martedì 19 marzo 2013

Cud pensionati ed assicurati INPS etc.

In osservanza alla normativa c.d. di "Spending review", l'INPS non provvederà a inviare il modello CUD per l'anno 2013- Questo significa che il nuovo CUD UNIFICATO (comprendente cioè i dati dei pensionati e/o assicurati INPS, INPDAP, ENPALS etc) non verrà recapitato al domicilio del contribuente ma sarà lui stesso a doversi occupare di entrare in possesso di una copia della propria certificazione.
Numerosi sono i sistemi per poterlo fare alcuni dei quali a pagamento.
Il primo è rivolgersi ad un CAF che dietro un mandato (quindi presentarsi con i documenti di identità) e un compenso rilascia il modello CUD a chi ne fa richiesta.
Il secondo è gratuito e si raggiunge attraverso l'utilizzo ONLINE della propria area personale nel sito dell'INPS raggiungibile tramite PIN personale. Per chi non lo avesse ancora il PIN si può richiedere ONLINE dal sito dell'INPS oppure tramite gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Il terzo è a pagamento e consiste nel presentare la richiesta agli sportelli delle Poste Italiane spa che espongono il bollino "Sportello Amico".
Il quarto metodo per poter ottenere il CUD consiste nel chiamare il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. In pratica dovrebbe essere gratis e dovrebbe consentire di avere il CUD a casa propria solo se si dimostra di non poter accedere facilmente ad alcuno dei metodi precedenti.
Se si necessitano ulteriori informazioni non esistate a rivolgervi al vs. consulente di fiducia.

Codeline INPS 2013 per Artigiani e Commercianti

Si comunica che in seguito all'emanazione del provvedimento c.d. di "Spending review", l'INPS non invierà per l'anno 2013 presso le vostre sedi la consueta lettera contenente i dati necessari per effettuare i versamenti dei contributi trimestrali. Questo per risparmiare i costi che l'ente subiva per la stampa ed invio postale dei documenti suddetti.
Allo stesso tempo appare evidente che è rimasto invariato l'obbligo di effettuare il versamento del contributo previdenziale e quindi è passato a carico del contribuente l'onere di doversi munire dei codici necessari per effettuare tali versamenti.
Tali codici (codeline INPS) possono essere ottenuti esclusivamente richiedendo il proprio codice PIN che consente l'accesso alla propria situazione previdenziale presso l'INPS. Il PIN può essere richiesto ONLINE seguendo le procedure messe a disposizione sul sito dell'INPS oppure presso gli sportelli territorialmente competenti dell'INPS stesso.
Una volta ottenuto il PIN si può procedere ad una gestione personale della propria posizione oppure delegare un altro soggetto da voi incaricato (ad es. il vs. consulente).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il vs. studio di fiducia.

lunedì 18 marzo 2013

Posta Elettronica Certificata obbligatoria dal 30/06/2013


Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
a decorrere dal 20 ottbre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo
di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La novità è che anche le ditte individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2), eccetto
quelle soggette a procedure concorsuali, devono comunicare 
la propria casella PEC al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non
 ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell`irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile,
sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con
 l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.

mercoledì 16 gennaio 2013

Aliquote IVA 2013 - Legge di stabilità.



Si ricorda che per l'anno 2013 è stata prevista una ulteriore variazione alla aliquota IVA ex 20%. Infatti l'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
In particolare, si ricorda che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, D.L. n 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2012 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Di fatto, la Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%, ridimensionando l'aumento ad un solo punto percentuale e non due; inoltre, non sono previsti ulteriori innalzamenti dal 2014 per l'aliquota ordinaria e restano ferme al 10% l'aliquota la ridotta e al 4 % la super ridotta.

mercoledì 9 gennaio 2013

Numerazione fatture.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 , a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
 
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto:

- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;


- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.


Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma.


mercoledì 24 ottobre 2012

Cessione prodotti agricoli e alimentari

Dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le disposizioni dell’art. 62 del DL 24/01/2012 n. 1 recante le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Ai sensi di queste vengono stabiliti prioritariamente due adempimenti basilari ai quali saranno soggette tutte le imprese del settore agroalimentare ossia quelle di produzione (anche primaria), commercio, ristorazione ecc.
Tali obblighi investono:
1) la stipula di un contratto per le transazioni commerciali agroalimentari;
2) i tempi di pagamento
Le modalità applicative sono stabilite dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Proviamo a spiegare brevemente quali obblighi ne derivano.

CAMPO DI APPLICAZIONE
 Le norme si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali, oltre all’ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, fino ai tabacchi greggi non lavorati, al lino e alla canapa greggi non filati, nonché di prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani.
Le disposizioni in questione, dunque, sono applicabili ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai, edicolanti, ecc. (ogni soggetto, in definitiva, che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

STIPULA DI UN CONTRATTO PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI AGROALIMENTARI
I contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari ad eccezione di quelli con il consumatore finale devono essere stipulati in forma scritta e deve essere indicato a pena di nullità:
- la durata
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Tali contratti devono essere redatti secondo i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. Ai sensi del decreto ministeriale si definisce “forma scritta” una qualsiasi comunicazione ovviamente scritta anche trasmessa in via elettronica (es. mail) o a mezzo telefax anche se priva di sottoscrizione, a condizione che appaia la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari.
In sostituzione di un contratto vero e proprio, a condizione che vengano inseriti tutti gli elementi dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:
- contratti di cessione di prodotti;
- documenti di trasporto ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti;
- accordi quadro o contratto base;
- accordi interprofessionali.
Si ricorda che i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura
“assolve gli obblighi di cui all’art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
In mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonchè le fatture cosidette "parlanti", integrati con gli elementi essenziali del contratto assolvono gli obblighi di legge. Esse devono quindi, oltre a riportare la dicitura di cui sopra, indicare in modo ben dettagliato le seguenti voci.
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- la scadenza del prodotto
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
Si ribadisce che in aggiunta si deve scrivere “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,del decreto legge 24 gennaio 2012,n.1,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2012,n.27"

TERMINI DI PAGAMENTO
Da tener presente che il medesimo articolo normativo stabilisce dei nuovi termini per il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Tale termine è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre tipologie di prodotto.
I prodotti deteriorabili sono considerati i seguenti:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5
d) tutti i tipi di latte.

In questo senso il Decreto di attuazione prevede che:
- i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
- il cedente del bene deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti;
- ai fini della determinazione degli interessi dovuti al ceditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è ritenuta validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

A titolo esemplificativo, per dei beni consegnati il 24 ottobre, la fattura può essere emessa entro il 15 novembre e i 30 giorni per il pagamento decorrono dal 30 novembre (ultimo giorno del mese in cui si è emessa la fattura) e quindi dovrà essere effettuato entro il 29 dicembre per i prodotti deteriorabili o entro il 28 gennaio se non sono deteriorabili.

LE SANZIONI
Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi della stipula dell’atto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalla norma medesima, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

giovedì 6 settembre 2012

Finanziamenti CCIAA di Nuoro per nuove iniziative


Gentili operatori, vi segnalo che è stata prorogata al 30 settembre 2012 la scadenza del “bando per l'assegnazione di contributi “De Minimis” a nuove imprese da parte della CCIAA di Nuoro. Cliccando sul link sottostante avrete la possibilità di scaricare il bando e la modulistica necessaria. Per ogni informazione lo studio è a disposizione.