A partire dal 1° luglio 2022, viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a:
- soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
- soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario” (ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014);
- per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento.
In particolare:
- l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
- ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni.
Per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.