La domanda di inserimento nell’archivio Vies non è per tutti. Infatti, solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l’estero.L’adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
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