lunedì 23 marzo 2020

Novità del 23/03/2020

Non si segnalano novità di rilevanza notevole se non alcune richieste di interpretazione dei decreti attualmente in vigore.
La prima da segnalare è relativa alla specifica del decreto del 22 marzo 2020 relativa ai lavori edili che a differenza di idraulici ed elettricisti sono chiamati a sospendere l'attività. Dal decreto si evince la possibilità per costoro di ultimare i lavori in corsi o mettere in sicurezza i cantieri aperti entro e on oltre il 25/03/2020. Da ciò si evince che sino al 25/03 potranno essere commercializzati i prodotti riferibili ai lavori in edilizia. Il comma recita esattamente:
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Un pò di confusione viene generata dal fatto che alcune attività non sono inserite nell'allegato 1 dell'ultimo decreto ma è necessario fare riferimento all' articolo 2 che cita:
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

In sostanza l'ultimo decreto si applica cumulativamente e non alternativamente al decreto del 11 marzo 2020 e si limita a sospendere alcune attività di carattere produttivo.
Non sono state precluse assolutamente, seppure non indicate nell'allegato, le attività di commercio al dettaglio di alimentari e quanto di utile per la attività funzionali a fronteggiare l’emergenza.
Il concetto è persino ribadito nel decreto del 22 marzo 2020 quando alla lettera f) riporta:
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
e nel comma 3
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Novità degne di nota può essere piuttosto l'istituzione di un codice F24 per utilizzare il credito di imposta canoni di locazione botteghe negozi (codice tributo 6914) utilizzabile in compensazione a partire dal 25/03/2020. Ricordo che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sostanza lo possono utilizzare solo le attività che dal 12/03/2020 sono state sospese da decreto.

Per quanto riguarda le domande per bonus autonomi e altre agevolazioni previste sarebbe opportuno verificare il sito dell'INPS ma non è stato possibile accederci in tutto il giorno (io almeno non sono mai riuscito) probabilmente si trova in fase di sovraccarico di accessi oppure in aggiornamento.

Sollecito le aziende che si trovano in situazione di sospensione dell'attività a rivolgersi al proprio istituto di credito di fiducia per verificare qauai sono le agevolazioni per liquidità concesse in seguito alle misure contro il corona virus approntate dal Governo, e dall'istituto stesso, per l'occasione. Vi segnalo, la necessità di verificare che si tratti di una proposta a seguito delle misure citate e non di una finanziamento ordinario. Capirete facilmente la differenza sia di documentazione necessaria per l'ottenimento sia la differenza di tasso di interesse (almeno queste dovrebbero essere le indicazioni disposte dal decreto alle banche quando si ribadisce la necessità di agevolare le aziende a reperire liquidità immediata nel mercato bancario per far fronte all'emergenza aziendale derivante dalla sospensione dell'attività).



domenica 22 marzo 2020

Decreto del 22 marzo 2020

Dopo l'intervento in diretta Facebook (e TV) del Presidente Conte, è stato emanato in data odierna il decreto che di fatto, da efficacia normativa a quando dichiarato dal presidente stesso.
Il decreto in sostanza puntualizza alcuni aspetti ma, in base a quanto dichiarato, sembrava lasciasse intendere qualcosa di molto più restrittivo. 
Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto e salvo il rispetto di alcune prescrizioni per le attività non indicate e cioè se possono essere svolte a distanza o con lavoro agile. Non sono sospese le attività professionali. 
Di concerto con il Ministero della Salute è vietato trasferirsi con mezzi pubblici o privati in un comune differente da quello in cui i soggetti si trovano attualmente tranne per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Sono consentite le attività funzionali alle filiere delle attività non sospese. In modo particolare segnalo che alla lettera f si indica che sono sempre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari. 
Da notare che al comma 4 dell'articolo 1 si indica che le attività sospese per effetto del presente decreto possono completare attività in essere alla data attuale ma non oltre il 25 marzo c.a.
Queste disposizioni entrano in vigore dal 23 marzo 2020 sino alla data del 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle già indicate (ritengo per aspetti non in discussione all'interno di questo decreto) nel decreto dello scorso 11 marzo 2020 e nel decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.
Nell'elenco dell'allegato 1 d'interesse, oltre i codici attività riferiti alle industrie fondamentali per il funzionamento dei servizi indispensabili e alla filiera agricola, si citano, il trasporto merci, i servizi postali, i servizi bancari e assicurativo, attività professionali, veterinari, commercio di alimentari, di dispositivi sanitari, manutenzione autoveicoli, idraulici ed elettricisti, assistenza sociale residenziale e non. 


sabato 21 marzo 2020

Messaggio INPS n. 1281 - prime informazioni su congedi parentali, permessi L. 104/92, bonus baby-sitting

Si segnala che l'INPS nel messaggio citato, riporta alcune, informazioni in relazione ad alcune forme di intervento per agevolare i lavoratori dipendenti sia del settore privato sia del settore pubblico.
In particolare il direttore generale Di Michele, allega al messaggio, un file denominato allegato n. 1 nel quale vengono riportati, nel dettaglio, gli interventi previsti e le modalità di presentazione delle domande attualmente disponibili. 
Si precisa che sono quasi tutte disponibili tranne la domanda relativa al bonus baby sitting che dovrebbe essere resa disponibile dalla prima settimana di aprile utilizzando i canali web dell'INPS con il proprio pin personale, tramite call center oppure tramite i patronati che verranno abilitati.
Importante la parte relativa alla fruizione del congedo per i lavoratori autonomi.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: peril congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda: 
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Le domande dovrebbero essere disponibili sia sul proprio account con accesso PIN personale al sito INPS sia tramite patronati. È pertanto opportuno contattare il proprio patronato di riferimento sperando sia operativo nei prossimi giorni. 

venerdì 20 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - brevi interpretazioni pt. 2

Continuando con l'approfondimento senza pretese del decreto in oggetto, segnalo che ieri sera (19/3) davanti alle segnalazioni di associazioni di categoria nonché pareri espressi da sottosegretari e vice ministri di varia appartenenza politica, il presidente Tridico ha giustamente, cambiato rotta rispetto al click day del giorno precedente in relazione alla metodologia di presentazione delle domande di indennizzo. A completezza della virata il Ministro del Lavoro Catalfo, ha dichiarato che i fondi stanziati saranno sufficienti e se non lo fossero provvederanno a rifinanziare il fondo nel mese di aprile per accontentare coloro che non sono rientrati nella prima erogazione.
Quindi corsa al PC scongiurata ci si dovrà organizzare per individuare comunque le metodologie di invio delle domande con, ad oggi, i patronati (soggetti che hanno da sempre una corsia preferenziale nei contatti con l'INPS per le pratiche di sostegno al reddito) in corsia preferenziale rispetto ad altri soggetti. Attendiamo in questi giorni le decisioni.

In merito ad altre richieste ricevute recentemente vi segnalo che laddove il decreto parla di sospensione o rinvio si riferisce esclusivamente a imposte, contributi e quant'altro dovuto nei contronti dell'erario non si riferisce ne ai mutui, ne alle bollette tantomeno ai debiti nei confronti dei fornitori.

Per i mutui ha previsto un supporto agli istituti di credito che si concretizzerà nel dare la possibilità ai soggetti intestatari di mutui per acquisto prima casa di poter sospendere il versamento. In merito invece a finanziamenti o prestiti di altra natura sia di carattere personale sia di carattere aziendale (per l'acquisto di beni strumentali piuttosto che per liquidità) è opportuno sentire il proprio istituto di credito di riferimento. 
In riferimento al credito, nel decreto è inoltre contenuta una serie di indicazioni rivolte agli istituti di credito per aumentare l'elasticità nel rilascio di finanziamenti richiesti per sopperire a questo periodo di emergenza. Per scoprire le modalità e le direttive recepite si consiglia di rivolgersi al proprio istituto di credito di riferimento.

In merito alle bollette e ai fornitori in genere è ovviamente opportuno fare un distinguo nel senso che le bollette riferite ad utenze aziendali/domestiche dovranno essere pagate come al solito giacchè riferite comunque a consumi fatturati sarà a vostra discrezione eventualmente far "slittare" il pagamento. Per quanto riguarda i fornitori sarà necessario contattarli e prendere insieme inziative di credito commerciale (30/60/90 gg) per consentire ad entrambi di superare il periodo di emergenza senza troppi scossoni.

Una segnalazione a parte meritano le spese legate al canone di locazione aziendale. 

Art. 65
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Abbastanza comprensibile, per quanto da tanti ritenuto deludente, non significa che non si deve pagare l'affito del mese di marzo (dovrà essere gestito come indicato nella parte precedente in cui si parla dei fornitori cioè chiede al proprietario dell'immobile di avere un pò di tolleranza) ma che si potrà utilizzare il 60% come credito di imposta per compensare in F24 ulteriori tributi a patto che il locale dove viene svolta l'attività (ma dovrebbe essere ovviamente così) ricada in categoria catastale C1 e cioè Negozi e botteghe.
Saluti.

giovedì 19 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - brevi interpretazioni

In data 17/03/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il Decreto Legge n. 18 recante disposizioni in merito al sostegno al servizio sanitario nazionale, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si tratta di un decreto suddiviso in più parti perchè l'intento è quello di dare un riferimento unico dove poter reperire tutte le tracce di intervento poste in essere dal Governo. 
Nella lettura sia del Decreto sia delle esplicazioni sottostanti è necessario partire dal presupposto che il decreto individua gli interventi messi in campo dal Governo, a seguito di ogni intervento verranno emanate le Circolari esplicative da parte degli enti coinvolti che illustreranno i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste nonchè i requisiti necessari per poter accedere ai sostegni. Quindi, è opportuno essere a conoscenza del fatto che, all'indomani del decreto nessuno può presentare domande di alcun genere. L'unico dubbio potrebbe essere riferito alla CIG per i dipendenti in quanto l'INPS con la Circolare del 12/03 u.s. aveva stabilito le metodologie di richiesta per le aziende con sede nella zona rossa ed essendosi estesa a tutta la penisola si ritiene possa essere estesa con essa anche la modalità di presentazione della CIG.
Ma, quello che interessa approfondire in questo momento è l'intervento per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Gli articoli interessati sono il n. 27 e il 28. 
 Art. 27
 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28
 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

I due articoli riconoscono un bonus "solo per il mese di marzo" pari ad euro 600,00 ai lavorari non titolari di pensione ed iscritti ad altra gestione AGO. Il primo è relativo ai soggetti titolari di partita iva che svolgono attiva di carattere professionale o collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il fondo disponibile è di euro 203,4 milioni di euro. Il secondo è riferito ai lavoratori autonomi ed ha una dotazione di 2.160 milioni di euro. 
Da questo si evincono due riflessioni:
1) i soggetti che oltre allo svolgimento dell'attività in proprio hanno una copertura previdenziale di altra natura o da un altro ente, ordine o associazione non possono presentare la domanda. Mi riferisco ad esempio ad un professionista che contemporanemante è dipendente (probabilmente potrà accedere ai soli indennizzi della CIG per la parte relativa al lavoro dipendente ma comunque non gli verrebbe indennizzata la parte relativa alla propria attività autonoma) oppure ad un pensionato che svolge altra attività oppure, ancora peggio, ai rappresentanti di commercio che dispongono dell'Enasarco.
2) i soggetti che svolgono attività sotto forma societaria non sono menzionati giacché la norma si riferisce ai soli  lavoratori autonomi (dubito che il legislatore non conosca la differenza). Significherebbe per una società di persone che gestisce un bar o un ristorante che il 12/03 il decreto ne ha previsto la chiusura, che i soci non potranno accedere all'indennizzo a differenza di un bar gestito un forma individuale? Mi sembra una mera dimenticanza linguistica giacchè nella Gestione Ago sono ricompresi tutti i soggetti iscritti all'INPS persino i CD/IAP e quindi anche i soci. Quindi in linea di massima sembrerebbe possano partecipare al clicday (?) anche gli iscritti alla gestione agricoli sebbene questi continuino a lavorare per evitare di interrompere la filiera agroalimentare.

L'informazione più importante però per i soggetti indicati agli articoli citati arriva dalle bozze di metodologia operativa necessaria di cui si parlava prima.
Indennizzi previsti attraverso la gestione previdenziale. Pertanto domanda sicuramente rivolta nel prossimo futuro all'INPS. Il presidente protempore Tridico ieri sera (18/3) al Sole24Ore (ma forse errore di riporto della notizia da parte del giornalista) ha dichiarato che l'idea migliore è un bel clicday. Ovvio perchè i soldi sono limitati (203,4 ml per i soggetti art. 27 e 2.160 ml per i soggetti art. 28) e quindi non solo la cifra cadauno non è notevole ma non arriverà neppure a tutti, bensì solo ai soggetti che il giorno individuato e all'ora individuata, con prossima circolare inps suppongo, saranno lesti e tecnologicamente adeguati ad inviare per primi le richieste di indennizzo.

Mi dimenticavo un'ultima cosa di "poco conto". La domanda pare dovrebbe essere presentata da ognuno accedendo alla propria area personale INPS attraverso il PIN INPS o SPID  o CNS quindi per chi non ne fosse in possesso sarebbe opportuno dotarsene immediatamente e dotarsene comunque anche se poi il sistema dovesse cambiare. Il PIN INPS si richiede allo sportello INPS (che però risultano limitati o chiusi per via dell'emergenza covid-19)  oppure on-line ma il codice completo arriverà dopo 15/20 giorni. Lo SPID lo potete richiedere tranquillamente ad un gestore a pagamento on-line con tempi di attesa e costi che variano in base al gestore altrimenti all'Ufficio Postale abilitato è attivabile lo SPID in modo gratuito con riferimento ad una mail personale. Ricordatevi di individuare l'ufficio postale abilitato più vicino a voi e soprattutto verificate gli orari perchè sono stati ridotti sempre a causa del periodo di emergenza in corso. Il terzo metodo di accesso è la CNS (carta nazionale dei servizi) comunemente Tessera Sanitaria. E' qui bene o male la abbiamo tutti, generalmente nel portafogli o in borsetta. L'unica accortezza è che deve essere attivata e per far ciò o si va agli sportelli della ASL che se ne occupano (sono gli stessi che si occupano delle richieste di esenzione ticket ma io non so quanti di voi, con l'aria che tira, vorranno avvicinarsi alle strutture ospedaliere) oppure nelle farmacie abilitate. Ah dimenticavo le farmacie altro ben altro da fare in questo periodo.
Spero di essere stato abbastanza comprensibile non credo assolutamente di essere stato esaustivo.
In bocca al lupo a tutti.

sabato 5 ottobre 2019

Corrispettivi telematici (incombenze esercenti allo stato attuale)

Al fine di poter ulteriormente provvedere al monitoraggio istantaneo dei ricavi delle singole attività economiche, l'Agenzia delle Entrate, dopo la Fatturazione Elettronica, in base al disposto dell' art. 2 D.Lgs.127/2015, richiede la trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nel corso del precedente esercizio abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro mentre per tutti gli altri l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.
Prima di vedere per sommi capi la normativa attualmente in vigore, un commento è doveroso.
Le attuali incertezze politiche nonchè le continue richieste di rivedere le disposizioni da parte di associazioni e ordini professionali in merito alla entrata in vigore per il 2020, relativamente alle piccole realtà economiche, destano sicuramente incertezza nella preparazione delle aziende alla nuova metologia di comunicazione dei dati. 
In modo particolare perchè ancora oggi sono tante le attività che non dispongono di una connessione internet nei locali in cui viene esercitata l'attività giacché non indispensabile per la tipologia di attività stessa ma non solo. La situazione economica non certo florida che si vive nei nostri territori e nelle nostre realtà locali non necessita di un ulteriore spesa da affrontare che si concretizza, oltre che con l'attivazione di una connessione internet anche con l'acquisto di un registratore di cassa telematico che consenta di comunicare i dati delle chiusure giornaliere direttamente all'AdE. Non certo può essere sufficiente il credito d'imposta riconosciuto per questo investimento.
Cionostante, se le proteste o le continue segnalazioni dei soggetti preposti non dovessero essere ascolate, dal 1° gennaio 2020 (a parte i 6 mesi di moratoria) si dovrà convivere con questa nuova realtà operativa.
Tecnicamente si dovrà operare nel seguente modo:
  1. sottoscrizione di un contratto per linea internet presso il proprio esercizio;
  2. richiesta delle credenziali personali per l'accesso ai servizi telematici all'Agenzia delle Entrate;
  3. acquisto Registratore di Cassa con funzioni di invio telematico;
  4. abilitazione del servizio di invio corrispettivi telematici con invio della richiesta da parte del tecnico installatore e ricezione del "certificato dispositivo" che vale otto anni, il registratore in questo modo risulta "censito";
  5. richiesta di attivazione con l'indicazione della data di "messa in servizio" data cioè dalla quale i corrispettivi verranno inviati direttamente all'AdE;
  6. l'AdE rilascia un QrCode che gli utenti potranno consultare (deve essere esposto dall'esercente) per verificare la regolare attivazione del sistema di comunicazione;
  7. il registratore provvederà a comunicare giornalmente i corrispettivi al servizio di ricezione dati dell'AdE;
  8. lo studio che gestisce la contabilità dovrà essere autorizzato a scaricare i dati a disposizione dell'AdE per poter effettuare le liquidazioni periodiche.
Di fatto non esisteranno più gli sontrini fiscali ma neppure le ricevute. In linea di massima coloro che, nell'esercizio della loro attività, prevedevano gli scontrini (minimarket, empori, piccoli negozi di ferramenta, bar, ristoranti e altri esercizi in genere) dovranno continuare ad operare in questo modo trasformando il proprio registratore di cassa in un RT Registratore Telematico. A coloro che invece affiancavano le ricevute fiscali emettendole magari per servizi a favore di privati (officine meccaniche, carrozzieri, fabbri e altri piccoli artigiani in genere) è consigliabile ovviamente optare per la fattura elettronica anzichè investire nell'acquisto di un inutile RT.

Queste che seguono invece sono le attuali disposizioni normative.

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, verificata tenendo conto dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.
Con il provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019 sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i servizi online che saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale onlineper la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).


mercoledì 5 settembre 2018

La Fattura Elettronica questa sconosciuta (o quasi).


Cosa cambia se, come previsto, dal 01/01/2019 dovesse entrare in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutti.
Attualmente l’obbligo di utilizzare questo canale è limitato a coloro che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 sarebbe dovuto entrare in vigore per le stazioni di rifornimento ma, a seguito di modifica è stato invece prorogato (anche se non per tutti) al 1° gennaio 2019 anche per questi.

Cosa è previsto realmente?
Con la fattura elettronica vengono modificati i flussi ordinari delle fatture. Con l’introduzione della fattura elettronica infatti la fattura non deve essere più consegnata direttamente dal venditore all'acquirente, bensì deve essere inviata al Sistema di Intercambio (SDI) che opera per conto dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura al destinatario.
A questo punto si presentano due casi distinti.

Emissione della fattura ad un soggetto titolare di partita iva:
Se la fattura è emessa verso un soggetto IVA, questa viene recapitata al cliente secondo le modalità su descritte, oltre che venire automaticamente resa disponibile nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura.

Emissione della fattura ad un soggetto consumatore finale:
Se la fattura è emessa verso un consumatore finale privato, la fattura viene esclusivamente recapitata nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha l’obbligo di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo una copia della fattura originale che gli sarà recapitata dallo SDI nella sua area riservata del cassetto fiscale.

Per il soggetto consumatore finale non è ovviamente previsto alcun adempimento mentre alcuni adempimenti sono obbligatori per i soggetti titolari di partita iva.
Lo SDI infatti avrà necessità di identificare il soggetto ricevente la fattura in modo da potere essere certo di averla recapitata correttamente. Pertanto il soggetto dovrà farsi identificare dallo SDI o richiedendo un Codice Destinatario univoco oppure attraverso la PEC (posta elettronica certificata) ormai obbligatoria da anni per tutti i soggetti.
Ogni soggetto titolare di partita iva potrà pertanto comunicare autonomamente, o tramite un intermediario allo SDI, quale recapito vorrà utilizzare per essere “raggiunto” dal Sistema. Altrimenti potrà comunicare ad ogni soggetto che emette fattura nei propri confronti, il recapito per lo SDI che intende utilizzare che il soggetto emittente dovrà indicare obbligatoriamente in fattura.

Quanto sopra è relativo al ricevimento delle fatture vediamo ora quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche.
Per emettere le fatture elettroniche bisogna dotarsi di un software che partendo da una base ordinaria (la classica fattura per intenderci) generi un file in formato .xml secondo il tracciato record previsto dai canoni dello SDI. Oltre ai contenuti ordinari (numero, data, descrizione, imponibile, iva e totale) dovranno essere indicati i dati necessari per la consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al soggetto ricevente. Come prima indicato dovremo quindi chiedere al cliente titolare di partita iva il proprio eventuale Codice Destinatario o la PEC mentre non dovremo chiedere alcuno di questi dati al privato consumatore finale.
Il software, oltre che generare il file, deve procedere alla archiviazione, alla firma digitale, all’invio allo SDI, all’acquisizione delle ricevute di avvenuto invio delle fatture, all’acquisizione dei messaggi relativi ad eventuali segnalazioni e/o errori, all’archiviazione digitale.

Tutte queste procedure sono obbligatorie in relazione alla fatturazione elettronica.
Un soggetto titolare di partita iva potrà pertanto ottemperare a queste operazioni in proprio, dotandosi pertanto di un software che si occupi di gestire la fase di emissione, di un canale valido per la trasmissione, di un sistema di archiviazione sicuro e affidabile e di una firma digitale oppure potrà delegare il proprio consulente.
Sarebbe pertanto opportuno per tutte le aziende contattare il proprio consulente che, operando in modo uniforme per tutti i soggetti gestiti, riuscirebbe ad ottimizzare le spese dovute all’acquisto di un software che consente la gestione di una pluralità di soggetti rendendo meno conveniente dal punto di vista economico, l’acquisto e la gestione autonoma di un software da parte di ogni singola azienda.
Il consulente potrà pertanto procedere a tutte le fasi previste dalla nuova normativa sia in fase di emissione (generazione, archiviazione, firma digitale, invio allo SDI, acquisizione ricevute, acquisizione segnalazioni, archiviazione digitale) sia in fase di acquisizione (attraverso il download da canale dedicato o da PEC) rendendo in modo più sicuro e controllato, il passaggio dal cartaceo alla digitalizzazione dei servizi contabili ormai alle porte.

Alla data in cui si scrive vi sono alcune puntualizzazioni da tenere in considerazione.

In primis, che alcuni operatori del settore hanno chiesto di prorogare l’entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica adducendo motivazioni legate sia alla distanza evidente tra l’attuale mondo imprenditoriale italiano e il sistema proposto sia in relazione ad una scarsa liquidità del sistema stesso che poche risorse ha ormai da investire in nuove tecnologie, ritenendo pertanto il passaggio troppo drastico e, probabilmente, attribuendogli un impatto economico notevole specialmente per le piccole imprese, tanto da chiedere, in alternativa, almeno la possibilità di un doppio canale per un periodo transitorio di uno o due anni dove sia il metodo tradizionale sia il nuovo sistema possano coesistere garantendo un passaggio più morbido e graduale.

Secondo, che l’attuale normativa prevede che i soggetti che rientrano in regimi fiscali agevolati, come ad esempio i forfettari non siano coinvolti dall’entrata in vigore del sistema Fattura Elettronica e in virtù dei proclami politici di una c.d. Flat Tax al 15% che consentirebbe l’accesso al regime forfettario a coloro che non superano i 100.000 euro, la platea delle piccole imprese coinvolte da tutto il sistema si ridurrebbe in modo notevole. Appare evidente il danno economico che si produrrebbe nel far entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 il sistema Fattura Elettronica, con le considerazioni su citate relativamente ad un investimento notevole in tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti (imprese e consulenti in particolar modo) e successivamente entrasse in vigore la Flat Tax che dimezza o più la platea degli obbligati, lasciando i costi, non più ammortizzabili, sulle spalle di chi li ha sostenuti per l’aggiornamento tecnologico del proprio sistema.

La situazione è in continua evoluzione ma è consigliabile affrontare il discorso con il proprio consulente.