Sono due i Provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 22 dicembre relativamente al regime agevolato di cui all’art. 27 c. 1, 2 e 3 del D.L. 98/2011 (cd. nuovo regime dei minimi) e con i quali, finalmente, sono stati forniti chiarimenti. Nel primo provvedimento, il n. 185820/2011, in riguardo ai commi 1 e 2 dell’articolo 27, è disposto che il regime agevolato, denominato, come nel testo originario del Decreto stesso, “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, è usufruibile anche dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà.
In tal caso, quindi, non è obbligatoria la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente approvato il 6 dicembre scorso e cioè che l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
È stabilito, inoltre, che, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge e oramai più che noti, può rientrare nel regime agevolato dal 1 gennaio 2012 anche il soggetto che aveva iniziato la propria attività dal gennaio 2008 in regime di contabilità ordinaria, semplificata o delle Nuove Iniziative Produttive.
Per “inizio attività” viene successivamente spiegato che si deve far riferimento all’inizio dell’effettivo svolgimento della stessa e non alla sola apertura della Partita IVA.
Il regime, com’è noto, è applicato per tutti i contribuenti per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi; per i più giovani, può durare più dei cinque anni stabiliti, ma non oltre il compimento del 35° anno di età.
I nuovi minimi, inoltre, si sa, applicheranno, dal 2012 e in sostituzione di quanto stabilito dalla Legge 244/2007 ai commi 104 e 108 dell’art.1, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 5%.La novità più importante, tuttavia, riguarda l’assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto, cui il contribuente minimo, da sempre, è sottoposto.
Si stabilisce, infatti, nel Provvedimento, che dal 2012 i compensi e i ricavi di professionisti e imprese non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, di un’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al regime assoggettato ad imposta sostitutiva; non è specificato come debba essere stilata tale certificazione.
Ne consegue, ad esempio, che le fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal prossimo 2012 non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente, il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Chi fuoriesce dal regime, per propria scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, non potrà più avvalersene.
In capo al nuovo minimo rimane valido l’adempimento di iscrizione preventiva all’elenco VIES e l’esonero agli adempimenti relativi alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), alla Comunicazione Black List e alla Certificazione dei corrispettivi.
Il Provvedimento successivo, emanato sempre il 22 dicembre scorso, n. 185825/2011, tratta del regime contabile c.d. “supersemplificato”, cui i contribuenti possono accedere dal 2012 in quanto privi dei requisiti per beneficiare del nuovo regime fiscale, se ne fuoriescono per decorrenza dei termini, ovvero se usufruiscono del vecchio regime dei minimi ma non possono usufruire del nuovo avendo iniziato l’attività prima del 1 gennaio 2008, o ancora, se, pur in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99, 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/2011 hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative Produttive.
Il vincolo è triennale e il soggetto dovrà essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall’art. 1 c. 96 della Legge 244/2007.I contribuenti che aderiscono al regime contabile super semplificato determinano il reddito secondo le regole stabilite dal TUIR.
In alternativa, possono scegliere di applicare il regime contabile ordinario o semplificato; l’opzione dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta ed è valida per tre anni, con rinnovo annuale fino a nuova opzione.
I contribuenti che effettuano l’opzione per il regime super semplificato sono esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, dalla tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili (sempre che in caso di controllo siano in grado di fornire gli stessi dati), dalle liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA, dal versamento dell’acconto IVA e dalla presentazione e versamento dell’IRAP.
Parallelamente, sono obbligati a conservare i documenti emessi e ricevuti ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73, alla fatturazione e alla certificazione dei corrispettivi, alla presentazione della Comunicazione annuale IVA, alla presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi e IVA, al versamento annuale dell’IVA, al versamento in acconto e a saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, alla presentazione del modello 770, alla presentazione della Comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) e alla Comunicazione Black List. Sono altresì assoggettati agli Studi di Settore.
giovedì 29 dicembre 2011
Limite all’uso del contante
Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
- il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
- l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
- l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
martedì 2 agosto 2011
Verifiche ai circoli privati
Falsi circoli sportivi
hanno evaso 2 milioni di tasse
Ventidue imprese si presentavano come enti no profit ma in realtà erano vere associazioni commerciali: smascherate dall'Agenzia delle Entrate scuole di danza e una palestra d'elite.
Enti no profit solo sulla carta. I controlli della Direzione provinciale I di Torino dell'Agenzia delle Entrate hanno scoperto 22 fra associazioni sportive, circoli culturali e bocciofile che occultavano in tutto o in parte il reddito da attività commerciale. Ora dovranno restituire al Fisco 1,8 milioni di imposte evase, oltre a sanzioni e interessi.Al Fisco si presentavano come semplici bocciofile, ma promuovevano on line la loro attività offrendo "coupon" per cene a prezzi scontati, con tanto di descrizione dei menù. Stesso escamotage adottato anche da un club privato che in realtà era una palestra d'èlite dotata di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. I clienti avevano inoltre a disposizione personal trainer, lezioni di step, acquagym e tone up.
In altri casi sotto la "copertura" di una società sportiva dilettantistica operavano veri e propri maneggi e costose scuole di danza. Spesso dietro il paravento del no profit si celavano gruppi di interessi del tutto personali o familiari.
Associazioni totalmente prive di "reale vita associativa", dove le decisioni da anni erano prese sempre dalle stesse persone e senza che mai fosse stata convocata una assemblea. In altri casi, i legali rappresentanti delle associazioni avevano redditi irrisori a fronte di una consistente disponibilità di beni. Altro segno distintivo di evasione, i consumi di gas ed elettricità molto elevati rispetto ai volumi d'affari dichiarati.
E il web è stato fondamentale nelle verifiche: partendo dai dati presenti nell'anagrafe tributaria, è bastata una ricerca su internet per trovare pubblicità, recensioni e opinioni dei fruitori, da cui emergeva la natura commerciale delle presunte associazioni senza fini di lucro. La verifica sul posto dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate ha fatto il resto.
"Si tratta di una strategia specifica per sanzionare i furbetti del no profit - così commenta l'operazione il Direttore regionale delle Entrate del Piemonte, Rossella Orlandi - che, sfruttando la fiscalità di vantaggio degli enti non commerciali, fanno concorrenza sleale agli operatori economici regolari e creano un grave danno di immagine agli enti e associazioni che tanto fanno per il nostro tessuto sociale".Fonte La Repubblica.
lunedì 21 marzo 2011
Ritenuta d'acconto per lavori di risparmio energetico
L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. – è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.
Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte. Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta . Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in
favore dei Comuni (cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP). Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009). Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni
subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. – è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.
Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte. Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta . Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in
favore dei Comuni (cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP). Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009). Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni
subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.
Obbligo iscrizione elenco VIES per operazioni intracomunitarie
La domanda di inserimento nell’archivio Vies non è per tutti. Infatti, solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l’estero.L’adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
5 per mille 2011
Parte dal 15 marzo 2001 e terminerà il 7 maggio prossimo la nuova stagione per iscriversi negli elenchi dei possibili destinatari del 5 per mille. Decine di migliaia tra enti e associazioni possono quindi scaricare l’apposito software disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e trasmettere online le rispettive domande che i due canali telematici di Entratel e di Fisconline, gestiti dalle Entrate, provvederanno a ricevere . Si ricorda che il calendario per l’invio delle domande degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si chiuderà il 7 maggio prossimo.
lunedì 3 gennaio 2011
Reintrodotto l'elenco Clienti e Fornitori
Sotto mentite spoglie e con limiti particolari ma, di fatto, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 reintroduce un ulteriore obbligo comunicativo a carico delle imprese (e dei loro consulenti ovviamente). Tale obbligo si concretizza nella comunicazione, in apposito modello, di cui si provvederà a verificare gli standard dei formati non appena prodotto della Sogei, dei soggetti da cui vengono poste in essere operazioni, in emissione e in ricezione, con importo superiore a 3.000 euro. In sostanza si ripropone per l'ennesima volta l'elenco dei clienti e dei fornitori non per il reale scopo di prevenire l'evasione fiscale (come viene presentato) ma per poter dare al Fisco la possibilità di continuare ad incassare somme sanzionando i poveri contribuenti in caso di errori.
Maggiori specifiche sono contenuti nell disposizione del Direttore dell'AdE al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73
e al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73/261_Com+st++Comunicazioni+Iva+22+12+10+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73.
Per il 2010 è stata individuata come scadenza il 31 ottobre 2011 (dal 2011 sarà il 30 aprile di ogni anno) e le operazioni devono superare complessivamente nell'arco dello stesso esercizio l'importo euro 25.000 con il medesimo cliente o fornitore (dal 2011 sarà, come già, detto 3.000). Gli importi dei limiti si riferiscono ovviamente agli importo imponibili iva delle operazioni su citate.
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