Si ricorda che per l'anno 2013 è stata prevista una ulteriore variazione alla aliquota IVA ex 20%. Infatti l'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma
1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento,
a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal
21% al 22%.
In particolare, si ricorda che il citato art. 40, come
modificato dall'art. 21, D.L. n 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote
IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2012 e la
rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22%
qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Di fatto, la
Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione
dell'aliquota ordinaria del 22%, ridimensionando l'aumento ad un solo punto
percentuale e non due; inoltre, non sono previsti ulteriori innalzamenti
dal 2014 per l'aliquota ordinaria e restano ferme al 10%
l'aliquota la ridotta e al 4 % la super ridotta.
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mercoledì 16 gennaio 2013
Aliquote IVA 2013 - Legge di stabilità.
mercoledì 9 gennaio 2013
Numerazione fatture.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 , a seguito
dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la
direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni
previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro,
prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in
modo univoco”.
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto:
- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;
- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.
Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma.
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