lunedì 30 settembre 2013

Aumento dell'IVA al 22% dal 1 ottobre 2013



A causa dello scontro nella maggioranza delle Larghe Intese, il Governo ha deciso di congelare la manovra che avrebbe bloccato l'aumento dell'IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre, che quindi a questo punto scatterà, con conseguente aumento dei prezzi. L'aumento, previsto inizialmente dall'art. 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011 a partire dal 1° luglio 2013, è stato poi fatto slittare al 1° ottobre 2013 ad opera del D.L. n. 76/2013. Di conseguenza, se non viene varato il previsto decreto legge sul differimento dell'aumento dell'IVA fino a fine anno, varranno le regole attualmente in vigore e, quindi, il 1° ottobre 2013 scatterà l'aumento dell'IVA.
 
vignetta simpatica apparsa su fiscoetasse.com

giovedì 5 settembre 2013

Nuovo Redditometro da settembre 2013

Dalla prossima settimana partiranno i questionari destinati ai contribuenti a maggior rischio evasione. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stanno per inviare ai contribuenti a maggior rischio evasione i questionari con le richieste di chiarimenti ai fini del redditometro. I contribuenti interessati sono quelli per i quali le spese sostenute nell'anno d'imposta 2009 risultano superiore di ben oltre il 20% rispetto al reddito dichiarato. Il questionario richiede la giustificazione delle spese sostenute. La mancata risposta al questionario può comportare l'irrogazione di una sanzione variabile da 258 a 2.065 euro, oltre che una sterilizzazione della possibilità di difesa.

martedì 23 aprile 2013

Archiviato l’Articolo 62 della Legge 27/2012

Con una nota dell’Ufficio Legislativo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha archiviato l’Articolo 62 della Legge 27/2012. Tale nota dichiara, in conclusione ad un lungo ed articolato parere, che l’Art. 62, comma 3 della Legge 27/2012 è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore”. L’abrogazione è avvenuta - stante la nota del MISE - in ragione del recepimento della Direttiva Comunitaria 2011/7/UE, Late payment, recepita nel D.Lgs 192/2012, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012. 
Per il principio di diritto comunitario, l’approvazione ha avuto l'effetto di abrogare automaticamente la normativa in materia di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari contenuta nell'Articolo 62. In particolare, l’effetto è la cancellazione dei commi 3, 7, 8 e 9. La lunga diatriba e l’acceso dibattito sulla inconcludente normativa introdotta inopinatamente dal Ministero delle Politiche Agricole si è così infranta contro le direttive di politica economica dell’Unione Europea. 
Quel che era evidente sin dall’inizio, e cioè la prevalenza del diritto comunitario, è finalmente stato sancito dagli Uffici dello Stato e le norme contrarie debbono necessariamente essere disapplicate.
Non può esservi nessuna deroga, né nessun regime particolare per i tempi di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari, il tutto rientrante in una più generale disciplina delle transazioni commerciali stabilita a livello europeo per evitare i ritardi dei pagamenti. 
La normativa così abrogata poneva per la prima volta vincoli e pregiudizi alla libertà commerciale, alla volontà negoziale, fissando tempi rigidamente precostituiti come quelli che fissavano tempi di pagamento a 30 e 60 giorni (rispettivamente per i prodotti deperibili e non deperibili), con in più un pesante apparato sanzionatorio.
La nota ministeriale aggiunge che “conseguentemente, sia in applicazione del generale criterio della successione delle Leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’Art 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta dal Decreto Legislativo n° 192/2012, fermo restando che in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’Art. 62 dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.” 
Bisognerebbe capire adesso chi dovrà spiegare agli esercenti che per l'ennesima volta la norma sui pagamenti è cambiata.

venerdì 29 marzo 2013

Bando GAL per artigiani e commercianti

Si comunica che è stato prorogato il bando MISURA 312 a sostegno alla creazione e sviluppo delle micro imprese, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Dal sito del GAL Marghine:
Si rende noto che il CdA del GAL Margine in data 06/03/13 ha proceduto alla proroga e alla rettifica del Bando relativo alla Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese al fine di adeguarlo alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza. La rettifica riguarda l'art.5 "Criteri di ammissibilità delle operazioni" per quanto riguarda il paragrafo 'localizzazione geografica' e 'caratteristiche del richiedente'. Il termine ultimo di presentazione delle domande telematiche è stato prorogato al 08/05/13. La documentazione cartacea dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 16 maggio 2013.

martedì 19 marzo 2013

Cud pensionati ed assicurati INPS etc.

In osservanza alla normativa c.d. di "Spending review", l'INPS non provvederà a inviare il modello CUD per l'anno 2013- Questo significa che il nuovo CUD UNIFICATO (comprendente cioè i dati dei pensionati e/o assicurati INPS, INPDAP, ENPALS etc) non verrà recapitato al domicilio del contribuente ma sarà lui stesso a doversi occupare di entrare in possesso di una copia della propria certificazione.
Numerosi sono i sistemi per poterlo fare alcuni dei quali a pagamento.
Il primo è rivolgersi ad un CAF che dietro un mandato (quindi presentarsi con i documenti di identità) e un compenso rilascia il modello CUD a chi ne fa richiesta.
Il secondo è gratuito e si raggiunge attraverso l'utilizzo ONLINE della propria area personale nel sito dell'INPS raggiungibile tramite PIN personale. Per chi non lo avesse ancora il PIN si può richiedere ONLINE dal sito dell'INPS oppure tramite gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Il terzo è a pagamento e consiste nel presentare la richiesta agli sportelli delle Poste Italiane spa che espongono il bollino "Sportello Amico".
Il quarto metodo per poter ottenere il CUD consiste nel chiamare il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. In pratica dovrebbe essere gratis e dovrebbe consentire di avere il CUD a casa propria solo se si dimostra di non poter accedere facilmente ad alcuno dei metodi precedenti.
Se si necessitano ulteriori informazioni non esistate a rivolgervi al vs. consulente di fiducia.

Codeline INPS 2013 per Artigiani e Commercianti

Si comunica che in seguito all'emanazione del provvedimento c.d. di "Spending review", l'INPS non invierà per l'anno 2013 presso le vostre sedi la consueta lettera contenente i dati necessari per effettuare i versamenti dei contributi trimestrali. Questo per risparmiare i costi che l'ente subiva per la stampa ed invio postale dei documenti suddetti.
Allo stesso tempo appare evidente che è rimasto invariato l'obbligo di effettuare il versamento del contributo previdenziale e quindi è passato a carico del contribuente l'onere di doversi munire dei codici necessari per effettuare tali versamenti.
Tali codici (codeline INPS) possono essere ottenuti esclusivamente richiedendo il proprio codice PIN che consente l'accesso alla propria situazione previdenziale presso l'INPS. Il PIN può essere richiesto ONLINE seguendo le procedure messe a disposizione sul sito dell'INPS oppure presso gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Una volta ottenuto il PIN si può procedere ad una gestione personale della propria posizione oppure delegare un altro soggetto da voi incaricato (ad es. il vs. consulente).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il vs. studio di fiducia.

lunedì 18 marzo 2013

Posta Elettronica Certificata obbligatoria dal 30/06/2013


Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
a decorrere dal 20 ottbre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo
di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La novità è che anche le ditte individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2), eccetto
quelle soggette a procedure concorsuali, devono comunicare 
la propria casella PEC al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non
 ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell`irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile,
sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con
 l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.