lunedì 9 maggio 2016

Regime IVA in agricoltura: le nuove percentuali di compensazione

Con Decreto interministeriale MEF e MIPAAF del 26 gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti, sono aumentate le percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini in attuazione dell’art. 1, co. 908, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Le nuove percentuali si applicano alle cessioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Si ricorda che le percentuali di compensazione applicate all’importo delle cessioni effettuate determinano l’importo dell’IVA detraibile, in luogo dell’imposta assolta sugli acquisti, per le imprese agricole che hanno adottato il regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.

Aumenti validi a partire dal 2016 in poi

Salgono a regime al 10% le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati ed alle cessioni degli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.

Aumenti validi per il solo anno 2016

Sono innalzate rispettivamente al 7,65% e al 7,95% la percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e la percentuale relativa alle cessioni di animali vivi della specie suina. Tale misura si applica limitatamente all’anno di imposta 2016.

Cessioni di prodotti agricoli escluse dall’aumento

Rimane invariata all’8,8% la percentuale di compensazione relativa al latte cagliato, fermentato o acidificato, al kefir, siero di latte e yogurt. Non aumenta nemmeno l’aliquota per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina per le quali la percentuale di compensazione rimane fissata nella misura del 7,3%.

Soggetti agricoli in regime di esonero IVA

Per i soggetti agricoli operanti in regime di esonero IVA, le nuove percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquota IVA. Si tratta dei soggetti aventi un volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente non superiore all’ammontare di euro 7.000.
In tal caso, la fattura relativa alla cessione di beni è emessa dal soggetto acquirente (cessionario), che applica l’imposta nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione. In caso di cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati, la nota di variazione deve essere emessa dall’acquirente che deve versare la differenza di imposta al cedente per poter detrarre la relativa imposta mediante annotazione della nota stessa nel registro IVA acquisti.

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