martedì 30 novembre 2021

E dopo quello Alternativo arriva il contributo a fondo perduto "Perequativo"

 L'art. 1, c.16 -27 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto "Sostegni bis") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Tale contributo spetta ai soggetti residenti o stabiliti del territorio dello Stato, titolari di partita IVA, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

 In particolare, per l'erogazione del contributo, è richiesto:

·        1) il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis"):

o   per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi/compensi corrispondono a specifici dati indicati in appositi righi del modello Redditi 2020; in caso di esercizio di più attività, occorre considerare la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività

o   per i soggetti titolari di reddito agrario, occorre invece fare riferimento all'ammontare del volume d'affari (rigo VE50) indicato nel modello di dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)

o   nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti sia attività di impresa/lavoro autonomo, sia attività agricola occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019;

·        2)  un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%, percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021;

·         3) aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il decreto ha precisato che eventuali dichiarazioni integrative presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relative sia al periodo 2019, sia al periodo 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo se da esse deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali, definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al netto dei contributi a fondo perduto precedenti già percepiti.

Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Le percentuali da applicare alla differenza, determinata come in precedenza indicato, sono le seguenti:

-   30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

·         -      20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro

·         -    15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

·         -    10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro

·         -5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 euro.

 L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro mentre sono previsti importi minimi.

Qualora l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute) determini il superamento dei limiti massimi previsti dalla sezione del Temporary Framework compilata, è necessario indicare l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per richiedere il contributo è necessario presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. In particolare, il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021 ha disposto che le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

 

 

 

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