Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
- il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
- l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
- l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
Nessun commento:
Posta un commento