lunedì 28 dicembre 2020

Credito locazione commerciale e affitto d’azienda ma non per tutti anzi...

Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, il Decreto  Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal Decreto Rilancio come modificato dal successivo Decreto “Agosto”.

In particolare:

  • l’articolo 8 del Decreto Ristori stabilisce che per le imprese operanti nei settori inclusi nella tabella riportata nell’Allegato 1 allo stesso L. 137/2020 (contenente i codici Ateco identificativi delle attività interessate dalle ulteriori misure restrittive, il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 (si tratta, in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
  • l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis prevede che il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 anche alle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggiotour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. zone rosse).

Lo stesso articolo 8 del Decreto Ristori prevede, al comma 2, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal ricordato articolo 28 del Decreto Rilancio.

Riepilogando

Beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresaarte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro registrati nel corso del 2019

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industrialecommercialeartigianaleagricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone locazione degli immobili ad uso non abitativo).

Il credito, invece, spetta nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone per servizi o affitto d’azienda). Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questo requisito, però, non opera per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la risoluzione 32/E/2020) oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l’avvenuto pagamento dei canoni.

In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, si ricorda che il credito non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Si commenta brevemente la parte su evidenziata. In riferimento alla Sardegna (zona gialla) appare una norma difficilmente fruibile dalle nostre strutture in quanto, seppure ridotte nell'orario lavorativo (bar, ristoranti ecc) appare improbabile una riduzione del volume d'affari mensile come indicato pari o superiore al 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. Questo escluderebbe pertanto buona parte delle imprese 

Posticipata la Lotteria degli scontrini

Si comunica che, accogliendo le segnalazioni di quanti hanno evidenziato difficoltà e ritardi negli adeguamenti degli strumenti di comunicazione necessari per aderire al servizio di nuova attivazione, nell'ambito del c.d. Decreto "Milleproroghe", la partenza della Lotteria degli Scontrini andrà calendarizzata per il 1° febbraio 2021.

Fondo (R)esisto - Comunicazione di sospensione

La Regione Autonoma della Sardegna. sul proprio sito, comunica la sospensione dell’avviso Fondo (R)esisto per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020).

Tale sospensione consentirà all’Amministrazione di integrare l’avviso per una successiva pubblicazione.

La presentazione delle domande di aiuto telematico avverrà pertanto non prima del 18 gennaio 2021 con chiusura al 22 febbraio 2021.

venerdì 18 dicembre 2020

Fondo (R)esisto - Avviso Ras

In linea con i piani regionali per il supporto alle aziende provate dalla crisi economica generata dalla situazione pandemica che ci condiziona, la Regione Sardegna, tra le prime se non la prima, interviene con un finanziamento a fondo perduto per tentare di dare una boccata di ossigeno agli operatori allo stremo.
Tre sono le differenti aree di intervento sulla base della dimensione aziendale e sulla presenza o meno di lavoratori dipendenti.
Vi invito a prendere visione del bando e delle modalità di partecipazione.
Nel bando sono indicati i requisiti per poter partecipare che vanno da quelli generali (regolarità contributiva, disponibilità di firma digitale del titolare o legale rappresentante, casella PEC attiva) a quelli specifici ad esempio il calo del fatturato nel periodo dal 11/3 al 30/6 del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, il mantenimento di almeno il 50% delle ULA e altri sulla base della specificità del richiedente.
Per quanto riguarda le aziende senza dipendenti  il finanziamento è pari al 30% del reddito indicato nei quadri appositi (RG piuttosto che RF) della dichiarazione reddituale riferita al 2019 con un massimo di euro 4.500.
Per le aziende con dipendenti il riferimento è alla retribuzione del personale come si evince dalle CU.
Si parte il 21/12 e c'è tempo sino al 31/01/21. Già ora si ipotizza un rinvio della partenza e soprattutto si ipotizza persino già un bando (R)esisto bis per poter soddisfare le esigenze di una platea più ampia di aziende. 
Già. Perché l'unico neo è il solito neo dei bandi a fondo perduto. Si tratta di una domanda cosiddetta "a sportello" cioè le domande, ovviamente correttamente presentate, verranno evase in ordine di arrivo. Questo crea due differenti problemi. Il primo di carattere tecnico perché uno studio di consulenza potrebbe supportare la richiesta di un cliente per volta (ricordo che la domanda va presentata direttamente dal titolare dotato di spid dopo essersi iscritto al Sil regionale) e pertanto il secondo cliente potrebbe essere già in ritardo e quindi non riuscirebbe ad accedere al finanziamento. Il secondo di carattere economico e cioè che nonostante vi sia tempo per inviare le domande entro il 31/01/2021 è presumibile che i fondi a disposizione siano terminati con largo anticipo.
Ad maiora.


sabato 5 dicembre 2020

Avvio lotteria degli scontrini

Non perdo tempo a commentare l'opportunità, in questo momento, di far partire la lotteria degli scontrini già peraltro prorogata per le vicende legate al corona virus dal c.d. "Decreto Rilancio" (ricordo che sarebbe dovuta partire il 01/07/2020).

In questi giorni è stata pubblicizzata la partenza, nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale, della possibilità per i consumatori di ottenere il codice identificativo che gli permetterà di partecipare all'estrazione di favolosi premi come qui sotto indicati.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

In sostanza dal primo gennaio parte l'ennesima offensiva contro gli evasori fiscali e in questo caso, il Fisco chiede ai consumatori di allearsi con lui nella lotta, premiandoli.

Contemporaneamente chiede collaborazione anche agli esercenti per proseguire la strategia di eliminazione del contante, premiando anch'essi in caso di incassi effettuati in modo elettronico.

 L'unico neo è che, per ora, i gestori dei sistemi informatici, distributori di Registratori Telematici e operatori di quel settore non hanno ancora indicazioni sulle modalità di trasmissione telematica di questi dati e, come se non bastasse la crisi economica generata dalla pandemia in corso, "forse" i Registratori Telematici che hanno venduto per ottemperare all'obbligo dell'emissione dello scontrino elettronico a fine 2019 e nel 2020, non dispongono di un qualcosa che possa trasmettere i dati della lotteria e pertanto sarà necessaria una implementazione della macchina il cui costo, suppongo, sarà a carico del solito esercente.

 Chiaramente il consiglio è quello di contattare immediatamente il proprio tecnico di riferimento per l'assistenza del RT.