lunedì 28 dicembre 2020

Credito locazione commerciale e affitto d’azienda ma non per tutti anzi...

Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, il Decreto  Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal Decreto Rilancio come modificato dal successivo Decreto “Agosto”.

In particolare:

  • l’articolo 8 del Decreto Ristori stabilisce che per le imprese operanti nei settori inclusi nella tabella riportata nell’Allegato 1 allo stesso L. 137/2020 (contenente i codici Ateco identificativi delle attività interessate dalle ulteriori misure restrittive, il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 (si tratta, in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
  • l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis prevede che il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 anche alle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggiotour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. zone rosse).

Lo stesso articolo 8 del Decreto Ristori prevede, al comma 2, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal ricordato articolo 28 del Decreto Rilancio.

Riepilogando

Beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresaarte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro registrati nel corso del 2019

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industrialecommercialeartigianaleagricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone locazione degli immobili ad uso non abitativo).

Il credito, invece, spetta nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone per servizi o affitto d’azienda). Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questo requisito, però, non opera per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la risoluzione 32/E/2020) oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l’avvenuto pagamento dei canoni.

In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, si ricorda che il credito non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Si commenta brevemente la parte su evidenziata. In riferimento alla Sardegna (zona gialla) appare una norma difficilmente fruibile dalle nostre strutture in quanto, seppure ridotte nell'orario lavorativo (bar, ristoranti ecc) appare improbabile una riduzione del volume d'affari mensile come indicato pari o superiore al 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. Questo escluderebbe pertanto buona parte delle imprese 

Posticipata la Lotteria degli scontrini

Si comunica che, accogliendo le segnalazioni di quanti hanno evidenziato difficoltà e ritardi negli adeguamenti degli strumenti di comunicazione necessari per aderire al servizio di nuova attivazione, nell'ambito del c.d. Decreto "Milleproroghe", la partenza della Lotteria degli Scontrini andrà calendarizzata per il 1° febbraio 2021.

Fondo (R)esisto - Comunicazione di sospensione

La Regione Autonoma della Sardegna. sul proprio sito, comunica la sospensione dell’avviso Fondo (R)esisto per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020).

Tale sospensione consentirà all’Amministrazione di integrare l’avviso per una successiva pubblicazione.

La presentazione delle domande di aiuto telematico avverrà pertanto non prima del 18 gennaio 2021 con chiusura al 22 febbraio 2021.

venerdì 18 dicembre 2020

Fondo (R)esisto - Avviso Ras

In linea con i piani regionali per il supporto alle aziende provate dalla crisi economica generata dalla situazione pandemica che ci condiziona, la Regione Sardegna, tra le prime se non la prima, interviene con un finanziamento a fondo perduto per tentare di dare una boccata di ossigeno agli operatori allo stremo.
Tre sono le differenti aree di intervento sulla base della dimensione aziendale e sulla presenza o meno di lavoratori dipendenti.
Vi invito a prendere visione del bando e delle modalità di partecipazione.
Nel bando sono indicati i requisiti per poter partecipare che vanno da quelli generali (regolarità contributiva, disponibilità di firma digitale del titolare o legale rappresentante, casella PEC attiva) a quelli specifici ad esempio il calo del fatturato nel periodo dal 11/3 al 30/6 del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, il mantenimento di almeno il 50% delle ULA e altri sulla base della specificità del richiedente.
Per quanto riguarda le aziende senza dipendenti  il finanziamento è pari al 30% del reddito indicato nei quadri appositi (RG piuttosto che RF) della dichiarazione reddituale riferita al 2019 con un massimo di euro 4.500.
Per le aziende con dipendenti il riferimento è alla retribuzione del personale come si evince dalle CU.
Si parte il 21/12 e c'è tempo sino al 31/01/21. Già ora si ipotizza un rinvio della partenza e soprattutto si ipotizza persino già un bando (R)esisto bis per poter soddisfare le esigenze di una platea più ampia di aziende. 
Già. Perché l'unico neo è il solito neo dei bandi a fondo perduto. Si tratta di una domanda cosiddetta "a sportello" cioè le domande, ovviamente correttamente presentate, verranno evase in ordine di arrivo. Questo crea due differenti problemi. Il primo di carattere tecnico perché uno studio di consulenza potrebbe supportare la richiesta di un cliente per volta (ricordo che la domanda va presentata direttamente dal titolare dotato di spid dopo essersi iscritto al Sil regionale) e pertanto il secondo cliente potrebbe essere già in ritardo e quindi non riuscirebbe ad accedere al finanziamento. Il secondo di carattere economico e cioè che nonostante vi sia tempo per inviare le domande entro il 31/01/2021 è presumibile che i fondi a disposizione siano terminati con largo anticipo.
Ad maiora.


sabato 5 dicembre 2020

Avvio lotteria degli scontrini

Non perdo tempo a commentare l'opportunità, in questo momento, di far partire la lotteria degli scontrini già peraltro prorogata per le vicende legate al corona virus dal c.d. "Decreto Rilancio" (ricordo che sarebbe dovuta partire il 01/07/2020).

In questi giorni è stata pubblicizzata la partenza, nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale, della possibilità per i consumatori di ottenere il codice identificativo che gli permetterà di partecipare all'estrazione di favolosi premi come qui sotto indicati.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

In sostanza dal primo gennaio parte l'ennesima offensiva contro gli evasori fiscali e in questo caso, il Fisco chiede ai consumatori di allearsi con lui nella lotta, premiandoli.

Contemporaneamente chiede collaborazione anche agli esercenti per proseguire la strategia di eliminazione del contante, premiando anch'essi in caso di incassi effettuati in modo elettronico.

 L'unico neo è che, per ora, i gestori dei sistemi informatici, distributori di Registratori Telematici e operatori di quel settore non hanno ancora indicazioni sulle modalità di trasmissione telematica di questi dati e, come se non bastasse la crisi economica generata dalla pandemia in corso, "forse" i Registratori Telematici che hanno venduto per ottemperare all'obbligo dell'emissione dello scontrino elettronico a fine 2019 e nel 2020, non dispongono di un qualcosa che possa trasmettere i dati della lotteria e pertanto sarà necessaria una implementazione della macchina il cui costo, suppongo, sarà a carico del solito esercente.

 Chiaramente il consiglio è quello di contattare immediatamente il proprio tecnico di riferimento per l'assistenza del RT.

 



mercoledì 11 novembre 2020

Contributi "Fondo Ristorazione"

Si segnala che è stato pubblicato su GU n. 277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero delle Finanze, recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento delle relative disponibilità, disciplinando la procedura di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.

Tale Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

A tal fine, l’impresa destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA.

Il beneficio spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita Piattaforma sul Portale della Ristorazione in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.

La domanda stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione circa la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;

c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

L'accettazione della domanda di Contributo a fondo perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica, che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza per ottenere il beneficio;

L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste Italiane, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14 agosto 2020, ancorché non quietanzati.

A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero. Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).

NB: in attesa che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale www.politicheagricole.it e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).



giovedì 29 ottobre 2020

In pillole il: "Decreto Ristoro"

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Questa disposizione è volta a riconoscere un contributo a fondo perduto ai soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dal DPCM in vigore dal 26 ottobre 2020, individuati dai relativi codici ATECO (come da tabella allegata al Decreto).

Al riguardo, la norma stabilisce che il nuovo ristoro è previsto:

IN MODO AUTOMATICO

➢ Per i soggetti che già rispettavano le condizioni previste per l’ottenimento del contributo fondo perduto nel mese di giugno (ex art. 25 del D.L. Rilancio) e che lo abbiano in seguito effettivamente percepito. Il citato contributo si determinava sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Le condizioni per l’ottenimento “automatico” del nuovo ristoro sono le seguenti:

o L’ammontare sarà determinato come quota del contributo già erogato sulla base di percentuali individuate per differente settore economico (codice ATECO) rientrante nella tabella allegata al Decreto;

o la suddetta somma verrà direttamente accreditata dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del beneficiario indicato nella precedente istanza per la richiesta del contributo ex art. 25 D.L. Rilancio;

SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA

➢ I soggetti che non avevano presentato l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto motivato dal lockdown (anche soggetti aventi ricavi e compensi superiori a Euro 5 Mln esclusi in precedenza dal D.L. Rilancio): la norma prevede comunque il riconoscimento del contributo chiarendo che l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web dedicato per consentire la presentazione della predetta istanza (approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020) solo a tali soggetti e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti di cui al punto precedente (con un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze in oggetto). Al riguardo valgono i criteri quantificativi indicati all’art. 25 del Decreto Rilancio;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

➢ Il contributo non sarà in alcun modo dovuto nei confronti delle imprese che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 25 ottobre 2020 o per i quali risulti cessata la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza;

➢ Solo per i soggetti che otterranno il contributo in modo automatico, l’ammontare dello stesso è determinato applicando le percentuali, riportate nell’Allegato nel Decreto, agli importi minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche ed Euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (pertanto dovrebbe essere 2.000 per le persone fisiche e 4.000 per le società);

➢ Il contributo non concorrerà in alcun modo alla formazione della base imponibile dell’impresa e quindi risulta sempre escluso dalla tassazione sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’Irap.

MISURE FISCALI

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

La disposizione di fatto estende e conferma, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, per le attività soggette a restrizioni indicate nella tabella allegata al Decreto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.

Al riguardo, l’art. 28 del Decreto Rilancio sinteticamente aveva previsto:

➢ Un credito d'imposta nella misura del 60% del canone mensile corrisposto in caso di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;

➢ Un credito d’imposta nella misura del 30% dei canoni corrisposti in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

giovedì 1 ottobre 2020

Comunicazione indirizzo PEC | Obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese e i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) - Decreto Semplificazioni - prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale)  entro il 1° ottobre 2020

Si invita pertanto quanti, già in ottemperanza alla normativa già in vigore, dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata di verificarne la funzionalità e quanti ancora per qualsiasi motivo non dovessero disporne, di affrettarsi ad ottemperare.

La PEC funziona come un domicilio digitale dell'azienda e la mancata presenza in Camera di Commercio di tale recapito comporterà l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale con accertamento di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese non conformi.


BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA MESSA IN SICUREZZA COVID-19

La Camera di Commercio di Nuoro intende sostenere le imprese appartenenti alla circoscrizione territoriale della CCIAA di Nuoro tramite la concessione di voucher per rimborsare parte delle spese cui le imprese sono andate incontro finalizzate a:

  1. Supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese
  2. Supportare la formazione in materia di sicurezza
Potete trovare il bando nella pagina dedicata raggiungibile al seguente link:
https://nu.camcom.it/it/camera/informazione/notizie/cm-notizia/BANDO-CONCESSIONE-CONTRIBUTI-ALLE-MPMI-PER-LA-MESSA-IN-SICUREZZA-COVID-19-00001/


 

giovedì 11 giugno 2020

Fondo perduto Agenzia delle Entrate

Si segnala che è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate la
Guida illustrativa della misura prevista per il Fondo Perduto per le aziende. Le domande potranno essere predisposte direttamente o tramite intermediari abilitati a partire dal 15/6 sino al 13/8. Da segnalare che quello che inizialmente sembrava orientarsi verso un semplice credito di imposta è invece un vero è proprio contributo a fondo perduto accreditato direttamente sul conto corrente dell'azienda. Nel format dell'istanza oltre ai dati della ditta richiedente, dovrà essere indicato l'iban, la presenza dei requisiti richiesti, il fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020.
Il contributo spetta quando si verifica una diminuzione del fatturato superiore ai 2/3. Vi sono alcune fascie percentuali per valutare il contributo sulla base della redditività ma la notizia più confortante è che il contributo ha comunque un minimo pari a 1.000 euro.
Buona lettura.

lunedì 20 aprile 2020

Bando della CCIAA di Nuoro per la concessione per la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti

Si segnala che sul sito della Camera di Commercio di Nuoro è disponibile per la consultazione e per la presentazione delle domande, un Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti.
 Si invita gli interessati a prendere visione del bando al seguente link: 
http://www.nu.camcom.it/it/camera/bandi/bando/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO-ALLE-MPMI-PER-LABBATTIMENTO-DEI-TASSI-DI-INTERESSE-SUI-FINANZIAMENTI/
Riassumendo l'iniziativa si riporta per intero l'art. 4 del Bando:

ARTICOLO 4. 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
1.Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico dicui all’art. 106 TUB con contratti stipulati a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al 31/12/2020, salvo proroga per le finalità indicate nel successivo ARTICOLO 5. 
2.L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% degli interessi corrisposti dalle micro, piccole e medie imprese, fino ad un contributo massimo di 4.000 euro.

Nella medesima pagina è possibile presentare la domanda secondo il format prestabilito dall'ente.

martedì 14 aprile 2020

Attività con apertura consentita da decreto dal 14/04 in ambito regionale

Rispetto alle attività indicate nell'elenco dei codice ATECO del MEF si segnala che l'Ordinanza n. 19 del 13/04/2020 del Presidente Solinas, in considerazione della autonomia lasciata alla regioni di poter limitare ulteriormente le aperture delle attività a scopo di prevenzione del contagio da Covid-19, sono indicati i seguenti:

ART. 1) L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l’ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni: 
 - all’art. 1, nel primo rigo, dopo le parole “aperti al pubblico” sono aggiunte le parole “, le spiagge”. Alla fine dell’articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: “E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”; 
 - all’art. 5, nel primo rigo, dopo la parola “parafarmacie” sono inserite le seguenti “nonché i tabacchini e le edicole”. Alla fine dell’ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo “E’ altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura”

ART. 2) I richiami contenuti nelle ordinanze di cui all’art. 1 al DPCM 8.03.2020, al DPCM 9.03.2020, al DPCM 11.03.2020, al DPCM 22.03.2020 e al DPCM 1.04.2020 devono intendersi riferiti al DPCM 10.04.2020 e relativi allegati;  

ART. 3) In armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.

Pertanto, a parte alcune precisazioni ed ulteriori conferme, si evidenzia il divieto di apertura per attività invece previste in apertura dal decreto nazionale quali, cartolerie e librerie, negozi di commercio di vestiti per bambini e la riapertura al pubblico degli studi professionali sino al 03/05.

Attività con apertura consentita da decreto dal 14/04 in ambito nazionale

Si allega l'elenco, disponibile sul sito ufficiale del MEF, delle attività, suddivise per codice ATECO che sono autorizzate ad aprire dal 14/04.

Allegato 1 (commercio)

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2 (servizi)

  • Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3 (settori produttivi)

  • 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • 3 Pesca e acquacoltura
  • 5 Estrazione di carbone
  • 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
  • fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • DA 58 A 63 Servizi di informazione e comunicazione
  • Da 64 a 66 Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività “di call center in entrata (inbound),
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Bonus 600,00 euro e bonus baby sitting

Si evidenzia che l'INPS comunica che lo stato di avanzamento delle operazioni di sua competenza in relazione alle agevolazioni previste dai decreti ministeriali sono in fase di completamento. In data 13/04/2020 sono stati inviati i bonus 600,00 euro a circa 1 milione di richiedenti con valuta 15 aprile. Dalla medesima data sarà disponibile, per coloro che hanno optato per il bonus baby sitting anzichè al congedo parentale, il voucher spettante da poter utilizzare attraverso il libretto di famiglia.

mercoledì 1 aprile 2020

Sito Inps in tilt

Avevo pensato di scrivere alcune considerazioni in merito a ciò che è accaduto oggi, giornata dedicata dall'INPS all'invio delle domande per il bonus destinato ai lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, coltivatori diretti ecc.
Avevo pensato di descrivere un sito ingestibile dalle prime ore del mattino (è stato aperto in piena notte cioè dalle 2 del mattino per i nottambuli) e sino alle 13 sembrava ci fosse la possibilità di trasmettere almeno una dico una sola di domanda e poi lo hanno definitivamente chiuso. Che peccato. Ci hanno tolto la possibilità di vedere continuamente il browser girare invano nel tentativo di caricare la pagina.
Tralascio il fatto che ad un certo punto si riusciva ad entrare ma l'account era di un'altra persona, cui volendo uno poteva anche, con cortesia, fargli la domanda.
È chiaro che tutto si è complicato quando sono sbarcati sulla terra gli hacker perché come dichiarava l'INPS il sistema stava reggendo (la comunicazione dell'INPS ai giornali era delle 8 del mattino quando tanti ancora dormivano).
Peccato perché tutto era stato preparato con cura... la cura tipica di chi sembra non conoscere la realtà delle piccole aziende, la cura tipica di chi suppone che le piccole aziende si fidano delle istituzioni e quindi non fanno la domanda tutti contemporaneamente perché i soldi ci sono, la cura tipica di chi vuole fare tutto da solo perché il sistema Inps regge e non vuole coinvolgere gli altri intermediari.
Risultato? Sito Inps in tilt.
Domani restyling della pagina (a proposito si entrava da un link diverso rispetto a quello annunciato) così non c'è modo di sbagliare, orari distinti per utenti, dalle 8 alle 16 i patronati e i consulenti (a cui ancora non hanno spiegato da dove potranno operare e soprattutto quali consulenti) dalle 16 in poi gli utenti con PIN personale.
Domani è un altro giorno.


martedì 31 marzo 2020

Bonus professionisti

Si evidenzia che sono stati ammessi al bonus anche i professionisti che hanno altre casse di previdenza, che nei primi decreti non sono stati indicati o meglio erano esclusi quando ci si riferiva a soggetti che dispongono di altra copertura previdenziale.
Scrivo queste due righe per ovviare alla confusione di alcuni soggetti, artigiani e commercianti, che ritenevano di non poter fare la domanda in quanto ricadenti in un'area di esclusione indicata solo per i professionisti.
Infatti i professionisti seguono le sottostanti indicazioni per la richiesta del bonus. 
L’istanza deve essere presentata al proprio Ente di Previdenza secondo lo schema previsto dai singoli enti: di fondamentale importanza è l’autocertificazione allegata rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n 445.

Il professionista dunque dichiara sotto la propria responsabilità

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • inoltre, il professionista dichiara di
    • aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) non superiore ai 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi conseguenti all’emergenza Covid-19 (articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto);
    • aver percepito nell’anno 2018 un reddito tra i 35.000 e i 50.000 euro (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) e che abbiano chiuso la partita iva tra il 23 febbraio 2019 e il 31 marzo 2020 oppure sempre in tale intervallo di redito che abbiano ridotto al 31 marzo 2020 l’attività del 33% rispetto al primo trimestre 2019, in entrambi i casi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto). Qui, in relazione a questo punto, il legislatore sente il bisogno di specificare (appunto all’articolo 2 del medesimo decreto) che il reddito è individuato secondo il principio di cassa (ricavi percepiti al netto delle spese sostenute). 

Semplificazione accredito indennità e bonus

Si evidenzia che i bonus di cui alle domande in partenza dal 1 aprile sono stati ricompresi dall'INPS nel novero delle Prestazioni a sostegno del reddito. Tali pratiche per poter essere liquidate, obbligano il richiedente a presentare un modello a firma dell'istituto di credito presso cui hanno acceso il conto corrente in cui richiedono l'accredito delle somme.  Una lungaggine determinata dalla necessità dell'INPS di individuare il reale titolare del conto corrente in cui si chiede l'accredito. 
In questa situazione di emergenza, e vista la necessità di semplificare l'accesso al bonus, l'istituto previdenziale scrive che, dal 10 aprile 2020, per avere l'accredito delle prestazioni su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all'INPS i modelli cartacei validati dal proprio istituto o ente di credito. In particolare, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli "AP03" (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), "AP04" (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché "SR163" e "SR185" (riscossione prestazioni non pensionistiche). Allo stesso modo, né Poste Italiane e gli istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Faccio notare in nota polemica, perché alcuni clienti mi domandano cosa chiede l'INPS per la domanda del primo aprile se dovessi fare la domanda di bonus da solo, che le domande partono il 1/4 mentre l'INPS scrive che il modello Sr163 non dovrà essere presentato dal 10/4. Questo cosa vuol dire? Che chi, e sarà la stragrande maggioranza, farà la domanda il 1/4 dovrà allegare il modello Sr163 mentre chi aspetta (e vorrei capire chi aspetterà) il 10/4 non ne avrà bisogno? Oppure che l'INPS nello scrivere 10/4 ha messo uno zero in più alla data volendo scrivere 1/4?
Ad maiora. 

lunedì 30 marzo 2020

Circolare INPS n. 49 del 30/03/2020

Con la presente circolare l'INPS ha ribadito i destinatari delle indennità previste dai decreti varati nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri con alcune più dettagliate indicazioni in merito alla incumulabilità con altre posizioni personali in essere.

L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In sostanza le indennità percepibili in virtù di un situazione lavorativa personale preclude, in caso di una doppia posizione, di poter ottenere una doppia indennità. 

 Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale). Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Pertanto non possono ottenere le indennità in oggetto, lavoratori che dispongono di una pensione. Seppure fosse l'assegno ordinario di invalidità. 

L'ndennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.  

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

La circolare conferma inoltre che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Cambiano i tempi della liquidazione in quanto, quelle presentate entro il 31/03 verranno liquidate entro 121 giorni dal 31/3, quelle presentate tra il 01/04 e il 30/06 verranno liquidate entro 121 giorni dalla data di invio della domanda.

Per ulteriori chiarimenti si faccia comunque riferimento alla circolare completa disponibile sul sito ufficiale INPS. 

Messaggio INPS del 30/03/2020 in relazione al congedo parentale

Con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Si ricorda che per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:

  • tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS),

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

-      selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;

-      selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;

  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Per la consultazione integrale del Messaggio si rimanda alla pagina ufficiale dell'INPS. 

sabato 28 marzo 2020

Avviso domande bonus autonomi

Con notizia del 27 marzo l'INPS ha comunicato che le domande relative al bonus previsto per lavoratori autonomi e altre categorie, come già indicato in altri post, potranno essere inviate a partire dal giorno 1 prile 2020.

venerdì 27 marzo 2020

Richiesta PIN per procedura richiesta Bonus

Si comunica che, in riferimento a quanto in oggetto, lo studio è disponibile ad assistere l'utente che, sprovvisto di PIN, ne debba fare richiesta all'INPS e si trova in difficoltà nel presentarla. Appare evidente che il PIN è un codice "personale" e "riservato" e pertanto lo studio non potrà ne operare ne esserne a conoscenza ma niente vieta che possa darvi le informazioni necessarie per poterlo richiedere in supporto alle istruzioni già abbastanza chiare indicate sul sito INPS.

Si ricorda che coloro che dispongono già di un PIN devono verificare se si tratti di un PIN dispositivo (cioè abilitato alla presentazione di domande e non solo alla consultazione). Segnalo questa notizia con un margine di dubbio perché ancora non chiaro ma nel dubbio è preferibile farlo (ci vuole pochissimo tempo seguendo le istruzioni anche se corrono stampante e scanner).

Si ricorda che coloro che hanno avuto in PIN in precedenza ma lo hanno smarrito possono attivarsi per il ripristino che si concretizza nella nuova emissione di un codice di 16 cifre di cui 8 recapitate ad un numero di cellulare e 8 ad una mail. Cellulare e mail devono essere gli stessi già noti all'INPS in sede di primo rilascio del PIN.

Nel caso non si riesca ad effettuare il ripristino è necessario richiedere un nuovo PIN ma solo dopo aver chiesto la Revoca del precedente smarrito. In questo caso riceverete le sole prime 8 cifre che però vi consentono di trasmettere le domande di bonus indicate nel precedente post.

Considerazione personale: se l'INPS avesse voluto realmente facilitare l'accesso al bonus suddetto, giacché ci troviamo in un momento "straordinario", avrebbe potuto individuare dei canali "straordinari" per effettuare questa richiesta anziché appesantire ulteriormente i canali ordinari che già di solito sono macchinosi e lenti, per esempio autorizzando gli intermediari che hanno ovviamente già in delega le proprie aziende nel Cassetto Previdenziale INPS, anziché solo i patronati che, sicuramente e giustamente, alla fine presenteranno pure il conto al Governo.

Ad maiora.

giovedì 26 marzo 2020

Procedura semplificata rilascio PIN INPS

Con il messaggio n. 1381 pubblicato il 26/03/2020, l'INPS comunica che sono in fase di soluzione alcuni problemi sorti in relazione alla presentazione delle domande di indennizzo previsto dai decreti (in particolare il D.L. 18/2020) per coloro che non dispongono del codice PIN dell'ente previdenziale, e che quindi avrebbero potuto avere difficoltà a presentare in proprio le domande suddette.
Nel messaggio si comunica che per coloro che non dispongono del codice PIN dispositivo (che consente di accedere a tutti i servizi INPS disponibili on line) è prevista una procedura semplificata riservata esclusivamente all'accesso all'area dei servizi con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020 e pertanto:
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.
Work in progress.

mercoledì 25 marzo 2020

Bonus partite iva e Voucher baby sitter

Non è ancora pronto il servizio utile per richiedere il bonus da 600 euro come indennizzo per il mese di marzo per alcune categorie di soggetti iscritte all'INPS, in prevalenza artigiani e commercianti ma anche agricoli. E' pronta sul sito la pagina relativa alla domanda da inoltrare con la dicitura: Il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sarà disponibile a breve.
L'opzione è raggiungibile dalla home page dell'INPS (dopo aver inserito le credenziali personali - PIN o SPID) digitando nella barra della ricerca "Domande di prestazione a sostegno del reddito". Raggiunta l'area è prevista nel menù a sinistra la sezione "Indennità Covid-19" che in un sottomenù contiene "Invio domanda".
Novità, di non poco conto, sono contenute nelle dichiarazioni del presidente INPS Tridico (quello del click-day), che rendendosi conto che molte aziende non dispongono del PIN per poter accedere ai servizi, che gli sportelli INPS fine poterlo richiedere sono regolamentati, negli orari, secondo le norme previste dai decreti anti diffusione del contagio e che la procedura di richiesta online genera lunghe attese (anche una decina di giorni), ha dichiarato che sarà disponibile una procedura semplificata in modo da abbreviare i tempi. Si potrà chiedere il PIN con una procedura automatica di generazione del codice e un riscontro immediato su un numero di cellulare. Però dalla prossima settimana.....

La Circolare n. 44 dell'INPS pubblicata ieri si occupa invece di spiegare il meccanismo del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.
Si occupa cioè di comunicare ai soggetti interessati i requisiti e le procedure necessarie per effettuare la richiesta del bonus citato.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo (tant'è che le due agevolazioni sono ovviamente alternative) e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.  Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
  • sicurezza
  • difesa
  • soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
Per presentare la domanda solito percorso: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Si ricorda inoltre che è possibile usufruire del bonus anche attivandosi con l'utilizzazione del "Libretto di Famiglia" anche questo accessibile con il proprio PIN/SPID.
In questo caso sia il committente sia il prestatore si dovranno iscrivere dando la disponibilità alla prestazione, il primo come richiedente e il secondo come accettante la prestazione offerta.

Ricordo che tutte le domande possono essere presentate oltre che utilizzando i servizi web anche attraverso i patronati.

Per il resto attendiamo, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.