giovedì 23 febbraio 2012

Ipotesi verosimile di novità in tema di Studio di Settore


Si preparano tempi molto duri per gli infedeli agli studi di settore. Oltre alla possibile ispezione da parte delle Entrate o della Guardia di finanza si aggiunge ora il rischio di un accertamento a tavolino, il classico induttivo puro, quando l'infedeltà dei dati dichiarati supererà la soglia limite del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro. È questo l'effetto combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del dl 201/2011 (c.d. manovra Monti) con quelle allo studio del Consiglio dei ministri di domani contenute nel c.d. pacchetto sulle semplificazioni tributarie. Se questo sarà lo scenario prossimo venturo in tema di accertamenti da studi di settore i contribuenti, già in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2012 per l'anno 2011, dovranno apprestarsi a fare opportuni calcoli di convenienza.
In attesa dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011 in favore dei soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti e fedeli nella compilazione del modello dati, la principale considerazione da fare è infatti quale atteggiamento assumere nei confronti del nuovo accertamento induttivo da studi di settore che si profila a seguito dei due interventi normativi sopra ricordati.
Pare evidente che l'atteggiamento migliore che si può prospettare al contribuente è quello di entrare a far parte di quel regime premiale sopra ricordato, grazie al quale si può beneficiare: della riduzione di un anno dei termini di accertamento da parte del fisco, dell'ampliamento della franchigia da accertamento sintetico dal quinto a un terzo e infine della preclusione da accertamenti basati esclusivamente su presunzioni semplici.
Se invece il contribuente, suo malgrado, non riuscirà ad entrare nel suddetto regime di favore occorrerà allora preoccuparsi di quali circostanze hanno impedito l'accesso al sistema di benefici previsti dal dl 201/2011.
Se il contribuente non risulterà congruo e/o coerente con i nuovi indicatori di fedeltà ma potrà ritenersi sostanzialmente corretto nella compilazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore, allora la rischiosità fiscale della sua posizione sarà sostanzialmente quella delineata nel comma 11 dell'articolo 10 del dl 201/2011 ovvero: possibile selezione per specifici piani di controllo con prioritario utilizzo delle indagini finanziarie in ipotesi di mancata coerenza ai nuovi indicatori.
Se invece il contribuente oltre a non risultare congruo e/o coerente con i nuovi indicatori avrà anche situazioni di infedele compilazione dei modelli dati rilevanti ai fini dello studio di settore, tali da comportare scostamenti nel calcolo superiori al 15% o comunque a 50 mila euro, allora oltre al rischio verifica il contribuente potrebbe subire anche un accertamento induttivo qualora le previsioni contenute nel pacchetto di semplificazioni tributarie allo studio dell'esecutivo venisse ratificato.
Tolleranza zero, infine per quei contribuenti che prima ancora di non essere congrui e/o coerenti avranno omesso la compilazione del modello dati, oppure avranno indicato la presenza di cause di esclusione o disapplicazione degli studi di settore non corrispondenti al vero. Per questi ultimi contribuenti, oltre all'aumento delle sanzioni correlate alle suddette omissioni o inesattezze nella compilazione dei modelli dati, l'accertamento induttivo sarà praticamente scontato e seguirà, in maniera quasi automatica, la scoperta delle suddette infrazioni.
In ultima analisi, nel pacchetto di misure allo studio dell'esecutivo in tema di semplificazione tributaria figura anche la necessità di far slittare di un mese il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore valevoli per il periodo d'imposta 2011. Il breve prolungamento, si legge nelle note che accompagnano il provvedimento allo studio, si rende necessario per consentire la messa a punto proprio dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'accesso al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011.
Tale disposizione ha di fatto due significati. In primo luogo dobbiamo aspettarci nuovi indicatori di coerenza diversi rispetto a quelli conosciuti fino allo scorso anno. In secondo luogo lo slittamento di un mese nell'uscita degli studi di settore potrebbe essere il preludio di una nuova proroga dei termini di versamento delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti soggetti all'accertamento sulla base degli studi di settore.