venerdì 18 dicembre 2020
Fondo (R)esisto - Avviso Ras
sabato 5 dicembre 2020
Avvio lotteria degli scontrini
Non perdo tempo a commentare l'opportunità, in questo momento, di far partire la lotteria degli scontrini già peraltro prorogata per le vicende legate al corona virus dal c.d. "Decreto Rilancio" (ricordo che sarebbe dovuta partire il 01/07/2020).
In questi giorni è stata pubblicizzata la partenza, nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale, della possibilità per i consumatori di ottenere il codice identificativo che gli permetterà di partecipare all'estrazione di favolosi premi come qui sotto indicati.
Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:
- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:
- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
In sostanza dal primo gennaio parte l'ennesima offensiva contro gli evasori fiscali e in questo caso, il Fisco chiede ai consumatori di allearsi con lui nella lotta, premiandoli.
Contemporaneamente chiede collaborazione anche agli esercenti per proseguire la strategia di eliminazione del contante, premiando anch'essi in caso di incassi effettuati in modo elettronico.
L'unico neo è che, per ora, i gestori dei sistemi informatici, distributori di Registratori Telematici e operatori di quel settore non hanno ancora indicazioni sulle modalità di trasmissione telematica di questi dati e, come se non bastasse la crisi economica generata dalla pandemia in corso, "forse" i Registratori Telematici che hanno venduto per ottemperare all'obbligo dell'emissione dello scontrino elettronico a fine 2019 e nel 2020, non dispongono di un qualcosa che possa trasmettere i dati della lotteria e pertanto sarà necessaria una implementazione della macchina il cui costo, suppongo, sarà a carico del solito esercente.
Chiaramente il consiglio è quello di contattare immediatamente il proprio tecnico di riferimento per l'assistenza del RT.
mercoledì 11 novembre 2020
Contributi "Fondo Ristorazione"
Si segnala che è stato pubblicato su GU n. 277 del 6-11-2020 il Decreto, approvato il 27 ottobre u.s. dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero delle Finanze, recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della Ristorazione, istituito come è noto ai sensi dell'art. 58 del vigente D.L. n. 104/2020 e ss. (Rilancio bis), con dotazione di € 600 milioni per l'anno in corso sino ad esaurimento delle relative disponibilità, disciplinando la procedura di ammissione all’ivi previsto “Contributo a fondo perduto”.
Tale Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l'acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
A tal fine, l’impresa destinataria dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA.
Il beneficio spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Al fine di ottenere il contributo, le aziende interessate presenteranno l’istanza entro la data che sarà fissata con un provvedimento ad hoc del MIPAAF, attraverso l’apposita Piattaforma sul Portale della Ristorazione in via telematica o attraverso gli Sportelli del Concessionario Poste Italiane, mediante l’inserimento informatico o la presentazione materiale della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa una copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, che sarà parimenti determinato con il medesimo provvedimento MIPAAF.
La domanda stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, concernente l’autocertificazione circa la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;
c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.
L'accettazione della domanda di Contributo a fondo perduto sarà subordinata alle necessarie operazioni di verifica, che il predetto Concessionario Poste Italiane eseguirà per conto del MIPAAF, circa l’effettiva corrispondenza tra la Partita IVA del richiedente ed il necessario Codice Ateco, così come indicato dal soggetto nell’istanza per ottenere il beneficio;
L’azienda beneficiaria dovrà inserire sulla Piattaforma della Ristorazione in via telematica sul portale MIPAAF, oppure a presentare presso gli appositi Sportelli del Concessionario Poste Italiane, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certifichino l'effettivo acquisto e la consegna dei sopra menzionati prodotti in data successiva al 14 agosto 2020, ancorché non quietanzati.
A questo punto il Concessionario, sulla base delle informazioni contenute nelle istanze e preso atto della completezza delle stesse ai fini dell’istruttoria, redigerà l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del Contributo richiesto da ogni azienda interessata, curandone la trasmissione al predetto Dicastero. Il MIPAAF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri sopra descritti, determina con provvedimento ad hoc l’importo erogabile ad ogni beneficiario, garantendo in ogni caso un ammontare di € 1.000 e ripartendo le risorse residue tra i soggetti beneficiari, accreditando contestualmente le relative risorse su un Conto Corrente “Banco Posta Impresa” intestato al Ministero (per le procedure di liquidazione, v. art. 6 DM).
NB: in attesa che sia attivata l’apposita Piattaforma informatica sul Portale www.politicheagricole.it e che aprano gli Sportelli ad hoc a cura di Poste Italiane, si conferma che il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici” di cui all'art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM).
giovedì 29 ottobre 2020
In pillole il: "Decreto Ristoro"
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.
Questa disposizione è volta a riconoscere un contributo a fondo perduto ai soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dal DPCM in vigore dal 26 ottobre 2020, individuati dai relativi codici ATECO (come da tabella allegata al Decreto).
Al riguardo, la norma stabilisce che il nuovo ristoro è previsto:
IN MODO AUTOMATICO
➢ Per i soggetti che già rispettavano le condizioni previste per l’ottenimento del contributo fondo perduto nel mese di giugno (ex art. 25 del D.L. Rilancio) e che lo abbiano in seguito effettivamente percepito. Il citato contributo si determinava sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Le condizioni per l’ottenimento “automatico” del nuovo ristoro sono le seguenti:
o L’ammontare sarà determinato come quota del contributo già erogato sulla base di percentuali individuate per differente settore economico (codice ATECO) rientrante nella tabella allegata al Decreto;
o la suddetta somma verrà direttamente accreditata dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del beneficiario indicato nella precedente istanza per la richiesta del contributo ex art. 25 D.L. Rilancio;
SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA
➢ I soggetti che non avevano presentato l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto motivato dal lockdown (anche soggetti aventi ricavi e compensi superiori a Euro 5 Mln esclusi in precedenza dal D.L. Rilancio): la norma prevede comunque il riconoscimento del contributo chiarendo che l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web dedicato per consentire la presentazione della predetta istanza (approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020) solo a tali soggetti e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti di cui al punto precedente (con un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze in oggetto). Al riguardo valgono i criteri quantificativi indicati all’art. 25 del Decreto Rilancio;
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
➢ Il contributo non sarà in alcun modo dovuto nei confronti delle imprese che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 25 ottobre 2020 o per i quali risulti cessata la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza;
➢ Solo per i soggetti che otterranno il contributo in modo automatico, l’ammontare dello stesso è determinato applicando le percentuali, riportate nell’Allegato nel Decreto, agli importi minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche ed Euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (pertanto dovrebbe essere 2.000 per le persone fisiche e 4.000 per le società);
➢ Il contributo non concorrerà in alcun modo alla formazione della base imponibile dell’impresa e quindi risulta sempre escluso dalla tassazione sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’Irap.
MISURE FISCALI
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
La disposizione di fatto estende e conferma, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, per le attività soggette a restrizioni indicate nella tabella allegata al Decreto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.
Al riguardo, l’art. 28 del Decreto Rilancio sinteticamente aveva previsto:
➢ Un credito d'imposta nella misura del 60% del canone mensile corrisposto in caso di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
➢ Un credito d’imposta nella misura del 30% dei canoni corrisposti in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.
giovedì 1 ottobre 2020
Comunicazione indirizzo PEC | Obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020
Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese e i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) - Decreto Semplificazioni - prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° ottobre 2020.
Si invita pertanto quanti, già in ottemperanza alla normativa già in vigore, dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata di verificarne la funzionalità e quanti ancora per qualsiasi motivo non dovessero disporne, di affrettarsi ad ottemperare.
La PEC funziona come un domicilio digitale dell'azienda e la mancata presenza in Camera di Commercio di tale recapito comporterà l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale con accertamento di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese non conformi.
BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA MESSA IN SICUREZZA COVID-19
La Camera di Commercio di Nuoro intende sostenere le imprese appartenenti alla circoscrizione territoriale della CCIAA di Nuoro tramite la concessione di voucher per rimborsare parte delle spese cui le imprese sono andate incontro finalizzate a:
- Supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese
- Supportare la formazione in materia di sicurezza