Rispetto alle attività indicate nell'elenco dei codice ATECO del MEF si segnala che l'Ordinanza n. 19 del 13/04/2020 del Presidente Solinas, in considerazione della autonomia lasciata alla regioni di poter limitare ulteriormente le aperture delle attività a scopo di prevenzione del contagio da Covid-19, sono indicati i seguenti:
ART. 1) L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l’ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni:
- all’art. 1, nel primo rigo, dopo le parole “aperti al pubblico” sono aggiunte le parole “, le spiagge”. Alla fine dell’articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: “E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”;
- all’art. 5, nel primo rigo, dopo la parola “parafarmacie” sono inserite le seguenti “nonché i tabacchini e le edicole”. Alla fine dell’ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo “E’ altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura”
ART. 2) I richiami contenuti nelle ordinanze di cui all’art. 1 al DPCM 8.03.2020, al DPCM 9.03.2020, al DPCM 11.03.2020, al DPCM 22.03.2020 e al DPCM 1.04.2020 devono intendersi riferiti al DPCM 10.04.2020 e relativi allegati;
ART. 3) In armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.
Pertanto, a parte alcune precisazioni ed ulteriori conferme, si evidenzia il divieto di apertura per attività invece previste in apertura dal decreto nazionale quali, cartolerie e librerie, negozi di commercio di vestiti per bambini e la riapertura al pubblico degli studi professionali sino al 03/05.