Si segnala che è stato pubblicato su GU n.
277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto
con il Ministero delle Finanze, recante i criteri
e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della
Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del
vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con
dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento
delle relative disponibilità, disciplinando la procedura
di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.
Tale Contributo a fondo perduto
sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO
prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12
(Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00
(Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering
continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle
attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00
(Alberghi), per l'acquisto,
effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea
documentazione fiscale, di prodotti di
filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e
vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco,
valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto
di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o
da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
A tal fine, l’impresa
destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di
prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto
principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e
documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere
superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati,
ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000
esclusa IVA.
Il beneficio spetterà a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo
a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019,
oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti
requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate
presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un
provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita
Piattaforma sul Portale della Ristorazione
in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario
Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la
presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio
completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento
dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato
tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà
parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.
La domanda stessa dovrà
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione
circa la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a)
gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de
minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della
domanda;
b)
il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a
giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare
del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il
soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
c)
l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice
Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14
agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13
ottobre 2020, n. 126;
d)
l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e)
la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi
dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n.
126;
f)
ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario
approvata dal Ministero.
L'accettazione della domanda di Contributo a fondo
perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica,
che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del
MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza
tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza
per ottenere il beneficio;
L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma
della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a
presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste
Italiane, i documenti fiscali (fatture e
documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la
consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14
agosto 2020, ancorché non quietanzati.
A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni
contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse
ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali
beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni
azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero.
Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei
criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo
erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare
di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti
beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un
Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per
le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).
NB: in attesa
che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale
www.politicheagricole.it
e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si
conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione
della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile
con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e
commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n.
104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).