Non è ancora pronto il servizio utile per richiedere il bonus da 600 euro come indennizzo per il mese di marzo per alcune categorie di soggetti iscritte all'INPS, in prevalenza artigiani e commercianti ma anche agricoli. E' pronta sul sito la pagina relativa alla domanda da inoltrare con la dicitura: Il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sarà disponibile a breve.
L'opzione è raggiungibile dalla home page dell'INPS (dopo aver inserito le credenziali personali - PIN o SPID) digitando nella barra della ricerca "Domande di prestazione a sostegno del reddito". Raggiunta l'area è prevista nel menù a sinistra la sezione "Indennità Covid-19" che in un sottomenù contiene "Invio domanda".
Novità, di non poco conto, sono contenute nelle dichiarazioni del presidente INPS Tridico (quello del click-day), che rendendosi conto che molte aziende non dispongono del PIN per poter accedere ai servizi, che gli sportelli INPS fine poterlo richiedere sono regolamentati, negli orari, secondo le norme previste dai decreti anti diffusione del contagio e che la procedura di richiesta online genera lunghe attese (anche una decina di giorni), ha dichiarato che sarà disponibile una procedura semplificata in modo da abbreviare i tempi. Si potrà chiedere il PIN con una procedura automatica di generazione del codice e un riscontro immediato su un numero di cellulare. Però dalla prossima settimana.....
La Circolare n. 44 dell'INPS pubblicata ieri si occupa invece di spiegare il meccanismo del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui
agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.
Si occupa cioè di comunicare ai soggetti interessati i requisiti e le procedure necessarie per effettuare la richiesta del bonus citato.
Tale prestazione spetta a condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di
mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i
quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie
di soggetti destinatari del congedo (tant'è che le due agevolazioni sono ovviamente alternative) e pertanto trova applicazione in
favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma
di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti,
l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta
anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le
casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte
delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad
ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di
domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della
prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del
decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le
medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal
decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al
citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i
servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari
della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
- sicurezza
- difesa
- soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo
caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12
anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre
tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di
congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni,
rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
Per presentare la domanda solito percorso: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.
Si ricorda inoltre che è possibile usufruire del bonus anche attivandosi con l'utilizzazione del "Libretto di Famiglia" anche questo accessibile con il proprio PIN/SPID.
In questo caso sia il committente sia il prestatore si dovranno iscrivere dando la disponibilità alla prestazione, il primo come richiedente e il secondo come accettante la prestazione offerta.
Ricordo che tutte le domande possono essere presentate oltre che utilizzando i servizi web anche attraverso i patronati.
Per il resto attendiamo, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.