lunedì 21 marzo 2011

Ritenuta d'acconto per lavori di risparmio energetico

L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. – è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.
Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte. Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta . Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in
favore dei Comuni (cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP). Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009). Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni
subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.

Obbligo iscrizione elenco VIES per operazioni intracomunitarie

La domanda di inserimento nell’archivio Vies non è per tutti. Infatti, solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l’estero.L’adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.

5 per mille 2011

Parte dal 15 marzo 2001 e terminerà il 7 maggio prossimo la nuova stagione per iscriversi negli elenchi dei possibili destinatari del 5 per mille. Decine di migliaia tra enti e associazioni possono quindi scaricare l’apposito software disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e trasmettere online le rispettive domande che i due canali telematici di Entratel e di Fisconline, gestiti dalle Entrate, provvederanno a ricevere . Si ricorda che il calendario per l’invio delle domande degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si chiuderà il 7 maggio prossimo.