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martedì 30 novembre 2021

E dopo quello Alternativo arriva il contributo a fondo perduto "Perequativo"

 L'art. 1, c.16 -27 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto "Sostegni bis") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Tale contributo spetta ai soggetti residenti o stabiliti del territorio dello Stato, titolari di partita IVA, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

 In particolare, per l'erogazione del contributo, è richiesto:

·        1) il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis"):

o   per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi/compensi corrispondono a specifici dati indicati in appositi righi del modello Redditi 2020; in caso di esercizio di più attività, occorre considerare la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività

o   per i soggetti titolari di reddito agrario, occorre invece fare riferimento all'ammontare del volume d'affari (rigo VE50) indicato nel modello di dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)

o   nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti sia attività di impresa/lavoro autonomo, sia attività agricola occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019;

·        2)  un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%, percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021;

·         3) aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il decreto ha precisato che eventuali dichiarazioni integrative presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relative sia al periodo 2019, sia al periodo 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo se da esse deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali, definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al netto dei contributi a fondo perduto precedenti già percepiti.

Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Le percentuali da applicare alla differenza, determinata come in precedenza indicato, sono le seguenti:

-   30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

·         -      20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro

·         -    15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

·         -    10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro

·         -5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 euro.

 L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro mentre sono previsti importi minimi.

Qualora l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute) determini il superamento dei limiti massimi previsti dalla sezione del Temporary Framework compilata, è necessario indicare l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per richiedere il contributo è necessario presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. In particolare, il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021 ha disposto che le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

 

 

 

mercoledì 11 novembre 2020

Contributi "Fondo Ristorazione"

Si segnala che è stato pubblicato su GU n. 277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero delle Finanze, recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento delle relative disponibilità, disciplinando la procedura di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.

Tale Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

A tal fine, l’impresa destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA.

Il beneficio spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita Piattaforma sul Portale della Ristorazione in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.

La domanda stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione circa la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;

c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

L'accettazione della domanda di Contributo a fondo perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica, che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza per ottenere il beneficio;

L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste Italiane, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14 agosto 2020, ancorché non quietanzati.

A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero. Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).

NB: in attesa che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale www.politicheagricole.it e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).



giovedì 1 ottobre 2020

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA MESSA IN SICUREZZA COVID-19

La Camera di Commercio di Nuoro intende sostenere le imprese appartenenti alla circoscrizione territoriale della CCIAA di Nuoro tramite la concessione di voucher per rimborsare parte delle spese cui le imprese sono andate incontro finalizzate a:

  1. Supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese
  2. Supportare la formazione in materia di sicurezza
Potete trovare il bando nella pagina dedicata raggiungibile al seguente link:
https://nu.camcom.it/it/camera/informazione/notizie/cm-notizia/BANDO-CONCESSIONE-CONTRIBUTI-ALLE-MPMI-PER-LA-MESSA-IN-SICUREZZA-COVID-19-00001/


 

lunedì 20 aprile 2020

Bando della CCIAA di Nuoro per la concessione per la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti

Si segnala che sul sito della Camera di Commercio di Nuoro è disponibile per la consultazione e per la presentazione delle domande, un Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti.
 Si invita gli interessati a prendere visione del bando al seguente link: 
http://www.nu.camcom.it/it/camera/bandi/bando/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO-ALLE-MPMI-PER-LABBATTIMENTO-DEI-TASSI-DI-INTERESSE-SUI-FINANZIAMENTI/
Riassumendo l'iniziativa si riporta per intero l'art. 4 del Bando:

ARTICOLO 4. 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
1.Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico dicui all’art. 106 TUB con contratti stipulati a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al 31/12/2020, salvo proroga per le finalità indicate nel successivo ARTICOLO 5. 
2.L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% degli interessi corrisposti dalle micro, piccole e medie imprese, fino ad un contributo massimo di 4.000 euro.

Nella medesima pagina è possibile presentare la domanda secondo il format prestabilito dall'ente.