Cosa cambia se, come
previsto, dal 01/01/2019 dovesse entrare in vigore l’obbligo della fatturazione
elettronica verso tutti.
Attualmente l’obbligo di
utilizzare questo canale è limitato a coloro che emettono fatture nei confronti
della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 sarebbe dovuto entrare in
vigore per le stazioni di rifornimento ma, a seguito di modifica è stato invece
prorogato (anche se non per tutti) al 1° gennaio 2019 anche per questi.
Cosa è previsto
realmente?
Con la fattura elettronica vengono modificati i flussi
ordinari delle fatture. Con l’introduzione della fattura elettronica infatti la
fattura non deve essere più consegnata direttamente dal venditore
all'acquirente, bensì deve essere
inviata al Sistema di Intercambio (SDI) che opera per conto dell'Agenzia
delle Entrate. Sarà il Sistema di
Interscambio a recapitare la fattura al destinatario.
A questo punto si
presentano due casi distinti.
Emissione della fattura ad
un soggetto titolare di partita iva:
Se la fattura è emessa verso un soggetto IVA, questa
viene recapitata al cliente secondo le modalità su descritte, oltre che venire
automaticamente resa disponibile nell'area riservata del cassetto fiscale del
contribuente. L'emittente ha la
facoltà, ma non l’obbligo, di consegnare al cliente una copia cartacea o
PDF della fattura.
Emissione della fattura ad un soggetto consumatore
finale:
Se la fattura è emessa verso un consumatore finale
privato, la fattura viene esclusivamente recapitata nell'area
riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha l’obbligo di consegnare al cliente
una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo
una copia della fattura originale che gli sarà recapitata dallo SDI nella sua
area riservata del cassetto fiscale.
Per il soggetto consumatore finale non è ovviamente
previsto alcun adempimento mentre alcuni adempimenti sono obbligatori per i
soggetti titolari di partita iva.
Lo SDI infatti avrà necessità di identificare il
soggetto ricevente la fattura in modo da potere essere certo di averla
recapitata correttamente. Pertanto il soggetto dovrà farsi identificare dallo
SDI o richiedendo un Codice Destinatario univoco oppure attraverso la PEC
(posta elettronica certificata) ormai obbligatoria da anni per tutti i soggetti.
Ogni soggetto titolare di partita iva potrà pertanto
comunicare autonomamente, o tramite un intermediario allo SDI, quale recapito
vorrà utilizzare per essere “raggiunto” dal Sistema. Altrimenti potrà comunicare
ad ogni soggetto che emette fattura nei propri confronti, il recapito per lo
SDI che intende utilizzare che il soggetto emittente dovrà indicare
obbligatoriamente in fattura.
Quanto sopra è relativo al ricevimento delle fatture vediamo
ora quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche.
Per emettere le fatture elettroniche bisogna dotarsi
di un software che partendo da una base ordinaria (la classica fattura per
intenderci) generi un file in formato .xml secondo il tracciato record previsto
dai canoni dello SDI. Oltre ai contenuti ordinari (numero, data, descrizione,
imponibile, iva e totale) dovranno essere indicati i dati necessari per la
consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al soggetto ricevente.
Come prima indicato dovremo quindi chiedere al cliente titolare di partita iva
il proprio eventuale Codice Destinatario o la PEC mentre non dovremo chiedere alcuno
di questi dati al privato consumatore finale.
Il software, oltre che generare il file, deve
procedere alla archiviazione, alla firma digitale, all’invio allo SDI, all’acquisizione
delle ricevute di avvenuto invio delle fatture, all’acquisizione dei messaggi
relativi ad eventuali segnalazioni e/o errori, all’archiviazione digitale.
Tutte queste procedure sono obbligatorie in relazione
alla fatturazione elettronica.
Un soggetto titolare di partita iva potrà pertanto
ottemperare a queste operazioni in proprio, dotandosi pertanto di un software
che si occupi di gestire la fase di emissione, di un canale valido per la
trasmissione, di un sistema di archiviazione sicuro e affidabile e di una firma
digitale oppure potrà delegare il proprio consulente.
Sarebbe pertanto opportuno per tutte le aziende contattare
il proprio consulente che, operando in modo uniforme per tutti i soggetti
gestiti, riuscirebbe ad ottimizzare le spese dovute all’acquisto di un software
che consente la gestione di una pluralità di soggetti rendendo meno conveniente
dal punto di vista economico, l’acquisto e la gestione autonoma di un software da
parte di ogni singola azienda.
Il consulente potrà pertanto procedere a tutte le fasi
previste dalla nuova normativa sia in fase di emissione (generazione, archiviazione,
firma digitale, invio allo SDI, acquisizione ricevute, acquisizione segnalazioni,
archiviazione digitale) sia in fase di acquisizione (attraverso il download da canale
dedicato o da PEC) rendendo in modo più sicuro e controllato, il passaggio dal
cartaceo alla digitalizzazione dei servizi contabili ormai alle porte.
Alla data in cui si scrive vi sono alcune
puntualizzazioni da tenere in considerazione.
In primis, che alcuni operatori del settore hanno
chiesto di prorogare l’entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica
adducendo motivazioni legate sia alla distanza evidente tra l’attuale mondo
imprenditoriale italiano e il sistema proposto sia in relazione ad una scarsa
liquidità del sistema stesso che poche risorse ha ormai da investire in nuove
tecnologie, ritenendo pertanto il passaggio troppo drastico e, probabilmente,
attribuendogli un impatto economico notevole specialmente per le piccole imprese, tanto da chiedere, in alternativa,
almeno la possibilità di un doppio canale per un periodo transitorio di uno o due
anni dove sia il metodo tradizionale sia il nuovo sistema possano coesistere garantendo
un passaggio più morbido e graduale.
Secondo, che l’attuale normativa prevede che i
soggetti che rientrano in regimi fiscali agevolati, come ad esempio i
forfettari non siano coinvolti dall’entrata in vigore del sistema Fattura
Elettronica e in virtù dei proclami politici di una c.d. Flat Tax al 15% che consentirebbe
l’accesso al regime forfettario a coloro che non superano i 100.000 euro, la
platea delle piccole imprese coinvolte da tutto il sistema si ridurrebbe in
modo notevole. Appare evidente il danno economico che si produrrebbe nel far
entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 il sistema Fattura Elettronica, con le
considerazioni su citate relativamente ad un investimento notevole in
tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti (imprese e consulenti in particolar
modo) e successivamente entrasse in vigore la Flat Tax che dimezza o più la
platea degli obbligati, lasciando i costi, non più ammortizzabili, sulle spalle
di chi li ha sostenuti per l’aggiornamento tecnologico del proprio sistema.
La situazione è in continua evoluzione ma è consigliabile
affrontare il discorso con il proprio consulente.