Con una nota dell’Ufficio Legislativo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha archiviato l’Articolo 62 della Legge 27/2012. Tale nota dichiara, in conclusione ad un lungo ed articolato
parere, che l’Art. 62, comma 3 della Legge 27/2012 è stato abrogato
tacitamente ed oggi non è più in vigore”. L’abrogazione è avvenuta -
stante la nota del MISE - in ragione del recepimento della Direttiva
Comunitaria 2011/7/UE, Late payment, recepita nel D.Lgs 192/2012,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012.
Per il
principio di diritto comunitario, l’approvazione ha avuto l'effetto di
abrogare automaticamente la normativa in materia di commercializzazione
dei prodotti agro-alimentari contenuta nell'Articolo 62. In particolare,
l’effetto è la cancellazione dei commi 3, 7, 8 e 9. La lunga diatriba e l’acceso dibattito sulla inconcludente normativa
introdotta inopinatamente dal Ministero delle Politiche Agricole si è
così infranta contro le direttive di politica economica dell’Unione
Europea.
Quel che era evidente sin dall’inizio, e cioè la prevalenza del
diritto comunitario, è finalmente stato sancito dagli Uffici dello
Stato e le norme contrarie debbono necessariamente essere disapplicate.
Non può esservi nessuna deroga, né nessun regime particolare per i tempi di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari, il tutto rientrante in una più generale disciplina delle transazioni commerciali stabilita a livello europeo per evitare i ritardi dei pagamenti.
Non può esservi nessuna deroga, né nessun regime particolare per i tempi di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari, il tutto rientrante in una più generale disciplina delle transazioni commerciali stabilita a livello europeo per evitare i ritardi dei pagamenti.
La normativa così abrogata poneva per la prima volta vincoli e pregiudizi alla
libertà commerciale, alla volontà negoziale, fissando
tempi rigidamente precostituiti come quelli che fissavano tempi di
pagamento a 30 e 60 giorni (rispettivamente per i prodotti deperibili e
non deperibili), con in più un pesante apparato sanzionatorio.
La nota ministeriale aggiunge che “conseguentemente, sia in applicazione del generale criterio della successione delle Leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’Art 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta dal Decreto Legislativo n° 192/2012, fermo restando che in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’Art. 62 dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.”
La nota ministeriale aggiunge che “conseguentemente, sia in applicazione del generale criterio della successione delle Leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’Art 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta dal Decreto Legislativo n° 192/2012, fermo restando che in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’Art. 62 dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.”
Bisognerebbe capire adesso chi dovrà spiegare agli esercenti che per l'ennesima volta la norma sui pagamenti è cambiata.