Si preparano tempi molto duri per gli infedeli agli studi di settore. Oltre alla possibile ispezione
da parte delle Entrate o della Guardia di finanza si aggiunge ora il
rischio di un accertamento a tavolino, il classico
induttivo puro, quando l'infedeltà dei dati dichiarati supererà la
soglia limite del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro. È questo
l'effetto combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del dl
201/2011 (c.d. manovra Monti) con quelle allo studio del Consiglio dei
ministri di domani contenute nel c.d. pacchetto sulle semplificazioni
tributarie. Se questo sarà lo
scenario prossimo venturo in tema di accertamenti da studi di settore i
contribuenti, già in sede di compilazione della dichiarazione dei
redditi Unico 2012 per l'anno 2011, dovranno apprestarsi a fare
opportuni calcoli di convenienza.
In attesa dei nuovi indicatori di
coerenza utili per l'applicazione del nuovo regime premiale introdotto
dall'articolo 10 del dl 201/2011 in favore dei soggetti congrui, anche
per adeguamento in dichiarazione, coerenti e fedeli nella compilazione
del modello dati, la principale considerazione da fare è infatti quale atteggiamento assumere
nei confronti del nuovo accertamento induttivo da studi di settore che
si profila a seguito dei due interventi normativi sopra ricordati.
Pare evidente che l'atteggiamento migliore che si può prospettare al contribuente è quello di entrare a far parte di quel regime premiale
sopra ricordato, grazie al quale si può beneficiare: della riduzione di
un anno dei termini di accertamento da parte del fisco,
dell'ampliamento della franchigia da accertamento sintetico dal quinto a
un terzo e infine della preclusione da accertamenti basati
esclusivamente su presunzioni semplici.
Se invece il contribuente, suo malgrado,
non riuscirà ad entrare nel suddetto regime di favore occorrerà allora
preoccuparsi di quali circostanze hanno impedito l'accesso al sistema di
benefici previsti dal dl 201/2011.
Se il contribuente non risulterà congruo
e/o coerente con i nuovi indicatori di fedeltà ma potrà ritenersi
sostanzialmente corretto nella compilazione del modello dati rilevanti
ai fini degli studi di settore, allora la rischiosità fiscale della sua
posizione sarà sostanzialmente quella delineata nel comma 11
dell'articolo 10 del dl 201/2011 ovvero: possibile selezione per
specifici piani di controllo con prioritario utilizzo delle indagini
finanziarie in ipotesi di mancata coerenza ai nuovi indicatori.
Se invece il contribuente oltre a non risultare congruo e/o coerente con i nuovi indicatori avrà anche situazioni di infedele compilazione
dei modelli dati rilevanti ai fini dello studio di settore, tali da
comportare scostamenti nel calcolo superiori al 15% o comunque a 50 mila
euro, allora oltre al rischio verifica il contribuente potrebbe subire
anche un accertamento induttivo qualora le previsioni contenute nel
pacchetto di semplificazioni tributarie allo studio dell'esecutivo
venisse ratificato.
Tolleranza zero, infine per quei contribuenti che prima ancora di non essere congrui e/o coerenti avranno omesso la compilazione
del modello dati, oppure avranno indicato la presenza di cause di
esclusione o disapplicazione degli studi di settore non corrispondenti
al vero. Per questi ultimi contribuenti, oltre all'aumento delle
sanzioni correlate alle suddette omissioni o inesattezze nella
compilazione dei modelli dati, l'accertamento induttivo sarà
praticamente scontato e seguirà, in maniera quasi automatica, la
scoperta delle suddette infrazioni.
In ultima analisi, nel pacchetto di misure allo studio dell'esecutivo in tema di
semplificazione tributaria figura anche la necessità di far slittare di
un mese il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli
studi di settore valevoli per il periodo d'imposta 2011. Il breve
prolungamento, si legge nelle note che accompagnano il provvedimento
allo studio, si rende necessario per consentire la messa a punto proprio
dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'accesso al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011.
Tale disposizione ha di fatto due
significati. In primo luogo dobbiamo aspettarci nuovi indicatori di
coerenza diversi rispetto a quelli conosciuti fino allo scorso anno. In
secondo luogo lo slittamento di un mese nell'uscita degli studi di
settore potrebbe essere il preludio di una nuova proroga dei termini di
versamento delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi per
tutti i contribuenti soggetti all'accertamento sulla base degli studi
di settore.