mercoledì 25 settembre 2024

Patente a punti per l'edilizia e affini

Nuove regole per l'esercizio dell'attività edile e simili. Il presente post tende ad informare le aziende che operano nei settori delle costruzioni in merito alla nuova documentazione di cui si deve essere in possesso per poter svolgere attività in cantiere dal 1° ottobre.

La normativa nasce dal tentativo, valido o non valido ognuno poi la pensa come crede, di limitare i casi di infortunio o peggio di morte sul lavoro. 

E' stato pertanto previsto un documento (patente a punti) che serve per indicare il rispetto di particolari requisiti durante lo svolgimento dell'attività. 

Si allega in modo più puntuale una spiegazione del sistema ideato e delle metodologie necessarie per ottenere questa patente.

Per ogni dubbio o delucidazione si consiglia di contattare il soggetto che si occupa della gestione della sicurezza in cantiere.

Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Obbligati sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

martedì 24 settembre 2024

Concordato preventivo biennale (CPB) aziende soggette ISA e Forfettari

Si riportano le indicazioni di quanto in oggetto prendendo spunto dalle informazioni contenute nelle pagine dell'Agenzia delle Entrate al fine di meglio riportare i concetti fondamentali del nuovo strumento. 

Brevemente si può evidenziare che entro il 31/10/2024 il contribuente che rientra nei requisiti sottoindicati può (non deve) aderire alla proposta di Concordato. Questa adesione consentirebbe al contribuente di avere un importo certo delle imposte da versare nel corso del 2025 e 2026 (rispettivamente per il 2024 e 2025) sulla base di un calcolo che tiene in considerazione il risultato reddituale del 2023 (dichiarato nel 2024) eventualmente aumentato di un importo variabile e di un coefficiente individuato dal software ISA 2024.

Online sui siti specializzati sono disponibili diverse simulazioni ma sostanzialmente il senso è il seguente:

Reddito 2023: euro 50.000

Risultato ISA: 7

Ipotesi di concordato preventivo: euro 58.000 

Il concordato prevede che sui 50.000 si pagheranno le imposte ordinariamente dovute mentre sugli 8.000 forfettariamente individuati come sopra si andrà a pagare una imposta ridotta stabilita in base al valore ISA in questo caso ad esempio 8% anziché l'aliquota più elevata che deriverebbe dallo scaglione Irpef.

Aderendo a questo sistema il contribuente si vincola per un biennio al versamento di queste imposte e a nulla rileverebbe il reale risultato aziendale derivante dalla tenuta della contabilità (che comunque si è obbligati a tenere regolarmente) che potrebbe essere maggiore o minore di quello concordato (cioè un valore superiore o inferiore a 58.000 euro in questo esempio). 

Pertanto se il totale delle imposte che derivano dall'adesione fosse pari a euro 5.500 complessivamente, il contribuente si vincola al versamento di euro 5.500 per i prossimi due anni.

Attraverso questa adesione il contribuente si tutela (nei limiti delle normative attuali e successive variazioni a cui siamo abituati negli ultimi anni) da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Peraltro è in previsione nel prossimo decreto "omnibus" un versamento forfettario richiesto per tutelarsi ulteriormente da un controllo per gli anni 2023-2022-2021 (ma si ribadisce questo è ancora in previsione).

Una prima valutazione dell'istituto potrebbe essere la seguente. Con l'adesione il contribuente è certo delle imposte che dovrà versare indipendentemente dall'andamento aziendale. Quindi se prevede una crescita reddituale l'adesione è certamente consigliata (perché avrebbe un risparmio di imposta) e viceversa se invece è prevista una decrescita. Allo stesso modo è consigliata l'adesione se ci si intende tutelare da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Si ricorda che l'istituto è riferito alle imposte Irpef e sostitutive e niente ha a che vedere con l'IVA che conserva la ordinaria gestione. Chiaramente essendo l'adesione una possibilità e non un obbligo la decisione spetta al singolo imprenditore attraverso l'invio di un modello a ciò predisposto dall'AdE.

Si riportano le indicazioni ufficiali.   

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto, di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.

Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  •  sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

lunedì 8 aprile 2024

Credito di imposta RAS comuni al di sotto dei 3.000 abitanti

 Un piccolo approfondimento in merito all'argomento in titolo. 

L’Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni.

La misura si inserisce nel programma delle attività di contrasto allo spopolamento ed è rivolta alle imprese che operano in comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta subordinato all'emanazione di apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate che determina il codice tributo da utilizzare e le modalità operative.

L’istanza di concessione del credito di imposta va presentata tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia sarda delle entrate al seguente link a partire dal 15 aprile 2024 ed entro il 25 settembre 2024.

Possono usufruire del credito d'imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.

Le imprese richiedenti devono dichiarare:

  • di essere attive e regolarmente iscritte alla camera di commercio;
  • di avere domicilio fiscale in Sardegna;
  • di non incorrere in causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
  • di non aver commesso violazioni gravi o essere interdette;
  • di non avere debiti nei confronti della Regione;
  • di adempiere al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Si chiarisce subito che a tale credito di imposta non sono ammesse le aziende che si occupano della "produzione primaria" quindi coloro che svolgono attività di agricoltura o allevamento.

Le aziende ammesse devono avere sede legale in uno dei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti alla data del 31/12/2020 indicati nell'apposito allegato disponibile sul sito.

Le aziende devono essere in regola con i requisiti di carattere antimafia e contributivo. Devono pertanto essere in regola con il DURC e devono essere in regola in relazione ad altre imposte, tasse o tributi nei confronti della Regione nonché regolarmente iscritti alla CCIAA.

Ridotta la platea delle aziende ammesse a seguito del controllo dei righi precedenti si può procedere alla valutazione del credito spettante.

Il credito infatti spetta in misura pari al 40% delle imposte pagate per l'anno 2022. Questo presuppone due cose. La prima che per il 2022 vi sia un utile d'esercizio. La seconda che siano state pagate le imposte derivanti dall'utile stesso. Esempio: Utile 2022 pari a euro 10.000 imposta netta (si ipotizza pagata per semplicità dell'esempio) pari a 1.000 pertanto credito di imposta pari a euro 400,00.

Una volta individuato il credito spettante l'azienda può presentare la domanda. La domanda deve essere trasmessa a partire dal 15/04 attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione dalle ore 10:00 del giorno indicato sul sito https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-13-lr-n-3-2022/.

Si tratta di un bando a sportello quindi vengono approvate le richieste in ordine di presentazione sino a concorrenza con i fondi disponibili.

La domanda deve essere compilata online seguendo le istruzione presenti sulla piattaforma una volta attivata. Sarà necessario allegare un identificativo telematico di bollo da euro 16,00. 

La ditta dovrà indicare gli estremi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ma soprattutto tutti gli allegati che faranno parte della pratica dovranno essere firmati digitalmente dal titolare della ditta. Non è infatti prevista la presentazione tramite un intermediario.

 Per ogni informazione ulteriore non esitate a contattare lo studio.


venerdì 6 maggio 2022

Fatturazione elettronica. Esteso l'obbligo a forfettari e altri.

A partire dal 1° luglio 2022, viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a:

  1. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
  2. soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario” (ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014);
  3. per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento. 

In particolare:

  • l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
  • ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni.

Per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata disponibilità pagamenti tramite POS dal 30/06/2022

Nuove disposizioni in materia di pagamenti tramite POS. La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica.

Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.

martedì 30 novembre 2021

E dopo quello Alternativo arriva il contributo a fondo perduto "Perequativo"

 L'art. 1, c.16 -27 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto "Sostegni bis") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Tale contributo spetta ai soggetti residenti o stabiliti del territorio dello Stato, titolari di partita IVA, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

 In particolare, per l'erogazione del contributo, è richiesto:

·        1) il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis"):

o   per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi/compensi corrispondono a specifici dati indicati in appositi righi del modello Redditi 2020; in caso di esercizio di più attività, occorre considerare la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività

o   per i soggetti titolari di reddito agrario, occorre invece fare riferimento all'ammontare del volume d'affari (rigo VE50) indicato nel modello di dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)

o   nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti sia attività di impresa/lavoro autonomo, sia attività agricola occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019;

·        2)  un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%, percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021;

·         3) aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il decreto ha precisato che eventuali dichiarazioni integrative presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relative sia al periodo 2019, sia al periodo 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo se da esse deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali, definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al netto dei contributi a fondo perduto precedenti già percepiti.

Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Le percentuali da applicare alla differenza, determinata come in precedenza indicato, sono le seguenti:

-   30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

·         -      20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro

·         -    15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

·         -    10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro

·         -5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 euro.

 L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro mentre sono previsti importi minimi.

Qualora l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute) determini il superamento dei limiti massimi previsti dalla sezione del Temporary Framework compilata, è necessario indicare l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per richiedere il contributo è necessario presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. In particolare, il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021 ha disposto che le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

 

 

 

martedì 3 agosto 2021

Green pass (ci mancava solo questo)

La certificazione verde (Green pass) sarà obbligatoria a partire dal 6 agosto prossimo. Da questa data in poi per accedere a diverse attività e servizi sarà necessario aver fatto le due dosi di vaccino, oppure il tampone entro le 48 ore o una sola dose nel caso in cui si sia passato il Covid 19 ed avere il relativo documento con QRCode rilasciato dal ministero della Salute. A vigilare e controllare la validità dei lasciapassare non saranno solo pubblici ufficiali, ma anche ristoratori, titolari o gestori di tutte quelle attività in cui sarà ritenuto necessario. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale Verifica C19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  L'App è ovviamente gratuita.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App mostra quindi graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, potrebbe essere chiamato dal verificatore a esibire quindi un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Nonostante le proteste di questi giorni in merito alla introduzione, funzionalità, privacy e modalità di controllo previste per il Green pass, secondo quanto riportato dal governo vi sono diversi soggetti chiamati alla verifica della validità del certificato chi per obbligo chi per servizio di vigilanza:

 

- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Ulteriore incombenza quindi per coloro che intendono svolgere ordinariamente la propria attività lavorativa senza incorrere in sanzioni oltre al consueto vigilare sul rispetto delle ormai normali disposizioni di contenimento dell'epidemia. 

Si ricorda che se l'attività di verifica dovrà essere espletata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività è "obbligatorio" sottoscrivere un "ordine di servizio" cartaceo in cui viene indicato il responsabile del controllo (dipendente, collaboratore, socio in caso di società e/o altri) il quale sarà chiamato a rispondere dell'eventuale presenza di soggetti privi di requisiti previsti in caso di controllo.