lunedì 21 marzo 2011

Ritenuta d'acconto per lavori di risparmio energetico

L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. – è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.
Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte. Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta . Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in
favore dei Comuni (cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP). Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009). Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni
subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.

Obbligo iscrizione elenco VIES per operazioni intracomunitarie

La domanda di inserimento nell’archivio Vies non è per tutti. Infatti, solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l’estero.L’adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia
fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui suoi passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.Si evidenzia, peraltro, che l’inserimento nell’archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell’Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l’efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato. Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie in base all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si è conclusa la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Già dal 1° febbraio è
disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.

5 per mille 2011

Parte dal 15 marzo 2001 e terminerà il 7 maggio prossimo la nuova stagione per iscriversi negli elenchi dei possibili destinatari del 5 per mille. Decine di migliaia tra enti e associazioni possono quindi scaricare l’apposito software disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e trasmettere online le rispettive domande che i due canali telematici di Entratel e di Fisconline, gestiti dalle Entrate, provvederanno a ricevere . Si ricorda che il calendario per l’invio delle domande degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si chiuderà il 7 maggio prossimo.

lunedì 3 gennaio 2011

Reintrodotto l'elenco Clienti e Fornitori

Sotto mentite spoglie e con limiti particolari ma, di fatto, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 reintroduce un ulteriore obbligo comunicativo a carico delle imprese (e dei loro consulenti ovviamente). Tale obbligo si concretizza nella comunicazione, in apposito modello, di cui si provvederà a verificare gli standard dei formati non appena prodotto della Sogei, dei soggetti da cui vengono poste in essere operazioni, in emissione e in ricezione, con importo superiore a 3.000 euro. In sostanza si ripropone per l'ennesima volta l'elenco dei clienti e dei fornitori non per il reale scopo di prevenire l'evasione fiscale (come viene presentato) ma per poter dare al Fisco la possibilità di continuare ad incassare somme sanzionando i poveri contribuenti in caso di errori. 
Maggiori specifiche sono contenuti nell disposizione del Direttore dell'AdE al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73 
e al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73/261_Com+st++Comunicazioni+Iva+22+12+10+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73. 
Per il 2010 è stata individuata come scadenza il 31 ottobre 2011 (dal 2011 sarà il 30 aprile di ogni anno) e le operazioni devono superare complessivamente nell'arco dello stesso esercizio l'importo euro 25.000 con il medesimo cliente o fornitore (dal 2011 sarà, come già, detto 3.000). Gli importi dei limiti si riferiscono ovviamente agli importo imponibili iva delle operazioni su citate.

mercoledì 17 novembre 2010

Dispositivi per la misurazione alcolimetrica

E' entrato in vigore il 13 novembre l'obbligo, previsto per i gestori di esercizi pubblici che somministrano bevande alcoliche dopo le 24, di mettere a disposizione dei clienti il dispositivo per la misurazione del tasso alcolico. All'interno del locale dovranno essere esposte le tabelle in cui il soggetto dovrà confrontare il risultato del test alcolico per verificare se potrà o meno mettersi alla guida di un veicolo. Per la misurazione vi sono sul mercato diversi dispositivi ma non vi è, per il gestore, un obbligo preciso su un modello specifico, pertanto potranno essere utilizzati sia i sistemi usa e getta (disponibili su richiesta al titolare o gestore) sia i sistemi a moneta in cui il soggetto, pagando e con l'utilizzo di una semplice cannuccia, effettua il test del suo grado alcolico. Si ricorda che l’inosservanza delle disposizioni su etilometro e tabelle comporta per il titolare dell’attività la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.200 euro. Visualizza le ultime modifiche al Codice della Strada

lunedì 1 febbraio 2010

Il 2010 inizia con le scadenze di febbraio.

Si riparte con i pagamenti. A parte il 16 gennaio per coloro che liquidano l'iva mensilmente o dovevano versare i contributi di competenza per eventuali dipendenti sarà il 16 febbraio il prossimo appuntamento con il Modello F24. I versamenti sono relativi all'INPS artigiani e commercianti per la quarta rata dell'annualità 2009 e l'INAIL per l'autoliquidazione con regolazione del premio 2009 e acconto del premio 2010. Si precisa che il premio INAIL artigiani viene determinato con le stesse metodologie degli anni passati (incremento del 1% sul premio indicato sulla lettera dell'istituto); per le società il premio deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali (saldo 2009 con 1° semestre e 2° semestre differenti e acconto 2010 in previsione con le medesime retribuzioni del 2° semestre 2010 per tutto l'anno) rapportate al coefficiente di rischio attribuito all'attività svolta. Stesso meccanismo che regola il calcolo del premio da corrispondere per i dipendenti. In merito invece allo scontoprevisto per gli autotrasportatori si precisa che quest'anno le comunicazioni Inail contengono già il dato relativo al versamento al netto dello sconto.