Sotto mentite spoglie e con limiti particolari ma, di fatto, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 reintroduce un ulteriore obbligo comunicativo a carico delle imprese (e dei loro consulenti ovviamente). Tale obbligo si concretizza nella comunicazione, in apposito modello, di cui si provvederà a verificare gli standard dei formati non appena prodotto della Sogei, dei soggetti da cui vengono poste in essere operazioni, in emissione e in ricezione, con importo superiore a 3.000 euro. In sostanza si ripropone per l'ennesima volta l'elenco dei clienti e dei fornitori non per il reale scopo di prevenire l'evasione fiscale (come viene presentato) ma per poter dare al Fisco la possibilità di continuare ad incassare somme sanzionando i poveri contribuenti in caso di errori.
Maggiori specifiche sono contenuti nell disposizione del Direttore dell'AdE al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73
e al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73/261_Com+st++Comunicazioni+Iva+22+12+10+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73.
Per il 2010 è stata individuata come scadenza il 31 ottobre 2011 (dal 2011 sarà il 30 aprile di ogni anno) e le operazioni devono superare complessivamente nell'arco dello stesso esercizio l'importo euro 25.000 con il medesimo cliente o fornitore (dal 2011 sarà, come già, detto 3.000). Gli importi dei limiti si riferiscono ovviamente agli importo imponibili iva delle operazioni su citate.
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