mercoledì 25 settembre 2024

Patente a punti per l'edilizia e affini

Nuove regole per l'esercizio dell'attività edile e simili. Il presente post tende ad informare le aziende che operano nei settori delle costruzioni in merito alla nuova documentazione di cui si deve essere in possesso per poter svolgere attività in cantiere dal 1° ottobre.

La normativa nasce dal tentativo, valido o non valido ognuno poi la pensa come crede, di limitare i casi di infortunio o peggio di morte sul lavoro. 

E' stato pertanto previsto un documento (patente a punti) che serve per indicare il rispetto di particolari requisiti durante lo svolgimento dell'attività. 

Si allega in modo più puntuale una spiegazione del sistema ideato e delle metodologie necessarie per ottenere questa patente.

Per ogni dubbio o delucidazione si consiglia di contattare il soggetto che si occupa della gestione della sicurezza in cantiere.

Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Obbligati sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

martedì 24 settembre 2024

Concordato preventivo biennale (CPB) aziende soggette ISA e Forfettari

Si riportano le indicazioni di quanto in oggetto prendendo spunto dalle informazioni contenute nelle pagine dell'Agenzia delle Entrate al fine di meglio riportare i concetti fondamentali del nuovo strumento. 

Brevemente si può evidenziare che entro il 31/10/2024 il contribuente che rientra nei requisiti sottoindicati può (non deve) aderire alla proposta di Concordato. Questa adesione consentirebbe al contribuente di avere un importo certo delle imposte da versare nel corso del 2025 e 2026 (rispettivamente per il 2024 e 2025) sulla base di un calcolo che tiene in considerazione il risultato reddituale del 2023 (dichiarato nel 2024) eventualmente aumentato di un importo variabile e di un coefficiente individuato dal software ISA 2024.

Online sui siti specializzati sono disponibili diverse simulazioni ma sostanzialmente il senso è il seguente:

Reddito 2023: euro 50.000

Risultato ISA: 7

Ipotesi di concordato preventivo: euro 58.000 

Il concordato prevede che sui 50.000 si pagheranno le imposte ordinariamente dovute mentre sugli 8.000 forfettariamente individuati come sopra si andrà a pagare una imposta ridotta stabilita in base al valore ISA in questo caso ad esempio 8% anziché l'aliquota più elevata che deriverebbe dallo scaglione Irpef.

Aderendo a questo sistema il contribuente si vincola per un biennio al versamento di queste imposte e a nulla rileverebbe il reale risultato aziendale derivante dalla tenuta della contabilità (che comunque si è obbligati a tenere regolarmente) che potrebbe essere maggiore o minore di quello concordato (cioè un valore superiore o inferiore a 58.000 euro in questo esempio). 

Pertanto se il totale delle imposte che derivano dall'adesione fosse pari a euro 5.500 complessivamente, il contribuente si vincola al versamento di euro 5.500 per i prossimi due anni.

Attraverso questa adesione il contribuente si tutela (nei limiti delle normative attuali e successive variazioni a cui siamo abituati negli ultimi anni) da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Peraltro è in previsione nel prossimo decreto "omnibus" un versamento forfettario richiesto per tutelarsi ulteriormente da un controllo per gli anni 2023-2022-2021 (ma si ribadisce questo è ancora in previsione).

Una prima valutazione dell'istituto potrebbe essere la seguente. Con l'adesione il contribuente è certo delle imposte che dovrà versare indipendentemente dall'andamento aziendale. Quindi se prevede una crescita reddituale l'adesione è certamente consigliata (perché avrebbe un risparmio di imposta) e viceversa se invece è prevista una decrescita. Allo stesso modo è consigliata l'adesione se ci si intende tutelare da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Si ricorda che l'istituto è riferito alle imposte Irpef e sostitutive e niente ha a che vedere con l'IVA che conserva la ordinaria gestione. Chiaramente essendo l'adesione una possibilità e non un obbligo la decisione spetta al singolo imprenditore attraverso l'invio di un modello a ciò predisposto dall'AdE.

Si riportano le indicazioni ufficiali.   

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto, di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.

Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  •  sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

lunedì 8 aprile 2024

Credito di imposta RAS comuni al di sotto dei 3.000 abitanti

 Un piccolo approfondimento in merito all'argomento in titolo. 

L’Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni.

La misura si inserisce nel programma delle attività di contrasto allo spopolamento ed è rivolta alle imprese che operano in comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta subordinato all'emanazione di apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate che determina il codice tributo da utilizzare e le modalità operative.

L’istanza di concessione del credito di imposta va presentata tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia sarda delle entrate al seguente link a partire dal 15 aprile 2024 ed entro il 25 settembre 2024.

Possono usufruire del credito d'imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.

Le imprese richiedenti devono dichiarare:

  • di essere attive e regolarmente iscritte alla camera di commercio;
  • di avere domicilio fiscale in Sardegna;
  • di non incorrere in causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
  • di non aver commesso violazioni gravi o essere interdette;
  • di non avere debiti nei confronti della Regione;
  • di adempiere al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Si chiarisce subito che a tale credito di imposta non sono ammesse le aziende che si occupano della "produzione primaria" quindi coloro che svolgono attività di agricoltura o allevamento.

Le aziende ammesse devono avere sede legale in uno dei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti alla data del 31/12/2020 indicati nell'apposito allegato disponibile sul sito.

Le aziende devono essere in regola con i requisiti di carattere antimafia e contributivo. Devono pertanto essere in regola con il DURC e devono essere in regola in relazione ad altre imposte, tasse o tributi nei confronti della Regione nonché regolarmente iscritti alla CCIAA.

Ridotta la platea delle aziende ammesse a seguito del controllo dei righi precedenti si può procedere alla valutazione del credito spettante.

Il credito infatti spetta in misura pari al 40% delle imposte pagate per l'anno 2022. Questo presuppone due cose. La prima che per il 2022 vi sia un utile d'esercizio. La seconda che siano state pagate le imposte derivanti dall'utile stesso. Esempio: Utile 2022 pari a euro 10.000 imposta netta (si ipotizza pagata per semplicità dell'esempio) pari a 1.000 pertanto credito di imposta pari a euro 400,00.

Una volta individuato il credito spettante l'azienda può presentare la domanda. La domanda deve essere trasmessa a partire dal 15/04 attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione dalle ore 10:00 del giorno indicato sul sito https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-13-lr-n-3-2022/.

Si tratta di un bando a sportello quindi vengono approvate le richieste in ordine di presentazione sino a concorrenza con i fondi disponibili.

La domanda deve essere compilata online seguendo le istruzione presenti sulla piattaforma una volta attivata. Sarà necessario allegare un identificativo telematico di bollo da euro 16,00. 

La ditta dovrà indicare gli estremi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ma soprattutto tutti gli allegati che faranno parte della pratica dovranno essere firmati digitalmente dal titolare della ditta. Non è infatti prevista la presentazione tramite un intermediario.

 Per ogni informazione ulteriore non esitate a contattare lo studio.