giovedì 12 dicembre 2013

Scadenza IMU del 16/12/2013

Si rammenta che il 16/12 scadrà il termine per versare l'IMU senza incorrere in sanzioni. In particolare si rammenta che è stato soppresso l'obbligo del versamento per l'abitazione principale (comunemente definita "prima casa"). Ricordo che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza in quanto, non importa che il soggetto abbia la proprietà di un unica casa per definirla "prima casa" e quindi aver diritto a non pagare, ma deve necessariamente esserci residente. 
Definito questo, per tutti i fabbricati che non si configurano abitazione principale l'IMU a saldo dovrà essere versato entro il 16/12 considerando le aliquote deliberate dai singoli Comuni durante il 2013 e il versamento effettuato in acconto a giugno che poteva essere effettuato anche con riferimento alle aliquote 2012. Spetterà allo studio incaricato il conteggio dell'importo del saldo corretto.
Piccolo appunto riguardo l'abitazione principale e alla sua esclusione dal versamento IMU. Si parla di un possibile versamento al 16/01/2014 per i residenti nei Comuni che hanno deliberato una aliquota superiore allo 0,4 in quanto lo Stato ha la possibilità di coprire solo una quota dell'aumento (60%) e quindi i cittadini proprietari saranno chiamati a versare la differenza (40%). Alla data attuale non esiste una previsione legislativa in merito ma solo ipotesi giacchè il governo pare intenzionato a trovare circa 250 ml. di euro per evitare questo versamento entro la fine dell'anno. Se il governo non riuscisse emanerà adeguato provvedimento normativo e quindi si dovrà pagare.

Acconti 2013 precisazione.

Si precisa, in relazione al post precedente del 26/10, che gli acconti hanno subito realmente uno slittamento al 10/12 ma solo per i versamenti dovuti dalle società di capitale. Per tutti gli altri la scadenza è rimasta invariata.

martedì 26 novembre 2013

Versamento degli acconti 2013

Si comunica che alla data attuale (26/11/2013) non esiste alcuna fonte ufficiale che comunichi uno slittamento della data di scadenza del versamento degli acconti 2013 derivanti da Unico 2013, al 10/12/2013 come annunciato da fonti giornalistiche. Pertanto la scadenza resta fissata al consueto 30/11/2013 (che ricadendo di sabato consente il pagamento entro il 2/12/2013 senza incorrere in sanzioni). Se fonti ufficiali confermassero le "ipotesi" giornalistiche si provvederà a comunicarlo con post successivo.

domenica 17 novembre 2013

Rinvio spesometro 2012.

Con il comunicato stampa del 7 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, in merito alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 (spesometro) che, pur restando le scadenze per l'invio fissate al 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) e al 21 novembre 2013 per tutti gli altri, il canale comunicativo Entratel rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Lo stesso prolungamento temporale viene previsto anche per il Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari. In pratica si tratta di uno slittamento vero e proprio della scadenza perché, di fatto, le scadenze precedenti erano troppo ravvicinate rispetto alla ordinaria scadenza della liquidazione iva trimestrale (18/11), creando un superlavoro per gli studi concentrato in 9 giorni prima di chiudere uno dei periodi più intensi dell'anno con il ricalcolo degli acconti (a seguito della variazione dal 99 al 100 dell'IRPEF) previsto per il 2/12. Poi un attimo di respiro prima di cimentarsi con le nuove norme dell'Imu.

Acconti Irpef del 2 dicembre 2013

Ai fini del calcolo del secondo acconto delle imposte dirette, in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre quest'anno cade di sabato) occorre ricordare alcune recenti disposizioni che impattano sul periodo 2013, e quindi sul calcolo degli acconti. Prima fra tutte l'incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, per effetto dell'art. 11 del D.l. 76/2013. Per l'Irpef si passa dal 99% al 100%, e si tratta di un incremento a regime, mentre per l'Ires si passa dal 100 al 101%, con effetto solo sugli acconti 2013. I versamenti quindi saranno pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato dell'eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti, per effetto delle nuove percentuali, non dovranno essere corrisposti interessi. Si dovrà poi tener conto della stretta alla deducibilità dei costi auto, passata al 20%, e al 70% per le auto in uso promiscuo al dipendente. A favore del contribuente si dovrà considerare l'abbattimento dell'aliquota della cedolare secca, che passa dal 19 al 15%. Infine si dovrà considerare la nuova misura di tassazione per il triennio 2013-2015 per i redditi agricoli e dominicali, soggetti ad una "doppia" rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell'80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, e poi una seconda del 15%, ad eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento.
Fonte: Il Sole 24 Ore

sabato 16 novembre 2013

Avvisi bonari Inps

L'INPS ha recentemente comunicato che sono disponibili presso il cassetto previdenziale artigiani e commercianti gli avvisi bonari relativi a omessi o tardivi versamenti dei contributi del secondo trimestre 2013 (la scadenza era fissata al 20/08). Per facilitare il servizio di comunicazione l'INPS ha inviato una e-mail all'indirizzo della ditta o dell'intermediario incaricato in cui segnala la presenza della comunicazione suddetta. 

lunedì 4 novembre 2013

Me.Pa. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Nuova e poco simpatica introduzione nel fronte del sistema economico produttivo. Entra in vigore il sistema gestito dal Me.Pa.. Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è  uno strumento pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. Si tratta di un mercato virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L'utilizzo della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto.
Le PA possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema. 
I prodotti ed i servizi sono presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da  Consip per ciascun bando merceologico. Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: l'Ordine diretto (ODA), cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o laRichiesta di offerta (RdO) grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati,  diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.
Cosa cambia in pratica per le imprese?
L'introduzione di questo sistema (a seguito delle normative di "spending review") serve per consentire alla Pubblica Amministrazione di conseguire un risparmio economico nell'acquisto di beni e servizi necessari al proprio funzionamento.
Ergo per poter diventare o continuare ad essere un fornitore della Pubblica Amministrazione (Comuni, Provincie, Regioni ma anche tutti gli altri enti riconducibili al servizio pubblico) sarà obbligatorio essere iscritti al Me.Pa. e dotarsi di una Firma Digitale.
Per info e ulteriori approfondimenti contattare direttamente in studio altrimenti si consiglia di consultare il Sito Acquisti in Rete

lunedì 30 settembre 2013

Aumento dell'IVA al 22% dal 1 ottobre 2013



A causa dello scontro nella maggioranza delle Larghe Intese, il Governo ha deciso di congelare la manovra che avrebbe bloccato l'aumento dell'IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre, che quindi a questo punto scatterà, con conseguente aumento dei prezzi. L'aumento, previsto inizialmente dall'art. 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011 a partire dal 1° luglio 2013, è stato poi fatto slittare al 1° ottobre 2013 ad opera del D.L. n. 76/2013. Di conseguenza, se non viene varato il previsto decreto legge sul differimento dell'aumento dell'IVA fino a fine anno, varranno le regole attualmente in vigore e, quindi, il 1° ottobre 2013 scatterà l'aumento dell'IVA.
 
vignetta simpatica apparsa su fiscoetasse.com

giovedì 5 settembre 2013

Nuovo Redditometro da settembre 2013

Dalla prossima settimana partiranno i questionari destinati ai contribuenti a maggior rischio evasione. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stanno per inviare ai contribuenti a maggior rischio evasione i questionari con le richieste di chiarimenti ai fini del redditometro. I contribuenti interessati sono quelli per i quali le spese sostenute nell'anno d'imposta 2009 risultano superiore di ben oltre il 20% rispetto al reddito dichiarato. Il questionario richiede la giustificazione delle spese sostenute. La mancata risposta al questionario può comportare l'irrogazione di una sanzione variabile da 258 a 2.065 euro, oltre che una sterilizzazione della possibilità di difesa.

martedì 23 aprile 2013

Archiviato l’Articolo 62 della Legge 27/2012

Con una nota dell’Ufficio Legislativo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha archiviato l’Articolo 62 della Legge 27/2012. Tale nota dichiara, in conclusione ad un lungo ed articolato parere, che l’Art. 62, comma 3 della Legge 27/2012 è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore”. L’abrogazione è avvenuta - stante la nota del MISE - in ragione del recepimento della Direttiva Comunitaria 2011/7/UE, Late payment, recepita nel D.Lgs 192/2012, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012. 
Per il principio di diritto comunitario, l’approvazione ha avuto l'effetto di abrogare automaticamente la normativa in materia di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari contenuta nell'Articolo 62. In particolare, l’effetto è la cancellazione dei commi 3, 7, 8 e 9. La lunga diatriba e l’acceso dibattito sulla inconcludente normativa introdotta inopinatamente dal Ministero delle Politiche Agricole si è così infranta contro le direttive di politica economica dell’Unione Europea. 
Quel che era evidente sin dall’inizio, e cioè la prevalenza del diritto comunitario, è finalmente stato sancito dagli Uffici dello Stato e le norme contrarie debbono necessariamente essere disapplicate.
Non può esservi nessuna deroga, né nessun regime particolare per i tempi di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari, il tutto rientrante in una più generale disciplina delle transazioni commerciali stabilita a livello europeo per evitare i ritardi dei pagamenti. 
La normativa così abrogata poneva per la prima volta vincoli e pregiudizi alla libertà commerciale, alla volontà negoziale, fissando tempi rigidamente precostituiti come quelli che fissavano tempi di pagamento a 30 e 60 giorni (rispettivamente per i prodotti deperibili e non deperibili), con in più un pesante apparato sanzionatorio.
La nota ministeriale aggiunge che “conseguentemente, sia in applicazione del generale criterio della successione delle Leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’Art 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta dal Decreto Legislativo n° 192/2012, fermo restando che in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’Art. 62 dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.” 
Bisognerebbe capire adesso chi dovrà spiegare agli esercenti che per l'ennesima volta la norma sui pagamenti è cambiata.

venerdì 29 marzo 2013

Bando GAL per artigiani e commercianti

Si comunica che è stato prorogato il bando MISURA 312 a sostegno alla creazione e sviluppo delle micro imprese, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Dal sito del GAL Marghine:
Si rende noto che il CdA del GAL Margine in data 06/03/13 ha proceduto alla proroga e alla rettifica del Bando relativo alla Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese al fine di adeguarlo alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza. La rettifica riguarda l'art.5 "Criteri di ammissibilità delle operazioni" per quanto riguarda il paragrafo 'localizzazione geografica' e 'caratteristiche del richiedente'. Il termine ultimo di presentazione delle domande telematiche è stato prorogato al 08/05/13. La documentazione cartacea dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 16 maggio 2013.

martedì 19 marzo 2013

Cud pensionati ed assicurati INPS etc.

In osservanza alla normativa c.d. di "Spending review", l'INPS non provvederà a inviare il modello CUD per l'anno 2013- Questo significa che il nuovo CUD UNIFICATO (comprendente cioè i dati dei pensionati e/o assicurati INPS, INPDAP, ENPALS etc) non verrà recapitato al domicilio del contribuente ma sarà lui stesso a doversi occupare di entrare in possesso di una copia della propria certificazione.
Numerosi sono i sistemi per poterlo fare alcuni dei quali a pagamento.
Il primo è rivolgersi ad un CAF che dietro un mandato (quindi presentarsi con i documenti di identità) e un compenso rilascia il modello CUD a chi ne fa richiesta.
Il secondo è gratuito e si raggiunge attraverso l'utilizzo ONLINE della propria area personale nel sito dell'INPS raggiungibile tramite PIN personale. Per chi non lo avesse ancora il PIN si può richiedere ONLINE dal sito dell'INPS oppure tramite gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Il terzo è a pagamento e consiste nel presentare la richiesta agli sportelli delle Poste Italiane spa che espongono il bollino "Sportello Amico".
Il quarto metodo per poter ottenere il CUD consiste nel chiamare il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. In pratica dovrebbe essere gratis e dovrebbe consentire di avere il CUD a casa propria solo se si dimostra di non poter accedere facilmente ad alcuno dei metodi precedenti.
Se si necessitano ulteriori informazioni non esistate a rivolgervi al vs. consulente di fiducia.

Codeline INPS 2013 per Artigiani e Commercianti

Si comunica che in seguito all'emanazione del provvedimento c.d. di "Spending review", l'INPS non invierà per l'anno 2013 presso le vostre sedi la consueta lettera contenente i dati necessari per effettuare i versamenti dei contributi trimestrali. Questo per risparmiare i costi che l'ente subiva per la stampa ed invio postale dei documenti suddetti.
Allo stesso tempo appare evidente che è rimasto invariato l'obbligo di effettuare il versamento del contributo previdenziale e quindi è passato a carico del contribuente l'onere di doversi munire dei codici necessari per effettuare tali versamenti.
Tali codici (codeline INPS) possono essere ottenuti esclusivamente richiedendo il proprio codice PIN che consente l'accesso alla propria situazione previdenziale presso l'INPS. Il PIN può essere richiesto ONLINE seguendo le procedure messe a disposizione sul sito dell'INPS oppure presso gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Una volta ottenuto il PIN si può procedere ad una gestione personale della propria posizione oppure delegare un altro soggetto da voi incaricato (ad es. il vs. consulente).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il vs. studio di fiducia.

lunedì 18 marzo 2013

Posta Elettronica Certificata obbligatoria dal 30/06/2013


Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
a decorrere dal 20 ottbre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo
di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La novità è che anche le ditte individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2), eccetto
quelle soggette a procedure concorsuali, devono comunicare 
la propria casella PEC al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non
 ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell`irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile,
sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con
 l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.

mercoledì 16 gennaio 2013

Aliquote IVA 2013 - Legge di stabilità.



Si ricorda che per l'anno 2013 è stata prevista una ulteriore variazione alla aliquota IVA ex 20%. Infatti l'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
In particolare, si ricorda che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, D.L. n 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2012 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Di fatto, la Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%, ridimensionando l'aumento ad un solo punto percentuale e non due; inoltre, non sono previsti ulteriori innalzamenti dal 2014 per l'aliquota ordinaria e restano ferme al 10% l'aliquota la ridotta e al 4 % la super ridotta.

mercoledì 9 gennaio 2013

Numerazione fatture.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 , a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
 
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto:

- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;


- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.


Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma.