martedì 3 agosto 2021

Green pass (ci mancava solo questo)

La certificazione verde (Green pass) sarà obbligatoria a partire dal 6 agosto prossimo. Da questa data in poi per accedere a diverse attività e servizi sarà necessario aver fatto le due dosi di vaccino, oppure il tampone entro le 48 ore o una sola dose nel caso in cui si sia passato il Covid 19 ed avere il relativo documento con QRCode rilasciato dal ministero della Salute. A vigilare e controllare la validità dei lasciapassare non saranno solo pubblici ufficiali, ma anche ristoratori, titolari o gestori di tutte quelle attività in cui sarà ritenuto necessario. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale Verifica C19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  L'App è ovviamente gratuita.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App mostra quindi graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, potrebbe essere chiamato dal verificatore a esibire quindi un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Nonostante le proteste di questi giorni in merito alla introduzione, funzionalità, privacy e modalità di controllo previste per il Green pass, secondo quanto riportato dal governo vi sono diversi soggetti chiamati alla verifica della validità del certificato chi per obbligo chi per servizio di vigilanza:

 

- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Ulteriore incombenza quindi per coloro che intendono svolgere ordinariamente la propria attività lavorativa senza incorrere in sanzioni oltre al consueto vigilare sul rispetto delle ormai normali disposizioni di contenimento dell'epidemia. 

Si ricorda che se l'attività di verifica dovrà essere espletata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività è "obbligatorio" sottoscrivere un "ordine di servizio" cartaceo in cui viene indicato il responsabile del controllo (dipendente, collaboratore, socio in caso di società e/o altri) il quale sarà chiamato a rispondere dell'eventuale presenza di soggetti privi di requisiti previsti in caso di controllo.


giovedì 17 giugno 2021

Nuovo contributo a fondo perduto

A partire dal 16/6 sono previste le erogazioni dei nuovi contributi a fondo perduto che verranno accreditati in automatico a coloro che avevano già i requisiti per il precedente contributo erogato dal decreto Draghi.

Dal giorno 23/6 invece sarà disponibile (si attende) una procedura per la valutazione dei requisiti del calo di fatturato nel periodo aprile 2020 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. In questo caso si apriranno le porte del contributo ad eventuali soggetti che non avevano diritto con la precedente normativa (gennaio - dicembre 19/20) e a coloro che pur avendo il requisito con il precedente sistema, alla luce del nuovo periodo di riferimento possano avere diritto ad un contributo superiore.

Ad maiora

venerdì 14 maggio 2021

Proroga contributi INPS artigiani e commercianti: slitta al 20 agosto la rata del 17 maggio 2021

 A dare notizia del rinvio è l’INPS, con il messaggio n. 1911 pubblicato il 13 maggio 2021. È l’esonero dei contributi a portare alla proroga dei versamenti dovuti dai lavoratori autonomi, tenuto conto dell’iter attuativo ancora in corso.

Il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF chiamato a definire tempi e modalità di accesso all’esonero dei contributi dovuti da autonomi e professionisti è in evidente ritardo. I lunghi tempi d’adozione hanno reso necessario prorogare la scadenza del 17 maggio 2021, che si allinea ora al termine per fare domanda di accesso all’esonero.

Il messaggio INPS n. 1911 del 13 maggio 2021 ufficializza la proroga della scadenza per pagare la prima rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, annunciata in televisione dal Ministro Orlando nella serata del 12 maggio.

Dopo il nullaosta espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del decreto sull’esonero contributivo e alla luce dell’imminente scadenza per il versamento fissata al 17 maggio 2021, viene disposto il rinvio ufficiale della prima rata dei contributi richiesti per l’anno in corso al 20 agosto 2021, stesso termine per il pagamento della seconda rata.

RATA CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTISCADENZA
I rata17 maggio 2021, prorogata al 20 agosto
II rata20 agosto 2021
III rata16 novembre 2021
IV rata16 febbraio 2022

Più tempo per artigiani e commercianti, per i quali si allineano i termini di versamento con la data entro la quale fare domanda di accesso all’esonero contributivo 2021.

La data fissata dal decreto interministeriale firmato il 7 maggio 2021 è il 31 luglio: è questo il termine entro il quale i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti d’accesso potranno fare domanda per l’esonero contributivo.

L’esonero contributivo sarà parziale e riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro, somma che verrà in ogni caso riparametrata in relazione al numero di domande pervenute e nel rispetto del plafond di spesa: dei 2,5 miliardi complessivamente disponibili, 1,5 saranno destinati agli iscritti INPS.

La notizia, di per se importante vista la situazione economica attuale, è però da interpretare. La circolare INPS nasce dal fatto che l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Quindi si vuole dare il tempo al Ministero di individuare la pertinente circolare operativa necessaria per far conoscere agli imprenditori i requisiti effettivi e le modalità per inoltrare la domanda di esonero. 

Stante il dettato del decreto però questo esonero spetterebbe soltanto a coloro che hanno un reddito 2019 non superiore a 50.000 euro e un calo non inferiore al 33%. Questo significa, mi pare chiaro, che coloro che invece non rispettano questi requisiti che ovviamente sono in numero più elevato (basti pensare che per il Fondo Perduto 2021 il calo del fatturato era del 30% e sono rientrati in pochissimi), se non dovessero pagare la rata INPS il 17/5 si troverebbero a pagare due rate il 20/08. Probabilmente sarà opportuno rispondere all'INPS "No grazie" e pagare il 17/5.

I pochi soggetti che rientrano nei requisiti saranno contattati direttamente dallo studio nei prossimi giorni.

Coloro che invece nonostante quanto scritto intendano rimandare il versamento al 20/08 contattino lo studio grazie. 


venerdì 9 aprile 2021

Attività consentite zona Rossa

 

Allegato 23 

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature giardinaggio specializzati

 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Attività delle lavanderie industriali 

Altre lavanderie, tintorie 

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

lunedì 28 dicembre 2020

Credito locazione commerciale e affitto d’azienda ma non per tutti anzi...

Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, il Decreto  Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal Decreto Rilancio come modificato dal successivo Decreto “Agosto”.

In particolare:

  • l’articolo 8 del Decreto Ristori stabilisce che per le imprese operanti nei settori inclusi nella tabella riportata nell’Allegato 1 allo stesso L. 137/2020 (contenente i codici Ateco identificativi delle attività interessate dalle ulteriori misure restrittive, il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 (si tratta, in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
  • l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis prevede che il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 anche alle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggiotour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. zone rosse).

Lo stesso articolo 8 del Decreto Ristori prevede, al comma 2, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal ricordato articolo 28 del Decreto Rilancio.

Riepilogando

Beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresaarte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro registrati nel corso del 2019

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industrialecommercialeartigianaleagricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone locazione degli immobili ad uso non abitativo).

Il credito, invece, spetta nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone per servizi o affitto d’azienda). Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questo requisito, però, non opera per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la risoluzione 32/E/2020) oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l’avvenuto pagamento dei canoni.

In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, si ricorda che il credito non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Si commenta brevemente la parte su evidenziata. In riferimento alla Sardegna (zona gialla) appare una norma difficilmente fruibile dalle nostre strutture in quanto, seppure ridotte nell'orario lavorativo (bar, ristoranti ecc) appare improbabile una riduzione del volume d'affari mensile come indicato pari o superiore al 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. Questo escluderebbe pertanto buona parte delle imprese 

Posticipata la Lotteria degli scontrini

Si comunica che, accogliendo le segnalazioni di quanti hanno evidenziato difficoltà e ritardi negli adeguamenti degli strumenti di comunicazione necessari per aderire al servizio di nuova attivazione, nell'ambito del c.d. Decreto "Milleproroghe", la partenza della Lotteria degli Scontrini andrà calendarizzata per il 1° febbraio 2021.

Fondo (R)esisto - Comunicazione di sospensione

La Regione Autonoma della Sardegna. sul proprio sito, comunica la sospensione dell’avviso Fondo (R)esisto per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020).

Tale sospensione consentirà all’Amministrazione di integrare l’avviso per una successiva pubblicazione.

La presentazione delle domande di aiuto telematico avverrà pertanto non prima del 18 gennaio 2021 con chiusura al 22 febbraio 2021.