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mercoledì 25 settembre 2024

Patente a punti per l'edilizia e affini

Nuove regole per l'esercizio dell'attività edile e simili. Il presente post tende ad informare le aziende che operano nei settori delle costruzioni in merito alla nuova documentazione di cui si deve essere in possesso per poter svolgere attività in cantiere dal 1° ottobre.

La normativa nasce dal tentativo, valido o non valido ognuno poi la pensa come crede, di limitare i casi di infortunio o peggio di morte sul lavoro. 

E' stato pertanto previsto un documento (patente a punti) che serve per indicare il rispetto di particolari requisiti durante lo svolgimento dell'attività. 

Si allega in modo più puntuale una spiegazione del sistema ideato e delle metodologie necessarie per ottenere questa patente.

Per ogni dubbio o delucidazione si consiglia di contattare il soggetto che si occupa della gestione della sicurezza in cantiere.

Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Obbligati sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

martedì 24 settembre 2024

Concordato preventivo biennale (CPB) aziende soggette ISA e Forfettari

Si riportano le indicazioni di quanto in oggetto prendendo spunto dalle informazioni contenute nelle pagine dell'Agenzia delle Entrate al fine di meglio riportare i concetti fondamentali del nuovo strumento. 

Brevemente si può evidenziare che entro il 31/10/2024 il contribuente che rientra nei requisiti sottoindicati può (non deve) aderire alla proposta di Concordato. Questa adesione consentirebbe al contribuente di avere un importo certo delle imposte da versare nel corso del 2025 e 2026 (rispettivamente per il 2024 e 2025) sulla base di un calcolo che tiene in considerazione il risultato reddituale del 2023 (dichiarato nel 2024) eventualmente aumentato di un importo variabile e di un coefficiente individuato dal software ISA 2024.

Online sui siti specializzati sono disponibili diverse simulazioni ma sostanzialmente il senso è il seguente:

Reddito 2023: euro 50.000

Risultato ISA: 7

Ipotesi di concordato preventivo: euro 58.000 

Il concordato prevede che sui 50.000 si pagheranno le imposte ordinariamente dovute mentre sugli 8.000 forfettariamente individuati come sopra si andrà a pagare una imposta ridotta stabilita in base al valore ISA in questo caso ad esempio 8% anziché l'aliquota più elevata che deriverebbe dallo scaglione Irpef.

Aderendo a questo sistema il contribuente si vincola per un biennio al versamento di queste imposte e a nulla rileverebbe il reale risultato aziendale derivante dalla tenuta della contabilità (che comunque si è obbligati a tenere regolarmente) che potrebbe essere maggiore o minore di quello concordato (cioè un valore superiore o inferiore a 58.000 euro in questo esempio). 

Pertanto se il totale delle imposte che derivano dall'adesione fosse pari a euro 5.500 complessivamente, il contribuente si vincola al versamento di euro 5.500 per i prossimi due anni.

Attraverso questa adesione il contribuente si tutela (nei limiti delle normative attuali e successive variazioni a cui siamo abituati negli ultimi anni) da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Peraltro è in previsione nel prossimo decreto "omnibus" un versamento forfettario richiesto per tutelarsi ulteriormente da un controllo per gli anni 2023-2022-2021 (ma si ribadisce questo è ancora in previsione).

Una prima valutazione dell'istituto potrebbe essere la seguente. Con l'adesione il contribuente è certo delle imposte che dovrà versare indipendentemente dall'andamento aziendale. Quindi se prevede una crescita reddituale l'adesione è certamente consigliata (perché avrebbe un risparmio di imposta) e viceversa se invece è prevista una decrescita. Allo stesso modo è consigliata l'adesione se ci si intende tutelare da eventuali controlli da parte degli enti accertatori. Si ricorda che l'istituto è riferito alle imposte Irpef e sostitutive e niente ha a che vedere con l'IVA che conserva la ordinaria gestione. Chiaramente essendo l'adesione una possibilità e non un obbligo la decisione spetta al singolo imprenditore attraverso l'invio di un modello a ciò predisposto dall'AdE.

Si riportano le indicazioni ufficiali.   

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto, di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.

Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  •  sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

venerdì 6 maggio 2022

Sanzioni per mancata disponibilità pagamenti tramite POS dal 30/06/2022

Nuove disposizioni in materia di pagamenti tramite POS. La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica.

Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.

venerdì 18 dicembre 2020

Fondo (R)esisto - Avviso Ras

In linea con i piani regionali per il supporto alle aziende provate dalla crisi economica generata dalla situazione pandemica che ci condiziona, la Regione Sardegna, tra le prime se non la prima, interviene con un finanziamento a fondo perduto per tentare di dare una boccata di ossigeno agli operatori allo stremo.
Tre sono le differenti aree di intervento sulla base della dimensione aziendale e sulla presenza o meno di lavoratori dipendenti.
Vi invito a prendere visione del bando e delle modalità di partecipazione.
Nel bando sono indicati i requisiti per poter partecipare che vanno da quelli generali (regolarità contributiva, disponibilità di firma digitale del titolare o legale rappresentante, casella PEC attiva) a quelli specifici ad esempio il calo del fatturato nel periodo dal 11/3 al 30/6 del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, il mantenimento di almeno il 50% delle ULA e altri sulla base della specificità del richiedente.
Per quanto riguarda le aziende senza dipendenti  il finanziamento è pari al 30% del reddito indicato nei quadri appositi (RG piuttosto che RF) della dichiarazione reddituale riferita al 2019 con un massimo di euro 4.500.
Per le aziende con dipendenti il riferimento è alla retribuzione del personale come si evince dalle CU.
Si parte il 21/12 e c'è tempo sino al 31/01/21. Già ora si ipotizza un rinvio della partenza e soprattutto si ipotizza persino già un bando (R)esisto bis per poter soddisfare le esigenze di una platea più ampia di aziende. 
Già. Perché l'unico neo è il solito neo dei bandi a fondo perduto. Si tratta di una domanda cosiddetta "a sportello" cioè le domande, ovviamente correttamente presentate, verranno evase in ordine di arrivo. Questo crea due differenti problemi. Il primo di carattere tecnico perché uno studio di consulenza potrebbe supportare la richiesta di un cliente per volta (ricordo che la domanda va presentata direttamente dal titolare dotato di spid dopo essersi iscritto al Sil regionale) e pertanto il secondo cliente potrebbe essere già in ritardo e quindi non riuscirebbe ad accedere al finanziamento. Il secondo di carattere economico e cioè che nonostante vi sia tempo per inviare le domande entro il 31/01/2021 è presumibile che i fondi a disposizione siano terminati con largo anticipo.
Ad maiora.


sabato 5 dicembre 2020

Avvio lotteria degli scontrini

Non perdo tempo a commentare l'opportunità, in questo momento, di far partire la lotteria degli scontrini già peraltro prorogata per le vicende legate al corona virus dal c.d. "Decreto Rilancio" (ricordo che sarebbe dovuta partire il 01/07/2020).

In questi giorni è stata pubblicizzata la partenza, nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale, della possibilità per i consumatori di ottenere il codice identificativo che gli permetterà di partecipare all'estrazione di favolosi premi come qui sotto indicati.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

In sostanza dal primo gennaio parte l'ennesima offensiva contro gli evasori fiscali e in questo caso, il Fisco chiede ai consumatori di allearsi con lui nella lotta, premiandoli.

Contemporaneamente chiede collaborazione anche agli esercenti per proseguire la strategia di eliminazione del contante, premiando anch'essi in caso di incassi effettuati in modo elettronico.

 L'unico neo è che, per ora, i gestori dei sistemi informatici, distributori di Registratori Telematici e operatori di quel settore non hanno ancora indicazioni sulle modalità di trasmissione telematica di questi dati e, come se non bastasse la crisi economica generata dalla pandemia in corso, "forse" i Registratori Telematici che hanno venduto per ottemperare all'obbligo dell'emissione dello scontrino elettronico a fine 2019 e nel 2020, non dispongono di un qualcosa che possa trasmettere i dati della lotteria e pertanto sarà necessaria una implementazione della macchina il cui costo, suppongo, sarà a carico del solito esercente.

 Chiaramente il consiglio è quello di contattare immediatamente il proprio tecnico di riferimento per l'assistenza del RT.

 



giovedì 1 ottobre 2020

Comunicazione indirizzo PEC | Obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese e i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) - Decreto Semplificazioni - prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale)  entro il 1° ottobre 2020

Si invita pertanto quanti, già in ottemperanza alla normativa già in vigore, dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata di verificarne la funzionalità e quanti ancora per qualsiasi motivo non dovessero disporne, di affrettarsi ad ottemperare.

La PEC funziona come un domicilio digitale dell'azienda e la mancata presenza in Camera di Commercio di tale recapito comporterà l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale con accertamento di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese non conformi.


giovedì 11 giugno 2020

Fondo perduto Agenzia delle Entrate

Si segnala che è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate la
Guida illustrativa della misura prevista per il Fondo Perduto per le aziende. Le domande potranno essere predisposte direttamente o tramite intermediari abilitati a partire dal 15/6 sino al 13/8. Da segnalare che quello che inizialmente sembrava orientarsi verso un semplice credito di imposta è invece un vero è proprio contributo a fondo perduto accreditato direttamente sul conto corrente dell'azienda. Nel format dell'istanza oltre ai dati della ditta richiedente, dovrà essere indicato l'iban, la presenza dei requisiti richiesti, il fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020.
Il contributo spetta quando si verifica una diminuzione del fatturato superiore ai 2/3. Vi sono alcune fascie percentuali per valutare il contributo sulla base della redditività ma la notizia più confortante è che il contributo ha comunque un minimo pari a 1.000 euro.
Buona lettura.

sabato 5 ottobre 2019

Corrispettivi telematici (incombenze esercenti allo stato attuale)

Al fine di poter ulteriormente provvedere al monitoraggio istantaneo dei ricavi delle singole attività economiche, l'Agenzia delle Entrate, dopo la Fatturazione Elettronica, in base al disposto dell' art. 2 D.Lgs.127/2015, richiede la trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nel corso del precedente esercizio abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro mentre per tutti gli altri l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.
Prima di vedere per sommi capi la normativa attualmente in vigore, un commento è doveroso.
Le attuali incertezze politiche nonchè le continue richieste di rivedere le disposizioni da parte di associazioni e ordini professionali in merito alla entrata in vigore per il 2020, relativamente alle piccole realtà economiche, destano sicuramente incertezza nella preparazione delle aziende alla nuova metologia di comunicazione dei dati. 
In modo particolare perchè ancora oggi sono tante le attività che non dispongono di una connessione internet nei locali in cui viene esercitata l'attività giacché non indispensabile per la tipologia di attività stessa ma non solo. La situazione economica non certo florida che si vive nei nostri territori e nelle nostre realtà locali non necessita di un ulteriore spesa da affrontare che si concretizza, oltre che con l'attivazione di una connessione internet anche con l'acquisto di un registratore di cassa telematico che consenta di comunicare i dati delle chiusure giornaliere direttamente all'AdE. Non certo può essere sufficiente il credito d'imposta riconosciuto per questo investimento.
Cionostante, se le proteste o le continue segnalazioni dei soggetti preposti non dovessero essere ascolate, dal 1° gennaio 2020 (a parte i 6 mesi di moratoria) si dovrà convivere con questa nuova realtà operativa.
Tecnicamente si dovrà operare nel seguente modo:
  1. sottoscrizione di un contratto per linea internet presso il proprio esercizio;
  2. richiesta delle credenziali personali per l'accesso ai servizi telematici all'Agenzia delle Entrate;
  3. acquisto Registratore di Cassa con funzioni di invio telematico;
  4. abilitazione del servizio di invio corrispettivi telematici con invio della richiesta da parte del tecnico installatore e ricezione del "certificato dispositivo" che vale otto anni, il registratore in questo modo risulta "censito";
  5. richiesta di attivazione con l'indicazione della data di "messa in servizio" data cioè dalla quale i corrispettivi verranno inviati direttamente all'AdE;
  6. l'AdE rilascia un QrCode che gli utenti potranno consultare (deve essere esposto dall'esercente) per verificare la regolare attivazione del sistema di comunicazione;
  7. il registratore provvederà a comunicare giornalmente i corrispettivi al servizio di ricezione dati dell'AdE;
  8. lo studio che gestisce la contabilità dovrà essere autorizzato a scaricare i dati a disposizione dell'AdE per poter effettuare le liquidazioni periodiche.
Di fatto non esisteranno più gli sontrini fiscali ma neppure le ricevute. In linea di massima coloro che, nell'esercizio della loro attività, prevedevano gli scontrini (minimarket, empori, piccoli negozi di ferramenta, bar, ristoranti e altri esercizi in genere) dovranno continuare ad operare in questo modo trasformando il proprio registratore di cassa in un RT Registratore Telematico. A coloro che invece affiancavano le ricevute fiscali emettendole magari per servizi a favore di privati (officine meccaniche, carrozzieri, fabbri e altri piccoli artigiani in genere) è consigliabile ovviamente optare per la fattura elettronica anzichè investire nell'acquisto di un inutile RT.

Queste che seguono invece sono le attuali disposizioni normative.

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, verificata tenendo conto dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.
Con il provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019 sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i servizi online che saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale onlineper la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).


mercoledì 5 settembre 2018

La Fattura Elettronica questa sconosciuta (o quasi).


Cosa cambia se, come previsto, dal 01/01/2019 dovesse entrare in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutti.
Attualmente l’obbligo di utilizzare questo canale è limitato a coloro che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 sarebbe dovuto entrare in vigore per le stazioni di rifornimento ma, a seguito di modifica è stato invece prorogato (anche se non per tutti) al 1° gennaio 2019 anche per questi.

Cosa è previsto realmente?
Con la fattura elettronica vengono modificati i flussi ordinari delle fatture. Con l’introduzione della fattura elettronica infatti la fattura non deve essere più consegnata direttamente dal venditore all'acquirente, bensì deve essere inviata al Sistema di Intercambio (SDI) che opera per conto dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura al destinatario.
A questo punto si presentano due casi distinti.

Emissione della fattura ad un soggetto titolare di partita iva:
Se la fattura è emessa verso un soggetto IVA, questa viene recapitata al cliente secondo le modalità su descritte, oltre che venire automaticamente resa disponibile nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura.

Emissione della fattura ad un soggetto consumatore finale:
Se la fattura è emessa verso un consumatore finale privato, la fattura viene esclusivamente recapitata nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha l’obbligo di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo una copia della fattura originale che gli sarà recapitata dallo SDI nella sua area riservata del cassetto fiscale.

Per il soggetto consumatore finale non è ovviamente previsto alcun adempimento mentre alcuni adempimenti sono obbligatori per i soggetti titolari di partita iva.
Lo SDI infatti avrà necessità di identificare il soggetto ricevente la fattura in modo da potere essere certo di averla recapitata correttamente. Pertanto il soggetto dovrà farsi identificare dallo SDI o richiedendo un Codice Destinatario univoco oppure attraverso la PEC (posta elettronica certificata) ormai obbligatoria da anni per tutti i soggetti.
Ogni soggetto titolare di partita iva potrà pertanto comunicare autonomamente, o tramite un intermediario allo SDI, quale recapito vorrà utilizzare per essere “raggiunto” dal Sistema. Altrimenti potrà comunicare ad ogni soggetto che emette fattura nei propri confronti, il recapito per lo SDI che intende utilizzare che il soggetto emittente dovrà indicare obbligatoriamente in fattura.

Quanto sopra è relativo al ricevimento delle fatture vediamo ora quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche.
Per emettere le fatture elettroniche bisogna dotarsi di un software che partendo da una base ordinaria (la classica fattura per intenderci) generi un file in formato .xml secondo il tracciato record previsto dai canoni dello SDI. Oltre ai contenuti ordinari (numero, data, descrizione, imponibile, iva e totale) dovranno essere indicati i dati necessari per la consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al soggetto ricevente. Come prima indicato dovremo quindi chiedere al cliente titolare di partita iva il proprio eventuale Codice Destinatario o la PEC mentre non dovremo chiedere alcuno di questi dati al privato consumatore finale.
Il software, oltre che generare il file, deve procedere alla archiviazione, alla firma digitale, all’invio allo SDI, all’acquisizione delle ricevute di avvenuto invio delle fatture, all’acquisizione dei messaggi relativi ad eventuali segnalazioni e/o errori, all’archiviazione digitale.

Tutte queste procedure sono obbligatorie in relazione alla fatturazione elettronica.
Un soggetto titolare di partita iva potrà pertanto ottemperare a queste operazioni in proprio, dotandosi pertanto di un software che si occupi di gestire la fase di emissione, di un canale valido per la trasmissione, di un sistema di archiviazione sicuro e affidabile e di una firma digitale oppure potrà delegare il proprio consulente.
Sarebbe pertanto opportuno per tutte le aziende contattare il proprio consulente che, operando in modo uniforme per tutti i soggetti gestiti, riuscirebbe ad ottimizzare le spese dovute all’acquisto di un software che consente la gestione di una pluralità di soggetti rendendo meno conveniente dal punto di vista economico, l’acquisto e la gestione autonoma di un software da parte di ogni singola azienda.
Il consulente potrà pertanto procedere a tutte le fasi previste dalla nuova normativa sia in fase di emissione (generazione, archiviazione, firma digitale, invio allo SDI, acquisizione ricevute, acquisizione segnalazioni, archiviazione digitale) sia in fase di acquisizione (attraverso il download da canale dedicato o da PEC) rendendo in modo più sicuro e controllato, il passaggio dal cartaceo alla digitalizzazione dei servizi contabili ormai alle porte.

Alla data in cui si scrive vi sono alcune puntualizzazioni da tenere in considerazione.

In primis, che alcuni operatori del settore hanno chiesto di prorogare l’entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica adducendo motivazioni legate sia alla distanza evidente tra l’attuale mondo imprenditoriale italiano e il sistema proposto sia in relazione ad una scarsa liquidità del sistema stesso che poche risorse ha ormai da investire in nuove tecnologie, ritenendo pertanto il passaggio troppo drastico e, probabilmente, attribuendogli un impatto economico notevole specialmente per le piccole imprese, tanto da chiedere, in alternativa, almeno la possibilità di un doppio canale per un periodo transitorio di uno o due anni dove sia il metodo tradizionale sia il nuovo sistema possano coesistere garantendo un passaggio più morbido e graduale.

Secondo, che l’attuale normativa prevede che i soggetti che rientrano in regimi fiscali agevolati, come ad esempio i forfettari non siano coinvolti dall’entrata in vigore del sistema Fattura Elettronica e in virtù dei proclami politici di una c.d. Flat Tax al 15% che consentirebbe l’accesso al regime forfettario a coloro che non superano i 100.000 euro, la platea delle piccole imprese coinvolte da tutto il sistema si ridurrebbe in modo notevole. Appare evidente il danno economico che si produrrebbe nel far entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 il sistema Fattura Elettronica, con le considerazioni su citate relativamente ad un investimento notevole in tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti (imprese e consulenti in particolar modo) e successivamente entrasse in vigore la Flat Tax che dimezza o più la platea degli obbligati, lasciando i costi, non più ammortizzabili, sulle spalle di chi li ha sostenuti per l’aggiornamento tecnologico del proprio sistema.

La situazione è in continua evoluzione ma è consigliabile affrontare il discorso con il proprio consulente.