L’obbligo
di fattura elettronica è rinviato al 1° gennaio 2019 anche per la
vendita di benzina e gasolio: fino alla fine dell’anno, quindi, potranno
essere ancora utilizzati i vecchi metodi di pagamento e i vecchi documenti per contabilizzare le spese sostenute, come le carte
carburanti. Lo ha annunciato il governo (che inserirà il rinvio
nell’imminente “decreto dignità”). Dunque, anche i benzinai si allineano alla data di
entrata in vigore della e-fattura, fissata per tutte le categorie
all’inizio del prossimo anno e che solo per loro era stata anticipata al
1° luglio 2018.
martedì 26 giugno 2018
giovedì 10 novembre 2016
Addio agli studi di settore arrivano gli indicatori di compliance
Novità in vista per i contribuenti italiani. In arrivo il nuovo indicatore di compliance e l'abbandono graduale degli studi di settore come strumento di accertamento presuntivo. Lo studio di settore cambia volto e diventa un indicatore di “compliance”. Si può riassumere così il profondo restyling, che assume a tratti la portata di un’autentica rivoluzione, a cui sarà sottoposto lo strumento presuntivo del Fisco dedicato al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, secondo le novità presentate dal Mef ad associazioni di categoria e ordini professionali alla riunione della Commissione degli esperti degli studi di settore, presso la sede della Sose (Soluzioni per il sistema economico spa).Fino a oggi, lo studio di settore si è basato sulla comparazione dei ricavi o compensi dichiarati con quelli calcolati attraverso un’elaborazione statistico-matematica dei dati contabili e strutturali (settore economico, dimensione, localizzazione, modalità produttiva utilizzata e così via) indicati dallo stesso contribuente nel proprio modello. Dalla comparazione scaturisce un esito che può essere di congruità o meno dei ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti sulla base dello studio.L’indicatore di compliance verrà invece utilizzato per stabilire il grado di affidabilità del contribuente. In buona sostanza, i dati sulle attività imprenditoriali e professionali confluiranno in una vera e propria scheda valutativa del contribuente.Rispetto agli studi di settore tradizionali, l’indicatore di compliance introduce diversi elementi di innovazione quali il valore aggiunto, il reddito d’impresa, gli ultimi anni di storia dell’imprenditore o del professionista e l’andamento ciclico del mercato.Il nuovo indicatore di compliance scaturirà da una elaborazione statistico-economica dei dati dichiarati dal contribuente, che varierà da una scala da 1 a 10, indicando il complessivo grado di “affidabilità” del contribuente.Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al regime premiale (ex art. 10, commi da 9 a 13, DL n. 201/2011) che ad oggi prevede alcuni benefici quali:
- la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- la riduzione di 1 anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento;
- e la possibilità di subire l’accertamento sintetico (redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (invece che di 1/5).
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ/COMPLIANCE
Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10)
INDICATORI DI NORMALITA’ ECONOMICA
Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori per il calcolo del livello di affidabilità/compliance
STIMA DI PIU’ BASI IMPONIBILI
Si stima il valore aggiunto e su questa base i ricavi/compensi e il reddito
DATI PANEL
Stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise
MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)
Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi con tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster.
UNICA REGRESSIONE
Non più una regressione per ogni cluster ma un’unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative.
NUOVO MODELLO DI STIMA
Stima del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo cobb-douglas in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica.
CICLO ECONOMICO
Il nuovo modello di stima coglie l’andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»).
EFFETTI INDIVIDUALI
I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.
SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI
Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati con conseguente semplificazione degli adempimenti per imprese e professionisti.Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti.In questo modo, secondo i fautori degli indicatori, il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.
Il contribuente potrà sempre decidere, se non raggiunge un alto grado di affidabilità ovvero se non raggiunge la soglia della premialità, di integrare la propria dichiarazione dei redditi con un adeguamento spontaneo ma questo avrà un significato profondamente diverso da quello di oggi: in sostanza oggi, con l’adeguamento, il contribuente si allinea ai parametri corretti e non sarà soggetto ad accertamenti di tipo induttivo, mentre un domani, con i nuovi studi, anche se avrà provveduto ad integrare i ricavi tramite adeguamento spontaneo in dichiarazione, rimarrà con un basso livello di affidabilità perché resteranno evidenziate le anomalie di determinati suo indicatori (caso classico è quello del commerciante di pesce fresco che ha un basso indice di rotazione del magazzino, ossia impiega sei mesi a vendere tutto il pesce in giacenza: mentre prima si poteva adeguare e non essere soggetto a controlli, domani anche in caso di adeguamento resterà evidenziata questa anomalia e quindi il basso grado di affidabilità potrà portarlo ad un controllo).
mercoledì 26 ottobre 2016
Contributi alle Imprese
Pubblicato
e consultabile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna il bando per la concessione alle imprese di contributi a
fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di piani di
investimento, acquisto servizi e altro.
Il
suddetto
Bando, la
cui dotazione complessiva è pari a 10.000.000 di euro ed è gestita
dalla S.F.I.R.S. spa, è adottato
in attuazione delle direttive di cui alla D.G.R. n. 8/11 del
19.2.2016, è finalizzato a favorire l’aumento della competitività
delle MPMI (Micro, Piccola e Media Impresa) operative, attraverso la
realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere il
riposizionamento competitivo e
la
capacità di adattamento al mercato.L’iniziativa ha l’obiettivo
primario di sostenere
la realizzazione di
nuovi investimenti (beni nuovi, sono esclusi i beni usati)
nell’ambito
di iniziative
già esistenti (imprese
attive da almeno due anni), per piani volti a riqualificare ed
accrescere la capacità produttiva ottenendo un miglioramento
qualitativo della struttura e/o delle dotazioni di servizio
esistenti, sotto l’aspetto dell’innovazione, dell'impatto
ambientale e dell'adeguamento tecnologico e dei servizi.
Ai fini
dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento
previsti dal piano non devono essere avviati prima della
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono
riferirsi ad una sola unità produttiva.
Il
valore del piano oggetto di aiuto
è compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA.
Il
Piano deve essere
realizzato
entro
18
mesi
dalla data della comunicazione dell’adozione del provvedimento di
concessione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di avvio se
antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano
coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.
SONO
AMMESSE
A CONTRIBUTO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI COSTI:
-
Costi per investimenti materiali e immateriali
-
Costi per servizi di consulenza
-
Costi per la partecipazione ad una fiera o mostra,
-
Costi per la formazione
NELLA
TIPOLOGIA INVESTIMENTI PRODUTTIVI (IP) NON
SONO AMMESSE:
a) le spese per l’acquisto
di terreni, la realizzazione o l’acquisto di immobili;
b) la
semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento
fondamentale del processo produttivo;
c) le
spese realizzate con commesse interne di lavorazione, salvo quando è
garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano
riferibili a immobilizzazioni materiali capitalizzate. A queste
tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste
per la Legge 488/92;
d) le
spese per mezzi di trasporto di merci e persone, le spese notarili,
quelle relative a scorte di materie prime, ausiliarie e i beni e
attrezzature destinati a noleggio o leasing operativo, macchinari,
impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale,
ivi comprese quelle di pura sostituzione e tutte le spese non
capitalizzate;
Sono
ammessi tutti i settori
di attività economica ad
eccezione
dei settori esclusi dai Regolamenti Comunitari vigenti quali:
-
pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
-
imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli , così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006
-
ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
-
per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
-
ad attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
Le
domande si potranno presentare a partire dal 4
NOVEMBRE 2016.
Il Bando
segue una procedura di assegnazione dei fondi cosiddetta A
SPORTELLO
che prevede una valutazione del piano di investimento. I
criteri di valutazione sono:
Sostenibilità
ambientale; Pari opportunità; Non discriminazione; Coerenza tecnica
del piano rispetto ai bisogni che si intendo soddisfare: situazione
dell'impresa, azioni previste, tappe essenziali, obiettivi specifici
e organizzazione del processo produttivo; Coerenza commerciale del
piano: opportunità di mercato, vantaggio competitivo del proponente
e soluzioni commerciali; Capacità dell’impresa di garantire la
presenza o l’attivazione di competenze tecniche funzionali alla
realizzazione del piano (soci e dipendenti); Adeguatezza tra le fonti
di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i
fabbisogni finanziari; Sostenibilità economica del piano; Coerenza
del Piano rispetto alla vision “Sardegna. Isola della qualità
della vita” e agli obiettivi programmatici dell’Assessorato del
Turismo; Altri
La
soddisfazione di ciascuno di tali criteri consente all’impresa
proponente di conseguire un punteggio minimo che garantirà
l’ammissibilità del progetto ai contributi: un punteggio di 54 per
i piani di valore fino a 50.000 euro e un punteggio di 59 per i
piani di valore superiore a 50.000 euro.
Pubblicato
e consultabile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna il bando per la concessione alle imprese di contributi a
fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di piani di
investimento, acquisto servizi e altro.
lunedì 9 maggio 2016
Regime IVA in agricoltura: le nuove percentuali di compensazione
Con Decreto interministeriale MEF e MIPAAF del 26
gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti, sono aumentate le
percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini in attuazione
dell’art. 1, co. 908, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Le nuove percentuali si applicano alle cessioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Si
ricorda che le percentuali di compensazione applicate all’importo delle
cessioni effettuate determinano l’importo dell’IVA detraibile, in luogo
dell’imposta assolta sugli acquisti, per le imprese agricole che hanno
adottato il regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n.
633/1972.
Aumenti validi a partire dal 2016 in poi
Salgono a regime al 10% le percentuali di compensazione applicabili
alle cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non
condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte
cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati ed alle cessioni degli altri prodotti
compresi nel n. 9) della Tabella A, parte I, allegata
al D.P.R. n. 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita
al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti
dalle leggi sanitarie.
Aumenti validi per il solo anno 2016
Sono innalzate rispettivamente al 7,65% e al 7,95%
la percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e la percentuale
relativa alle cessioni di animali vivi della specie suina. Tale misura
si applica limitatamente all’anno di imposta 2016.
Cessioni di prodotti agricoli escluse dall’aumento
Rimane invariata all’8,8% la percentuale di
compensazione relativa al latte cagliato, fermentato o acidificato, al
kefir, siero di latte e yogurt. Non aumenta nemmeno l’aliquota per le
cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina per le quali la
percentuale di compensazione rimane fissata nella misura del 7,3%.
Soggetti agricoli in regime di esonero IVA
Per i soggetti agricoli operanti in regime di esonero IVA,
le nuove percentuali di compensazione assumono anche la funzione di
aliquota IVA. Si tratta dei soggetti aventi un volume d’affari
realizzato nell’anno solare precedente non superiore all’ammontare di euro 7.000.
In tal caso, la fattura relativa alla cessione
di beni è emessa dal soggetto acquirente (cessionario), che applica
l’imposta nella misura corrispondente alle percentuali di
compensazione. In caso di cessioni effettuate da produttori agricoli
esonerati, la nota di variazione deve essere emessa dall’acquirente che
deve versare la differenza di imposta al cedente per poter detrarre la
relativa imposta mediante annotazione della nota stessa nel registro IVA
acquisti.
mercoledì 4 maggio 2016
Assicurazione previdenziale per i lavoratori italiani che operano all'estero
La persistente mancanza di lavoro in Italia costringe molti nostri connazionali a cercare un posto di lavoro all'estero. Oltre alla problematica legata alla fiscalità cui vengono sottoposti gli emolumenti percepiti, da verificare la presenza di convenzioni contro la doppia tassazione stipulate dal nostro Paese con lo stato estero prescelto, è opportuno verificare anche quali sono le normative vigenti in merito alla contribuzione previdenziale.
Nell'articolo, di cui allego il link, la redazione di Fiscoetasse approfondisce in modo esaustivo l'argomento.
Nell'articolo, di cui allego il link, la redazione di Fiscoetasse approfondisce in modo esaustivo l'argomento.
https://www.fiscoetasse.com/blog/assicurazioni-sociali-per-i-lavoratori-estero-in-paesi-extracomunitari/
mercoledì 17 febbraio 2016
Canone Rai 2016 ulteriori particolari.
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50 euro).
Il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione può essere superata solo con apposita dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. ma le modalità di presentazione della dichiarazione saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa.
L’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. L’importo del canone, non soggetto a Iva, sarà indicato nella fattura con una distinta voce.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; il canone è dovuto una sola volta all’anno per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone è dovuto anche se si è titolare di un contratto per la visione di programmi tramite satellite o via cavo e anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato a uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Non è dovuto, invece, il pagamento del canone per i computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi televisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Per le case in affitto, il canone è dovuto dall’affittuario in quanto detentore dell’apparecchio. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se possiedono un’abitazione in Italia dove sono presenti apparecchi televisivi.
Il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione può essere superata solo con apposita dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. ma le modalità di presentazione della dichiarazione saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa.
L’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. L’importo del canone, non soggetto a Iva, sarà indicato nella fattura con una distinta voce.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; il canone è dovuto una sola volta all’anno per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone è dovuto anche se si è titolare di un contratto per la visione di programmi tramite satellite o via cavo e anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato a uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Non è dovuto, invece, il pagamento del canone per i computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi televisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Per le case in affitto, il canone è dovuto dall’affittuario in quanto detentore dell’apparecchio. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se possiedono un’abitazione in Italia dove sono presenti apparecchi televisivi.
- Non devono effettuare il pagamento del canone: gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento
- gli ospedali militari, le Case del Soldato e le sale convegno dei militari delle Forze Armate (la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone)
- i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della NATO di stanza in Italia, previa comunicazione al S.A.T.
- le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva.
Non è più prevista, anche per gli abbonati speciali, la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone Rai speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece a pagarsi con le procedure standard. (fonte Agenzia delle Entrate).
La presunzione di possesso del televisore domestico scatta solo a partire dal 2016
e non può essere utilizzata per contestare e recuperare canoni Rai non
pagati in passato. Ma questo non vuol dire che ci sarà un condono
tombale per i "vecchi" evasori. Restano infatti salve le azioni di recupero
degli abbonamenti arretrati avviate dal Fisco prima dell'entrata in
vigore della legge di Stabilità per il 2016, con la quale è stato
introdotto l'addebito rateale dell'imposta tv nelle bollette elettriche. "In
nessun caso la macchina della riscossione forzata userà le bollette della luce
per contestare arretrati e multe ai furbetti del canone pre 2016". (precisazioni del viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, in risposta ad un'interrogazione parlamentare).
Si evidenziano inoltre alcune risposte sempre dell'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti da alcune associazioni.
1. La bolletta della luce è intestata al marito, il canone tv lo ha sempre pagato la moglie.
L'addebito sarà a carico del consorte, in bolletta. Ma la partner corre
il rischio di subire un accertamento o di ricevere una multa in
automatico?
"L’addebito è esclusivamente a carico dell’intestatario della fornitura di energia elettrica.
Il canone di abbonamento, infatti, è dovuto una sola volta in relazione
agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria
dimora o residenza, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica. La moglie non riceverà alcun
accertamento in quanto l’abbonamento sarà automaticamente intestato al
titolare dell’utenza elettrica".
2. Casa plurifamiliare con un solo contatore della luce e
una tv per ciascuna famiglia. Supponiamo che i nuclei familiari
presenti, distinti anagraficamente, siano tre. Una famiglia,
l'intestataria del contratto collettivo della luce, paga il canone
televisivo con la bolletta elettrica. E le altre due?
"Il
pagamento dell’imposta da parte delle altre due famiglie dovrà essere
effettuato con le modalità tradizionali (cioè il bollettino postale)".
3. Casa con tre studenti fuorisede, in affitto condiviso. Il contratto della luce è intestato al proprietario dell'appartamento, dove c'è un televisore solo. Chi e come paga l'abbonamento Rai?
"In
questo caso dovrà essere corrisposto un solo canone tv. Il pagamento
sarà effettuato, con le modalità tradizionali, da parte degli
affittuari".
4. Allo stesso indirizzo ci sono la residenza anagrafica di una famiglia e la sede della partita iva del capofamiglia. Quanti canoni paga lo stesso soggetto? E in che forma?
"Il
canone è uno solo e si paga con l’addebito nella fattura elettrica. Se
però il televisore è installato presso un’attività commerciale, o
comunque fuori dell’ambito familiare, è dovuto il canone di abbonamento
speciale, la cui disciplina non è stata modificata dalla legge di
Stabilità 2016".
5. Saranno le stesse compagnie elettriche a comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha provveduto a pagare il canone?
"Le
imprese elettriche trasmetteranno all’Agenzia una comunicazione
contenente, per ciascun contribuente, le informazioni relative al
pagamento del canone. Termini e modalità di tale comunicazione saranno
previsti da un apposito decreto ministeriale".
mercoledì 13 gennaio 2016
Legge di stabilità 2016 Bonus e agevolazioni
Tra gli altri contenuti della Legge di Stabilità si segnalano:
Proroga delle detrazioni Irpef (comma 74)
La legge di stabilità 2016 proroga per tutto il 2016 la detrazione Irpef:
La legge di stabilità 2016 proroga per tutto il 2016 la detrazione Irpef:
- del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;
- del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
- del 65% per gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico;
- del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006; tra questi vi rientrano:
- quelli relativi parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato M al DLgs.311/2006), sostenute dall’1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.60.000
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.30.000.
Bonus mobili per giovani coppie (comma 75)
È introdotta una nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato dalla legge di stabilità per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti. La detrazione, infatti:
È introdotta una nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato dalla legge di stabilità per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti. La detrazione, infatti:
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000 Euro (in luogo dell’originario 8.000 Euro), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
- è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio):
- che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
- in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età;
- acquistano l'abitazione principale;
La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).
Detrazione riqualificazione energetica (commi 87 e 88)
In materia di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:
In materia di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:
- le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 DL 63/2013) diventano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è prevista la possibilità (opzione), per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF), di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione).
- la detrazione in esame si estende alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
- mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
- mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
- consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto.
Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali si dovranno, tuttavia, attendere chiarimenti ufficiali.
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