Non si segnalano novità di rilevanza notevole se non alcune richieste di interpretazione dei decreti attualmente in vigore.
La prima da segnalare è relativa alla specifica del decreto del 22 marzo 2020 relativa ai lavori edili che a differenza di idraulici ed elettricisti sono chiamati a sospendere l'attività. Dal decreto si evince la possibilità per costoro di ultimare i lavori in corsi o mettere in sicurezza i cantieri aperti entro e on oltre il 25/03/2020. Da ciò si evince che sino al 25/03 potranno essere commercializzati i prodotti riferibili ai lavori in edilizia. Il comma recita esattamente:
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente
decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25
marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data
del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si
applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini
di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3
aprile 2020.
In sostanza l'ultimo decreto si applica cumulativamente e non alternativamente al decreto del 11 marzo 2020 e si limita a sospendere alcune attività di carattere produttivo.
Non sono state precluse assolutamente, seppure non indicate nell'allegato, le attività di commercio al dettaglio di alimentari e quanto di utile per la attività funzionali a fronteggiare l’emergenza.
Il concetto è persino ribadito nel decreto del 22 marzo 2020 quando alla lettera f) riporta:
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
e nel comma 3
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti
del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le
parti sociali.
Novità degne di nota può essere piuttosto l'istituzione di un codice F24 per utilizzare il credito di imposta canoni di locazione botteghe negozi (codice tributo 6914) utilizzabile in compensazione a partire dal 25/03/2020. Ricordo che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sostanza lo possono utilizzare solo le attività che dal 12/03/2020 sono state sospese da decreto.
Per quanto riguarda le domande per bonus autonomi e altre agevolazioni previste sarebbe opportuno verificare il sito dell'INPS ma non è stato possibile accederci in tutto il giorno (io almeno non sono mai riuscito) probabilmente si trova in fase di sovraccarico di accessi oppure in aggiornamento.
Sollecito le aziende che si trovano in situazione di sospensione dell'attività a rivolgersi al proprio istituto di credito di fiducia per verificare qauai sono le agevolazioni per liquidità concesse in seguito alle misure contro il corona virus approntate dal Governo, e dall'istituto stesso, per l'occasione. Vi segnalo, la necessità di verificare che si tratti di una proposta a seguito delle misure citate e non di una finanziamento ordinario. Capirete facilmente la differenza sia di documentazione necessaria per l'ottenimento sia la differenza di tasso di interesse (almeno queste dovrebbero essere le indicazioni disposte dal decreto alle banche quando si ribadisce la necessità di agevolare le aziende a reperire liquidità immediata nel mercato bancario per far fronte all'emergenza aziendale derivante dalla sospensione dell'attività).
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