giovedì 29 dicembre 2011

Limite all’uso del contante

Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
  • il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
  • l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
  • l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il D.L. n. 201/2011 incide dunque sulla disciplina dell’antiriciclaggio e impone, con l’obiettivo di dare un importante contributo alla lotta all’evasione fiscale, una forte riduzione della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante.
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.

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