Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011 la presentazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d.Spesometro) è stata rinviata al 31 gennaio 2012.
La proroga interessa tutte le operazioni rese e ricevute nell’anno d’imposta 2010
di importo pari o superiore ad Euro 25.000,00 al netto di IVA
limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione
della fattura.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre.
Rimane ad oggi confermato il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative all’anno d’imposta 2011 di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 se oggetto di fatturazione o di Euro 3.600,00 in caso di corrispettivo.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre.
Rimane ad oggi confermato il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative all’anno d’imposta 2011 di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 se oggetto di fatturazione o di Euro 3.600,00 in caso di corrispettivo.
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione:
• le imprese individuali
• gli esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
• le imprese familiari ed aziende coniugali
• le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
• le società di persone, di capitali, di armamento, di fatto con attività commerciale, consortili, cooperative e di mutua assicurazione
• gli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
• le società estere rappresentate in Italia
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
• i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
• i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
• gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
• i curatori fallimentari e commissari liquidatori
• i Contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per superamento della soglia dei ricavi (Euro 45.000,00)
• le imprese individuali
• gli esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
• le imprese familiari ed aziende coniugali
• le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
• le società di persone, di capitali, di armamento, di fatto con attività commerciale, consortili, cooperative e di mutua assicurazione
• gli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
• le società estere rappresentate in Italia
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
• i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
• i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
• gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
• i curatori fallimentari e commissari liquidatori
• i Contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per superamento della soglia dei ricavi (Euro 45.000,00)
Sono invece esclusi:
• i Contribuenti minimi
• gli enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
• le società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
• gli imprenditori agricoli in regime di esonero
• i Contribuenti minimi
• gli enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
• le società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
• gli imprenditori agricoli in regime di esonero
Oggetto della Comunicazione sono tutte le
operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non
imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui
all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).
Sono pertanto escluse:
• le operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
• le operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
• le operazioni fuori campo IVA
• le cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui
• le operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “.. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …”.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a € 86.
Il punto 4 del Decreto precisa che per individuare gli elementi informativi da comprendere nella comunicazione si deve fare riferimento al momento della registrazione determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e solo qualora tale registrazione non sia obbligatoria ai fini IVA ed in concreto non venga effettuata, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione determinato in base all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente ha acquistato delle materie prime la cui fattura di acquisto riporta la data del 09/12/2010, ma la registrazione del documento viene effettuata ai fini IVA nel mese di febbraio del 2011, i dati dell’operazione dovranno essere contenuti nella comunicazione relativa a tale ultima annualità e la trasmissione dovrà essere eseguita entro il 30 aprile 2012.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la Comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.
Sono pertanto escluse:
• le operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
• le operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
• le operazioni fuori campo IVA
• le cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui
• le operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “.. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …”.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a € 86.
Il punto 4 del Decreto precisa che per individuare gli elementi informativi da comprendere nella comunicazione si deve fare riferimento al momento della registrazione determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e solo qualora tale registrazione non sia obbligatoria ai fini IVA ed in concreto non venga effettuata, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione determinato in base all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente ha acquistato delle materie prime la cui fattura di acquisto riporta la data del 09/12/2010, ma la registrazione del documento viene effettuata ai fini IVA nel mese di febbraio del 2011, i dati dell’operazione dovranno essere contenuti nella comunicazione relativa a tale ultima annualità e la trasmissione dovrà essere eseguita entro il 30 aprile 2012.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la Comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.
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