Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50 euro).
Il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione può essere superata solo con apposita dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. ma le modalità di presentazione della dichiarazione saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa.
L’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. L’importo del canone, non soggetto a Iva, sarà indicato nella fattura con una distinta voce.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; il canone è dovuto una sola volta all’anno per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone è dovuto anche se si è titolare di un contratto per la visione di programmi tramite satellite o via cavo e anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato a uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Non è dovuto, invece, il pagamento del canone per i computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi televisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Per le case in affitto, il canone è dovuto dall’affittuario in quanto detentore dell’apparecchio. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se possiedono un’abitazione in Italia dove sono presenti apparecchi televisivi.
Il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione può essere superata solo con apposita dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. ma le modalità di presentazione della dichiarazione saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa.
L’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. L’importo del canone, non soggetto a Iva, sarà indicato nella fattura con una distinta voce.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; il canone è dovuto una sola volta all’anno per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone è dovuto anche se si è titolare di un contratto per la visione di programmi tramite satellite o via cavo e anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato a uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Non è dovuto, invece, il pagamento del canone per i computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi televisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Per le case in affitto, il canone è dovuto dall’affittuario in quanto detentore dell’apparecchio. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se possiedono un’abitazione in Italia dove sono presenti apparecchi televisivi.
- Non devono effettuare il pagamento del canone: gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento
- gli ospedali militari, le Case del Soldato e le sale convegno dei militari delle Forze Armate (la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone)
- i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della NATO di stanza in Italia, previa comunicazione al S.A.T.
- le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva.
Non è più prevista, anche per gli abbonati speciali, la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone Rai speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece a pagarsi con le procedure standard. (fonte Agenzia delle Entrate).
La presunzione di possesso del televisore domestico scatta solo a partire dal 2016
e non può essere utilizzata per contestare e recuperare canoni Rai non
pagati in passato. Ma questo non vuol dire che ci sarà un condono
tombale per i "vecchi" evasori. Restano infatti salve le azioni di recupero
degli abbonamenti arretrati avviate dal Fisco prima dell'entrata in
vigore della legge di Stabilità per il 2016, con la quale è stato
introdotto l'addebito rateale dell'imposta tv nelle bollette elettriche. "In
nessun caso la macchina della riscossione forzata userà le bollette della luce
per contestare arretrati e multe ai furbetti del canone pre 2016". (precisazioni del viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, in risposta ad un'interrogazione parlamentare).
Si evidenziano inoltre alcune risposte sempre dell'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti da alcune associazioni.
1. La bolletta della luce è intestata al marito, il canone tv lo ha sempre pagato la moglie.
L'addebito sarà a carico del consorte, in bolletta. Ma la partner corre
il rischio di subire un accertamento o di ricevere una multa in
automatico?
"L’addebito è esclusivamente a carico dell’intestatario della fornitura di energia elettrica.
Il canone di abbonamento, infatti, è dovuto una sola volta in relazione
agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria
dimora o residenza, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica. La moglie non riceverà alcun
accertamento in quanto l’abbonamento sarà automaticamente intestato al
titolare dell’utenza elettrica".
2. Casa plurifamiliare con un solo contatore della luce e
una tv per ciascuna famiglia. Supponiamo che i nuclei familiari
presenti, distinti anagraficamente, siano tre. Una famiglia,
l'intestataria del contratto collettivo della luce, paga il canone
televisivo con la bolletta elettrica. E le altre due?
"Il
pagamento dell’imposta da parte delle altre due famiglie dovrà essere
effettuato con le modalità tradizionali (cioè il bollettino postale)".
3. Casa con tre studenti fuorisede, in affitto condiviso. Il contratto della luce è intestato al proprietario dell'appartamento, dove c'è un televisore solo. Chi e come paga l'abbonamento Rai?
"In
questo caso dovrà essere corrisposto un solo canone tv. Il pagamento
sarà effettuato, con le modalità tradizionali, da parte degli
affittuari".
4. Allo stesso indirizzo ci sono la residenza anagrafica di una famiglia e la sede della partita iva del capofamiglia. Quanti canoni paga lo stesso soggetto? E in che forma?
"Il
canone è uno solo e si paga con l’addebito nella fattura elettrica. Se
però il televisore è installato presso un’attività commerciale, o
comunque fuori dell’ambito familiare, è dovuto il canone di abbonamento
speciale, la cui disciplina non è stata modificata dalla legge di
Stabilità 2016".
5. Saranno le stesse compagnie elettriche a comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha provveduto a pagare il canone?
"Le
imprese elettriche trasmetteranno all’Agenzia una comunicazione
contenente, per ciascun contribuente, le informazioni relative al
pagamento del canone. Termini e modalità di tale comunicazione saranno
previsti da un apposito decreto ministeriale".
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