Con Decreto interministeriale MEF e MIPAAF del 26
gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti, sono aumentate le
percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini in attuazione
dell’art. 1, co. 908, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Le nuove percentuali si applicano alle cessioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Si
ricorda che le percentuali di compensazione applicate all’importo delle
cessioni effettuate determinano l’importo dell’IVA detraibile, in luogo
dell’imposta assolta sugli acquisti, per le imprese agricole che hanno
adottato il regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n.
633/1972.
Aumenti validi a partire dal 2016 in poi
Salgono a regime al 10% le percentuali di compensazione applicabili
alle cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non
condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte
cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati ed alle cessioni degli altri prodotti
compresi nel n. 9) della Tabella A, parte I, allegata
al D.P.R. n. 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita
al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti
dalle leggi sanitarie.
Aumenti validi per il solo anno 2016
Sono innalzate rispettivamente al 7,65% e al 7,95%
la percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e la percentuale
relativa alle cessioni di animali vivi della specie suina. Tale misura
si applica limitatamente all’anno di imposta 2016.
Cessioni di prodotti agricoli escluse dall’aumento
Rimane invariata all’8,8% la percentuale di
compensazione relativa al latte cagliato, fermentato o acidificato, al
kefir, siero di latte e yogurt. Non aumenta nemmeno l’aliquota per le
cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina per le quali la
percentuale di compensazione rimane fissata nella misura del 7,3%.
Soggetti agricoli in regime di esonero IVA
Per i soggetti agricoli operanti in regime di esonero IVA,
le nuove percentuali di compensazione assumono anche la funzione di
aliquota IVA. Si tratta dei soggetti aventi un volume d’affari
realizzato nell’anno solare precedente non superiore all’ammontare di euro 7.000.
In tal caso, la fattura relativa alla cessione
di beni è emessa dal soggetto acquirente (cessionario), che applica
l’imposta nella misura corrispondente alle percentuali di
compensazione. In caso di cessioni effettuate da produttori agricoli
esonerati, la nota di variazione deve essere emessa dall’acquirente che
deve versare la differenza di imposta al cedente per poter detrarre la
relativa imposta mediante annotazione della nota stessa nel registro IVA
acquisti.