Si segnala che è stato pubblicato su GU n. 277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero delle Finanze, recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento delle relative disponibilità, disciplinando la procedura di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.
Tale Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
A tal fine, l’impresa destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA.
Il beneficio spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita Piattaforma sul Portale della Ristorazione in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.
La domanda stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione circa la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;
c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.
L'accettazione della domanda di Contributo a fondo perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica, che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza per ottenere il beneficio;
L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste Italiane, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14 agosto 2020, ancorché non quietanzati.
A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero. Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).
NB: in attesa che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale www.politicheagricole.it e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).