Nello specifico, è opportuno sapere che, la legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche in materia di IMU.
IMU terreni agricoli
È nuovamente rivista la tassazione applicabile ai terreni agricoli; in particolare, a decorrere dal 2016, viene ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il criterio contenuto nella circolare 9/1993 al posto dell'attuale basato sulla classificazione ISTAT del territorio. Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 da 1 a 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 (individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015). Pertanto, in base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti Imu i terreni agricoli:
È nuovamente rivista la tassazione applicabile ai terreni agricoli; in particolare, a decorrere dal 2016, viene ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il criterio contenuto nella circolare 9/1993 al posto dell'attuale basato sulla classificazione ISTAT del territorio. Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 da 1 a 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 (individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015). Pertanto, in base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti Imu i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori (di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001);
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Si dispone che i coltivatori diretti e gli IAP (DLgs.99/2004), iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare l'imposta per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.
Riduzione IMU per immobili concessi in comodato ai figli (comma 10).
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (e TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (e TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:
- che il contratto di comodato sia registrato
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del Dlgs.23/2011.
E' opportuno anche sapere che, la legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI.
Esenzione abitazione principale
Modificando l’art.1 comma 669 della L.147/2013 , l’esenzione dalla Tasi, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In pratica, a decorrere dal 2016 la TASI:
Modificando l’art.1 comma 669 della L.147/2013 , l’esenzione dalla Tasi, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In pratica, a decorrere dal 2016 la TASI:
- è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle "di lusso";
- continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione “speciale e particolare” (immobili classificabili nelle categorie D e E), è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto “del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta: i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dal 01/01/2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Per espressa disposizione ne discende che la rendita "proposta" avrà effetto:
- retroattivo dal 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15/06/2016;
- innovativo dal 2017, se l'atto di aggiornamento sarà presentato dopo il 15/06/2016.
L'Agenzia delle Entrate -Territorio ha tempo fino al 30/09/2016 per comunicare al MEF, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi - per ciascuna unità immobiliare alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in catasto al 01/01/2016.
Per quanto riguarda la Tari (comma 27).
E’ prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14, direttiva n. 2008/98/CE). E’, inoltre, differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
E’ prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14, direttiva n. 2008/98/CE). E’, inoltre, differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
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