dal 30 novembre (ultimo giorno del mese in cui si è emessa la fattura) e quindi dovrà essere effettuato entro il 29 dicembre per i prodotti deteriorabili o entro il 28 gennaio se non sono deteriorabili.

LE SANZIONI
Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi della stipula dell’atto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalla norma medesima, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

giovedì 6 settembre 2012

Finanziamenti CCIAA di Nuoro per nuove iniziative


Gentili operatori, vi segnalo che è stata prorogata al 30 settembre 2012 la scadenza del “bando per l'assegnazione di contributi “De Minimis” a nuove imprese da parte della CCIAA di Nuoro. Cliccando sul link sottostante avrete la possibilità di scaricare il bando e la modulistica necessaria. Per ogni informazione lo studio è a disposizione.

giovedì 23 febbraio 2012

Ipotesi verosimile di novità in tema di Studio di Settore


Si preparano tempi molto duri per gli infedeli agli studi di settore. Oltre alla possibile ispezione da parte delle Entrate o della Guardia di finanza si aggiunge ora il rischio di un accertamento a tavolino, il classico induttivo puro, quando l'infedeltà dei dati dichiarati supererà la soglia limite del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro. È questo l'effetto combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del dl 201/2011 (c.d. manovra Monti) con quelle allo studio del Consiglio dei ministri di domani contenute nel c.d. pacchetto sulle semplificazioni tributarie. Se questo sarà lo scenario prossimo venturo in tema di accertamenti da studi di settore i contribuenti, già in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2012 per l'anno 2011, dovranno apprestarsi a fare opportuni calcoli di convenienza.
In attesa dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011 in favore dei soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti e fedeli nella compilazione del modello dati, la principale considerazione da fare è infatti quale atteggiamento assumere nei confronti del nuovo accertamento induttivo da studi di settore che si profila a seguito dei due interventi normativi sopra ricordati.
Pare evidente che l'atteggiamento migliore che si può prospettare al contribuente è quello di entrare a far parte di quel regime premiale sopra ricordato, grazie al quale si può beneficiare: della riduzione di un anno dei termini di accertamento da parte del fisco, dell'ampliamento della franchigia da accertamento sintetico dal quinto a un terzo e infine della preclusione da accertamenti basati esclusivamente su presunzioni semplici.
Se invece il contribuente, suo malgrado, non riuscirà ad entrare nel suddetto regime di favore occorrerà allora preoccuparsi di quali circostanze hanno impedito l'accesso al sistema di benefici previsti dal dl 201/2011.
Se il contribuente non risulterà congruo e/o coerente con i nuovi indicatori di fedeltà ma potrà ritenersi sostanzialmente corretto nella compilazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore, allora la rischiosità fiscale della sua posizione sarà sostanzialmente quella delineata nel comma 11 dell'articolo 10 del dl 201/2011 ovvero: possibile selezione per specifici piani di controllo con prioritario utilizzo delle indagini finanziarie in ipotesi di mancata coerenza ai nuovi indicatori.
Se invece il contribuente oltre a non risultare congruo e/o coerente con i nuovi indicatori avrà anche situazioni di infedele compilazione dei modelli dati rilevanti ai fini dello studio di settore, tali da comportare scostamenti nel calcolo superiori al 15% o comunque a 50 mila euro, allora oltre al rischio verifica il contribuente potrebbe subire anche un accertamento induttivo qualora le previsioni contenute nel pacchetto di semplificazioni tributarie allo studio dell'esecutivo venisse ratificato.
Tolleranza zero, infine per quei contribuenti che prima ancora di non essere congrui e/o coerenti avranno omesso la compilazione del modello dati, oppure avranno indicato la presenza di cause di esclusione o disapplicazione degli studi di settore non corrispondenti al vero. Per questi ultimi contribuenti, oltre all'aumento delle sanzioni correlate alle suddette omissioni o inesattezze nella compilazione dei modelli dati, l'accertamento induttivo sarà praticamente scontato e seguirà, in maniera quasi automatica, la scoperta delle suddette infrazioni.
In ultima analisi, nel pacchetto di misure allo studio dell'esecutivo in tema di semplificazione tributaria figura anche la necessità di far slittare di un mese il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore valevoli per il periodo d'imposta 2011. Il breve prolungamento, si legge nelle note che accompagnano il provvedimento allo studio, si rende necessario per consentire la messa a punto proprio dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'accesso al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011.
Tale disposizione ha di fatto due significati. In primo luogo dobbiamo aspettarci nuovi indicatori di coerenza diversi rispetto a quelli conosciuti fino allo scorso anno. In secondo luogo lo slittamento di un mese nell'uscita degli studi di settore potrebbe essere il preludio di una nuova proroga dei termini di versamento delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti soggetti all'accertamento sulla base degli studi di settore.

giovedì 26 gennaio 2012

Avviso normativa incassi e pagamenti

Vi ricordo che in virtù della normativa sulla tracciabilità di incassi e pagamenti recentemente entrata in vigore, come approfondito in un post precedente, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a euro 999,99 debbono essere effettuati con sistemi che ne consentano la tracciabilità (assegni, bonifico). 
Questo sistema deve essere utilizzato anche se l'incasso o il pagamento sono effettuati in modo frazionato per un valore inferiore a 1.000 euro ma riconducibili al medesimo oggetto (o prestazione). 
Quindi effettuare una prestazione per 1.500 richiede l'emissione di un assegno (o bonifico) da parte del ricevente. 
Effettuare una prestazione per 1.500 frazionata in un acconto e un saldo di pari importo (in questo caso due fatture da 750,00 euro) significa dover emettere due assegni (o bonifici) per 750,00 perchè seppure singolarmente gli importi sono inferiori a 1.000,00 questi sono originati dalla medesima operazione.
Per ulteriori dettagli o approfondimenti contattare la studio di consulenza.

giovedì 19 gennaio 2012

Spesometro: guida sintetica alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011 la presentazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d.Spesometro) è stata rinviata al 31 gennaio 2012.
La proroga interessa tutte le operazioni rese e ricevute nell’anno d’imposta 2010  di importo pari o superiore ad Euro 25.000,00 al netto di IVA limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre.
Rimane ad oggi confermato il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative all’anno d’imposta  2011 di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 se oggetto di fatturazione o di Euro 3.600,00 in caso di corrispettivo.
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione:
•    le imprese individuali
•    gli esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
•    le imprese familiari ed aziende coniugali
•    le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
•    le società di persone, di capitali, di armamento, di fatto con attività commerciale, consortili,  cooperative e di mutua assicurazione
•    gli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
•    le società estere rappresentate in Italia
•    le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
•    i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
•    i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
•    gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
•    i curatori fallimentari e commissari liquidatori
•    i Contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per superamento della soglia dei ricavi  (Euro 45.000,00)
Sono invece esclusi:
•    i Contribuenti minimi
•    gli enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
•    le società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
•    gli imprenditori agricoli in regime di esonero
Oggetto della Comunicazione sono  tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).
Sono pertanto escluse:
•    le operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
•    le operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
•    le operazioni fuori campo IVA
•    le cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui
•    le operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici  – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “.. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …”.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a € 86.
Il punto 4 del Decreto precisa che per individuare gli elementi informativi da comprendere nella comunicazione si deve fare riferimento al momento della registrazione determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e solo qualora tale registrazione non sia obbligatoria ai fini IVA ed in concreto non venga effettuata, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione determinato in base all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente ha acquistato delle materie prime la cui fattura di acquisto riporta la data del 09/12/2010, ma la registrazione del documento viene effettuata ai fini IVA nel mese di febbraio del 2011, i dati dell’operazione dovranno essere contenuti nella comunicazione relativa a tale ultima annualità e la trasmissione dovrà essere eseguita entro il 30 aprile 2012.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la Comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.

mercoledì 18 gennaio 2012

Limite all’uso contante: le nuove sanzioni di applicano dal 1° febbraio 2012

Pubblicata dal Ministero dell’Economia la circolare che fa partire dal 1° febbraio 2012 l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al limite di € 1.000 per l’uso del contante

La direzione Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia ha inviato una circolare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per i procedimenti di contestazioni delle violazioni, in cui vengono stabiliti i nuovi termini oggettivi e temporali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie alle violazioni del limite di 1.000 euro alla circolazione del denaro contante fissato dal Decreto Salva – Italia (D.L. n. 201/2011). In particolare, il Ministero dell’Economia sanzionerà le infrazioni al limite massimo di 999,99 euro per le operazioni in contanti dal 1° febbraio 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore