Sono due i Provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 22 dicembre relativamente al regime agevolato di cui all’art. 27 c. 1, 2 e 3 del D.L. 98/2011 (cd. nuovo regime dei minimi) e con i quali, finalmente, sono stati forniti chiarimenti. Nel primo provvedimento, il n. 185820/2011, in riguardo ai commi 1 e 2 dell’articolo 27, è disposto che il regime agevolato, denominato, come nel testo originario del Decreto stesso, “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, è usufruibile anche dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà.
In tal caso, quindi, non è obbligatoria la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente approvato il 6 dicembre scorso e cioè che l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
È stabilito, inoltre, che, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge e oramai più che noti, può rientrare nel regime agevolato dal 1 gennaio 2012 anche il soggetto che aveva iniziato la propria attività dal gennaio 2008 in regime di contabilità ordinaria, semplificata o delle Nuove Iniziative Produttive.
Per “inizio attività” viene successivamente spiegato che si deve far riferimento all’inizio dell’effettivo svolgimento della stessa e non alla sola apertura della Partita IVA.
Il regime, com’è noto, è applicato per tutti i contribuenti per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi; per i più giovani, può durare più dei cinque anni stabiliti, ma non oltre il compimento del 35° anno di età.
I nuovi minimi, inoltre, si sa, applicheranno, dal 2012 e in sostituzione di quanto stabilito dalla Legge 244/2007 ai commi 104 e 108 dell’art.1, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 5%.La novità più importante, tuttavia, riguarda l’assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto, cui il contribuente minimo, da sempre, è sottoposto.
Si stabilisce, infatti, nel Provvedimento, che dal 2012 i compensi e i ricavi di professionisti e imprese non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, di un’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al regime assoggettato ad imposta sostitutiva; non è specificato come debba essere stilata tale certificazione.
Ne consegue, ad esempio, che le fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal prossimo 2012 non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente, il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Chi fuoriesce dal regime, per propria scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, non potrà più avvalersene.
In capo al nuovo minimo rimane valido l’adempimento di iscrizione preventiva all’elenco VIES e l’esonero agli adempimenti relativi alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), alla Comunicazione Black List e alla Certificazione dei corrispettivi.
Il Provvedimento successivo, emanato sempre il 22 dicembre scorso, n. 185825/2011, tratta del regime contabile c.d. “supersemplificato”, cui i contribuenti possono accedere dal 2012 in quanto privi dei requisiti per beneficiare del nuovo regime fiscale, se ne fuoriescono per decorrenza dei termini, ovvero se usufruiscono del vecchio regime dei minimi ma non possono usufruire del nuovo avendo iniziato l’attività prima del 1 gennaio 2008, o ancora, se, pur in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99, 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/2011 hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative Produttive.
Il vincolo è triennale e il soggetto dovrà essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall’art. 1 c. 96 della Legge 244/2007.I contribuenti che aderiscono al regime contabile super semplificato determinano il reddito secondo le regole stabilite dal TUIR.
In alternativa, possono scegliere di applicare il regime contabile ordinario o semplificato; l’opzione dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta ed è valida per tre anni, con rinnovo annuale fino a nuova opzione.
I contribuenti che effettuano l’opzione per il regime super semplificato sono esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, dalla tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili (sempre che in caso di controllo siano in grado di fornire gli stessi dati), dalle liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA, dal versamento dell’acconto IVA e dalla presentazione e versamento dell’IRAP.
Parallelamente, sono obbligati a conservare i documenti emessi e ricevuti ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73, alla fatturazione e alla certificazione dei corrispettivi, alla presentazione della Comunicazione annuale IVA, alla presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi e IVA, al versamento annuale dell’IVA, al versamento in acconto e a saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, alla presentazione del modello 770, alla presentazione della Comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) e alla Comunicazione Black List. Sono altresì assoggettati agli Studi di Settore.
giovedì 29 dicembre 2011
Limite all’uso del contante
Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
- il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
- l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
- l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
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