venerdì 9 aprile 2021

Attività consentite zona Rossa

 

Allegato 23 

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature giardinaggio specializzati

 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Attività delle lavanderie industriali 

Altre lavanderie, tintorie 

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

lunedì 28 dicembre 2020

Credito locazione commerciale e affitto d’azienda ma non per tutti anzi...

Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, il Decreto  Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal Decreto Rilancio come modificato dal successivo Decreto “Agosto”.

In particolare:

  • l’articolo 8 del Decreto Ristori stabilisce che per le imprese operanti nei settori inclusi nella tabella riportata nell’Allegato 1 allo stesso L. 137/2020 (contenente i codici Ateco identificativi delle attività interessate dalle ulteriori misure restrittive, il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 (si tratta, in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
  • l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis prevede che il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020 anche alle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggiotour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. zone rosse).

Lo stesso articolo 8 del Decreto Ristori prevede, al comma 2, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal ricordato articolo 28 del Decreto Rilancio.

Riepilogando

Beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresaarte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro registrati nel corso del 2019

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industrialecommercialeartigianaleagricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone locazione degli immobili ad uso non abitativo).

Il credito, invece, spetta nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (canone per servizi o affitto d’azienda). Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questo requisito, però, non opera per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la risoluzione 32/E/2020) oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l’avvenuto pagamento dei canoni.

In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, si ricorda che il credito non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Si commenta brevemente la parte su evidenziata. In riferimento alla Sardegna (zona gialla) appare una norma difficilmente fruibile dalle nostre strutture in quanto, seppure ridotte nell'orario lavorativo (bar, ristoranti ecc) appare improbabile una riduzione del volume d'affari mensile come indicato pari o superiore al 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. Questo escluderebbe pertanto buona parte delle imprese 

Posticipata la Lotteria degli scontrini

Si comunica che, accogliendo le segnalazioni di quanti hanno evidenziato difficoltà e ritardi negli adeguamenti degli strumenti di comunicazione necessari per aderire al servizio di nuova attivazione, nell'ambito del c.d. Decreto "Milleproroghe", la partenza della Lotteria degli Scontrini andrà calendarizzata per il 1° febbraio 2021.

Fondo (R)esisto - Comunicazione di sospensione

La Regione Autonoma della Sardegna. sul proprio sito, comunica la sospensione dell’avviso Fondo (R)esisto per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020).

Tale sospensione consentirà all’Amministrazione di integrare l’avviso per una successiva pubblicazione.

La presentazione delle domande di aiuto telematico avverrà pertanto non prima del 18 gennaio 2021 con chiusura al 22 febbraio 2021.

venerdì 18 dicembre 2020

Fondo (R)esisto - Avviso Ras

In linea con i piani regionali per il supporto alle aziende provate dalla crisi economica generata dalla situazione pandemica che ci condiziona, la Regione Sardegna, tra le prime se non la prima, interviene con un finanziamento a fondo perduto per tentare di dare una boccata di ossigeno agli operatori allo stremo.
Tre sono le differenti aree di intervento sulla base della dimensione aziendale e sulla presenza o meno di lavoratori dipendenti.
Vi invito a prendere visione del bando e delle modalità di partecipazione.
Nel bando sono indicati i requisiti per poter partecipare che vanno da quelli generali (regolarità contributiva, disponibilità di firma digitale del titolare o legale rappresentante, casella PEC attiva) a quelli specifici ad esempio il calo del fatturato nel periodo dal 11/3 al 30/6 del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, il mantenimento di almeno il 50% delle ULA e altri sulla base della specificità del richiedente.
Per quanto riguarda le aziende senza dipendenti  il finanziamento è pari al 30% del reddito indicato nei quadri appositi (RG piuttosto che RF) della dichiarazione reddituale riferita al 2019 con un massimo di euro 4.500.
Per le aziende con dipendenti il riferimento è alla retribuzione del personale come si evince dalle CU.
Si parte il 21/12 e c'è tempo sino al 31/01/21. Già ora si ipotizza un rinvio della partenza e soprattutto si ipotizza persino già un bando (R)esisto bis per poter soddisfare le esigenze di una platea più ampia di aziende. 
Già. Perché l'unico neo è il solito neo dei bandi a fondo perduto. Si tratta di una domanda cosiddetta "a sportello" cioè le domande, ovviamente correttamente presentate, verranno evase in ordine di arrivo. Questo crea due differenti problemi. Il primo di carattere tecnico perché uno studio di consulenza potrebbe supportare la richiesta di un cliente per volta (ricordo che la domanda va presentata direttamente dal titolare dotato di spid dopo essersi iscritto al Sil regionale) e pertanto il secondo cliente potrebbe essere già in ritardo e quindi non riuscirebbe ad accedere al finanziamento. Il secondo di carattere economico e cioè che nonostante vi sia tempo per inviare le domande entro il 31/01/2021 è presumibile che i fondi a disposizione siano terminati con largo anticipo.
Ad maiora.


sabato 5 dicembre 2020

Avvio lotteria degli scontrini

Non perdo tempo a commentare l'opportunità, in questo momento, di far partire la lotteria degli scontrini già peraltro prorogata per le vicende legate al corona virus dal c.d. "Decreto Rilancio" (ricordo che sarebbe dovuta partire il 01/07/2020).

In questi giorni è stata pubblicizzata la partenza, nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale, della possibilità per i consumatori di ottenere il codice identificativo che gli permetterà di partecipare all'estrazione di favolosi premi come qui sotto indicati.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

In sostanza dal primo gennaio parte l'ennesima offensiva contro gli evasori fiscali e in questo caso, il Fisco chiede ai consumatori di allearsi con lui nella lotta, premiandoli.

Contemporaneamente chiede collaborazione anche agli esercenti per proseguire la strategia di eliminazione del contante, premiando anch'essi in caso di incassi effettuati in modo elettronico.

 L'unico neo è che, per ora, i gestori dei sistemi informatici, distributori di Registratori Telematici e operatori di quel settore non hanno ancora indicazioni sulle modalità di trasmissione telematica di questi dati e, come se non bastasse la crisi economica generata dalla pandemia in corso, "forse" i Registratori Telematici che hanno venduto per ottemperare all'obbligo dell'emissione dello scontrino elettronico a fine 2019 e nel 2020, non dispongono di un qualcosa che possa trasmettere i dati della lotteria e pertanto sarà necessaria una implementazione della macchina il cui costo, suppongo, sarà a carico del solito esercente.

 Chiaramente il consiglio è quello di contattare immediatamente il proprio tecnico di riferimento per l'assistenza del RT.

 



mercoledì 11 novembre 2020

Contributi "Fondo Ristorazione"

Si segnala che è stato pubblicato su GU n. 277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero delle Finanze, recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento delle relative disponibilità, disciplinando la procedura di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.

Tale Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

A tal fine, l’impresa destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA.

Il beneficio spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita Piattaforma sul Portale della Ristorazione in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.

La domanda stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione circa la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;

c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

L'accettazione della domanda di Contributo a fondo perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica, che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza per ottenere il beneficio;

L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste Italiane, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14 agosto 2020, ancorché non quietanzati.

A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero. Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).

NB: in attesa che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale www.politicheagricole.it e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).