Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal Decreto Rilancio come modificato dal successivo Decreto “Agosto”.
In particolare:
- l’articolo 8 del Decreto Ristori stabilisce che per le imprese operanti nei settori inclusi nella tabella riportata nell’Allegato 1 allo stesso L. 137/2020 (contenente i codici Ateco identificativi delle attività interessate dalle ulteriori misure restrittive, il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (si tratta, in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
- l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis prevede che il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 anche alle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. zone rosse).
Lo stesso articolo 8 del Decreto Ristori prevede, al comma 2, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal ricordato articolo 28 del Decreto Rilancio.
Riepilogando
Beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro registrati nel corso del 2019.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone locazione degli immobili ad uso non abitativo).
Il credito, invece, spetta nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone per servizi o affitto d’azienda). Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.
Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questo requisito, però, non opera per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la risoluzione 32/E/2020) oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l’avvenuto pagamento dei canoni.
In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il credito d’imposta non concorre:
- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini Irap;
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Infine, si ricorda che il credito non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.
Si commenta brevemente la parte su evidenziata. In riferimento alla Sardegna (zona gialla) appare una norma difficilmente fruibile dalle nostre strutture in quanto, seppure ridotte nell'orario lavorativo (bar, ristoranti ecc) appare improbabile una riduzione del volume d'affari mensile come indicato pari o superiore al 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. Questo escluderebbe pertanto buona parte delle imprese