giovedì 19 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - brevi interpretazioni

In data 17/03/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il Decreto Legge n. 18 recante disposizioni in merito al sostegno al servizio sanitario nazionale, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si tratta di un decreto suddiviso in più parti perchè l'intento è quello di dare un riferimento unico dove poter reperire tutte le tracce di intervento poste in essere dal Governo. 
Nella lettura sia del Decreto sia delle esplicazioni sottostanti è necessario partire dal presupposto che il decreto individua gli interventi messi in campo dal Governo, a seguito di ogni intervento verranno emanate le Circolari esplicative da parte degli enti coinvolti che illustreranno i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste nonchè i requisiti necessari per poter accedere ai sostegni. Quindi, è opportuno essere a conoscenza del fatto che, all'indomani del decreto nessuno può presentare domande di alcun genere. L'unico dubbio potrebbe essere riferito alla CIG per i dipendenti in quanto l'INPS con la Circolare del 12/03 u.s. aveva stabilito le metodologie di richiesta per le aziende con sede nella zona rossa ed essendosi estesa a tutta la penisola si ritiene possa essere estesa con essa anche la modalità di presentazione della CIG.
Ma, quello che interessa approfondire in questo momento è l'intervento per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Gli articoli interessati sono il n. 27 e il 28. 
 Art. 27
 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28
 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

I due articoli riconoscono un bonus "solo per il mese di marzo" pari ad euro 600,00 ai lavorari non titolari di pensione ed iscritti ad altra gestione AGO. Il primo è relativo ai soggetti titolari di partita iva che svolgono attiva di carattere professionale o collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il fondo disponibile è di euro 203,4 milioni di euro. Il secondo è riferito ai lavoratori autonomi ed ha una dotazione di 2.160 milioni di euro. 
Da questo si evincono due riflessioni:
1) i soggetti che oltre allo svolgimento dell'attività in proprio hanno una copertura previdenziale di altra natura o da un altro ente, ordine o associazione non possono presentare la domanda. Mi riferisco ad esempio ad un professionista che contemporanemante è dipendente (probabilmente potrà accedere ai soli indennizzi della CIG per la parte relativa al lavoro dipendente ma comunque non gli verrebbe indennizzata la parte relativa alla propria attività autonoma) oppure ad un pensionato che svolge altra attività oppure, ancora peggio, ai rappresentanti di commercio che dispongono dell'Enasarco.
2) i soggetti che svolgono attività sotto forma societaria non sono menzionati giacché la norma si riferisce ai soli  lavoratori autonomi (dubito che il legislatore non conosca la differenza). Significherebbe per una società di persone che gestisce un bar o un ristorante che il 12/03 il decreto ne ha previsto la chiusura, che i soci non potranno accedere all'indennizzo a differenza di un bar gestito un forma individuale? Mi sembra una mera dimenticanza linguistica giacchè nella Gestione Ago sono ricompresi tutti i soggetti iscritti all'INPS persino i CD/IAP e quindi anche i soci. Quindi in linea di massima sembrerebbe possano partecipare al clicday (?) anche gli iscritti alla gestione agricoli sebbene questi continuino a lavorare per evitare di interrompere la filiera agroalimentare.

L'informazione più importante però per i soggetti indicati agli articoli citati arriva dalle bozze di metodologia operativa necessaria di cui si parlava prima.
Indennizzi previsti attraverso la gestione previdenziale. Pertanto domanda sicuramente rivolta nel prossimo futuro all'INPS. Il presidente protempore Tridico ieri sera (18/3) al Sole24Ore (ma forse errore di riporto della notizia da parte del giornalista) ha dichiarato che l'idea migliore è un bel clicday. Ovvio perchè i soldi sono limitati (203,4 ml per i soggetti art. 27 e 2.160 ml per i soggetti art. 28) e quindi non solo la cifra cadauno non è notevole ma non arriverà neppure a tutti, bensì solo ai soggetti che il giorno individuato e all'ora individuata, con prossima circolare inps suppongo, saranno lesti e tecnologicamente adeguati ad inviare per primi le richieste di indennizzo.

Mi dimenticavo un'ultima cosa di "poco conto". La domanda pare dovrebbe essere presentata da ognuno accedendo alla propria area personale INPS attraverso il PIN INPS o SPID  o CNS quindi per chi non ne fosse in possesso sarebbe opportuno dotarsene immediatamente e dotarsene comunque anche se poi il sistema dovesse cambiare. Il PIN INPS si richiede allo sportello INPS (che però risultano limitati o chiusi per via dell'emergenza covid-19)  oppure on-line ma il codice completo arriverà dopo 15/20 giorni. Lo SPID lo potete richiedere tranquillamente ad un gestore a pagamento on-line con tempi di attesa e costi che variano in base al gestore altrimenti all'Ufficio Postale abilitato è attivabile lo SPID in modo gratuito con riferimento ad una mail personale. Ricordatevi di individuare l'ufficio postale abilitato più vicino a voi e soprattutto verificate gli orari perchè sono stati ridotti sempre a causa del periodo di emergenza in corso. Il terzo metodo di accesso è la CNS (carta nazionale dei servizi) comunemente Tessera Sanitaria. E' qui bene o male la abbiamo tutti, generalmente nel portafogli o in borsetta. L'unica accortezza è che deve essere attivata e per far ciò o si va agli sportelli della ASL che se ne occupano (sono gli stessi che si occupano delle richieste di esenzione ticket ma io non so quanti di voi, con l'aria che tira, vorranno avvicinarsi alle strutture ospedaliere) oppure nelle farmacie abilitate. Ah dimenticavo le farmacie altro ben altro da fare in questo periodo.
Spero di essere stato abbastanza comprensibile non credo assolutamente di essere stato esaustivo.
In bocca al lupo a tutti.

sabato 5 ottobre 2019

Corrispettivi telematici (incombenze esercenti allo stato attuale)

Al fine di poter ulteriormente provvedere al monitoraggio istantaneo dei ricavi delle singole attività economiche, l'Agenzia delle Entrate, dopo la Fatturazione Elettronica, in base al disposto dell' art. 2 D.Lgs.127/2015, richiede la trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nel corso del precedente esercizio abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro mentre per tutti gli altri l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.
Prima di vedere per sommi capi la normativa attualmente in vigore, un commento è doveroso.
Le attuali incertezze politiche nonchè le continue richieste di rivedere le disposizioni da parte di associazioni e ordini professionali in merito alla entrata in vigore per il 2020, relativamente alle piccole realtà economiche, destano sicuramente incertezza nella preparazione delle aziende alla nuova metologia di comunicazione dei dati. 
In modo particolare perchè ancora oggi sono tante le attività che non dispongono di una connessione internet nei locali in cui viene esercitata l'attività giacché non indispensabile per la tipologia di attività stessa ma non solo. La situazione economica non certo florida che si vive nei nostri territori e nelle nostre realtà locali non necessita di un ulteriore spesa da affrontare che si concretizza, oltre che con l'attivazione di una connessione internet anche con l'acquisto di un registratore di cassa telematico che consenta di comunicare i dati delle chiusure giornaliere direttamente all'AdE. Non certo può essere sufficiente il credito d'imposta riconosciuto per questo investimento.
Cionostante, se le proteste o le continue segnalazioni dei soggetti preposti non dovessero essere ascolate, dal 1° gennaio 2020 (a parte i 6 mesi di moratoria) si dovrà convivere con questa nuova realtà operativa.
Tecnicamente si dovrà operare nel seguente modo:
  1. sottoscrizione di un contratto per linea internet presso il proprio esercizio;
  2. richiesta delle credenziali personali per l'accesso ai servizi telematici all'Agenzia delle Entrate;
  3. acquisto Registratore di Cassa con funzioni di invio telematico;
  4. abilitazione del servizio di invio corrispettivi telematici con invio della richiesta da parte del tecnico installatore e ricezione del "certificato dispositivo" che vale otto anni, il registratore in questo modo risulta "censito";
  5. richiesta di attivazione con l'indicazione della data di "messa in servizio" data cioè dalla quale i corrispettivi verranno inviati direttamente all'AdE;
  6. l'AdE rilascia un QrCode che gli utenti potranno consultare (deve essere esposto dall'esercente) per verificare la regolare attivazione del sistema di comunicazione;
  7. il registratore provvederà a comunicare giornalmente i corrispettivi al servizio di ricezione dati dell'AdE;
  8. lo studio che gestisce la contabilità dovrà essere autorizzato a scaricare i dati a disposizione dell'AdE per poter effettuare le liquidazioni periodiche.
Di fatto non esisteranno più gli sontrini fiscali ma neppure le ricevute. In linea di massima coloro che, nell'esercizio della loro attività, prevedevano gli scontrini (minimarket, empori, piccoli negozi di ferramenta, bar, ristoranti e altri esercizi in genere) dovranno continuare ad operare in questo modo trasformando il proprio registratore di cassa in un RT Registratore Telematico. A coloro che invece affiancavano le ricevute fiscali emettendole magari per servizi a favore di privati (officine meccaniche, carrozzieri, fabbri e altri piccoli artigiani in genere) è consigliabile ovviamente optare per la fattura elettronica anzichè investire nell'acquisto di un inutile RT.

Queste che seguono invece sono le attuali disposizioni normative.

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, verificata tenendo conto dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.
Con il provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019 sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i servizi online che saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale onlineper la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).


mercoledì 5 settembre 2018

La Fattura Elettronica questa sconosciuta (o quasi).


Cosa cambia se, come previsto, dal 01/01/2019 dovesse entrare in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutti.
Attualmente l’obbligo di utilizzare questo canale è limitato a coloro che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 sarebbe dovuto entrare in vigore per le stazioni di rifornimento ma, a seguito di modifica è stato invece prorogato (anche se non per tutti) al 1° gennaio 2019 anche per questi.

Cosa è previsto realmente?
Con la fattura elettronica vengono modificati i flussi ordinari delle fatture. Con l’introduzione della fattura elettronica infatti la fattura non deve essere più consegnata direttamente dal venditore all'acquirente, bensì deve essere inviata al Sistema di Intercambio (SDI) che opera per conto dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura al destinatario.
A questo punto si presentano due casi distinti.

Emissione della fattura ad un soggetto titolare di partita iva:
Se la fattura è emessa verso un soggetto IVA, questa viene recapitata al cliente secondo le modalità su descritte, oltre che venire automaticamente resa disponibile nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura.

Emissione della fattura ad un soggetto consumatore finale:
Se la fattura è emessa verso un consumatore finale privato, la fattura viene esclusivamente recapitata nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha l’obbligo di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo una copia della fattura originale che gli sarà recapitata dallo SDI nella sua area riservata del cassetto fiscale.

Per il soggetto consumatore finale non è ovviamente previsto alcun adempimento mentre alcuni adempimenti sono obbligatori per i soggetti titolari di partita iva.
Lo SDI infatti avrà necessità di identificare il soggetto ricevente la fattura in modo da potere essere certo di averla recapitata correttamente. Pertanto il soggetto dovrà farsi identificare dallo SDI o richiedendo un Codice Destinatario univoco oppure attraverso la PEC (posta elettronica certificata) ormai obbligatoria da anni per tutti i soggetti.
Ogni soggetto titolare di partita iva potrà pertanto comunicare autonomamente, o tramite un intermediario allo SDI, quale recapito vorrà utilizzare per essere “raggiunto” dal Sistema. Altrimenti potrà comunicare ad ogni soggetto che emette fattura nei propri confronti, il recapito per lo SDI che intende utilizzare che il soggetto emittente dovrà indicare obbligatoriamente in fattura.

Quanto sopra è relativo al ricevimento delle fatture vediamo ora quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche.
Per emettere le fatture elettroniche bisogna dotarsi di un software che partendo da una base ordinaria (la classica fattura per intenderci) generi un file in formato .xml secondo il tracciato record previsto dai canoni dello SDI. Oltre ai contenuti ordinari (numero, data, descrizione, imponibile, iva e totale) dovranno essere indicati i dati necessari per la consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al soggetto ricevente. Come prima indicato dovremo quindi chiedere al cliente titolare di partita iva il proprio eventuale Codice Destinatario o la PEC mentre non dovremo chiedere alcuno di questi dati al privato consumatore finale.
Il software, oltre che generare il file, deve procedere alla archiviazione, alla firma digitale, all’invio allo SDI, all’acquisizione delle ricevute di avvenuto invio delle fatture, all’acquisizione dei messaggi relativi ad eventuali segnalazioni e/o errori, all’archiviazione digitale.

Tutte queste procedure sono obbligatorie in relazione alla fatturazione elettronica.
Un soggetto titolare di partita iva potrà pertanto ottemperare a queste operazioni in proprio, dotandosi pertanto di un software che si occupi di gestire la fase di emissione, di un canale valido per la trasmissione, di un sistema di archiviazione sicuro e affidabile e di una firma digitale oppure potrà delegare il proprio consulente.
Sarebbe pertanto opportuno per tutte le aziende contattare il proprio consulente che, operando in modo uniforme per tutti i soggetti gestiti, riuscirebbe ad ottimizzare le spese dovute all’acquisto di un software che consente la gestione di una pluralità di soggetti rendendo meno conveniente dal punto di vista economico, l’acquisto e la gestione autonoma di un software da parte di ogni singola azienda.
Il consulente potrà pertanto procedere a tutte le fasi previste dalla nuova normativa sia in fase di emissione (generazione, archiviazione, firma digitale, invio allo SDI, acquisizione ricevute, acquisizione segnalazioni, archiviazione digitale) sia in fase di acquisizione (attraverso il download da canale dedicato o da PEC) rendendo in modo più sicuro e controllato, il passaggio dal cartaceo alla digitalizzazione dei servizi contabili ormai alle porte.

Alla data in cui si scrive vi sono alcune puntualizzazioni da tenere in considerazione.

In primis, che alcuni operatori del settore hanno chiesto di prorogare l’entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica adducendo motivazioni legate sia alla distanza evidente tra l’attuale mondo imprenditoriale italiano e il sistema proposto sia in relazione ad una scarsa liquidità del sistema stesso che poche risorse ha ormai da investire in nuove tecnologie, ritenendo pertanto il passaggio troppo drastico e, probabilmente, attribuendogli un impatto economico notevole specialmente per le piccole imprese, tanto da chiedere, in alternativa, almeno la possibilità di un doppio canale per un periodo transitorio di uno o due anni dove sia il metodo tradizionale sia il nuovo sistema possano coesistere garantendo un passaggio più morbido e graduale.

Secondo, che l’attuale normativa prevede che i soggetti che rientrano in regimi fiscali agevolati, come ad esempio i forfettari non siano coinvolti dall’entrata in vigore del sistema Fattura Elettronica e in virtù dei proclami politici di una c.d. Flat Tax al 15% che consentirebbe l’accesso al regime forfettario a coloro che non superano i 100.000 euro, la platea delle piccole imprese coinvolte da tutto il sistema si ridurrebbe in modo notevole. Appare evidente il danno economico che si produrrebbe nel far entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 il sistema Fattura Elettronica, con le considerazioni su citate relativamente ad un investimento notevole in tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti (imprese e consulenti in particolar modo) e successivamente entrasse in vigore la Flat Tax che dimezza o più la platea degli obbligati, lasciando i costi, non più ammortizzabili, sulle spalle di chi li ha sostenuti per l’aggiornamento tecnologico del proprio sistema.

La situazione è in continua evoluzione ma è consigliabile affrontare il discorso con il proprio consulente.

martedì 26 giugno 2018

Rinviato l'obbligo della Fattura Elettronica per i carburanti.

L’obbligo di fattura elettronica è rinviato al 1° gennaio 2019 anche per la vendita di benzina e gasolio: fino alla fine dell’anno, quindi, potranno essere ancora utilizzati i vecchi metodi di pagamento e i vecchi documenti per contabilizzare le spese sostenute, come le carte carburanti. Lo ha annunciato il governo (che inserirà il rinvio nell’imminente “decreto dignità”). Dunque, anche i benzinai si allineano alla data di entrata in vigore della e-fattura, fissata per tutte le categorie all’inizio del prossimo anno e che solo per loro era stata anticipata al 1° luglio 2018.

giovedì 10 novembre 2016

Addio agli studi di settore arrivano gli indicatori di compliance

Novità in vista per i contribuenti italiani. In arrivo il nuovo indicatore di compliance e l'abbandono graduale degli studi di settore come strumento di accertamento presuntivo. Lo studio di settore cambia volto e diventa un indicatore di “compliance”. Si può riassumere così il profondo restyling, che assume a tratti la portata di un’autentica rivoluzione, a cui sarà sottoposto lo strumento presuntivo del Fisco dedicato al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, secondo le novità presentate dal Mef ad associazioni di categoria e ordini professionali alla riunione della Commissione degli esperti degli studi di settore, presso la sede della Sose (Soluzioni per il sistema economico spa).Fino a oggi, lo studio di settore si è basato sulla comparazione dei ricavi o compensi dichiarati con quelli calcolati attraverso un’elaborazione statistico-matematica dei dati contabili e strutturali (settore economico, dimensione, localizzazione, modalità produttiva utilizzata e così via) indicati dallo stesso contribuente nel proprio modello. Dalla comparazione scaturisce un esito che può essere di congruità o meno dei ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti sulla base dello studio.L’indicatore di compliance verrà invece utilizzato per stabilire il grado di affidabilità del contribuente. In buona sostanza, i dati sulle attività imprenditoriali e professionali confluiranno in una vera e propria scheda valutativa del contribuente.Rispetto agli studi di settore tradizionali, l’indicatore di compliance introduce diversi elementi di innovazione quali il valore aggiunto, il reddito d’impresa, gli ultimi anni di storia dell’imprenditore o del professionista e l’andamento ciclico del mercato.Il nuovo indicatore di compliance scaturirà da una elaborazione statistico-economica dei dati dichiarati dal contribuente, che varierà da una scala da 1 a 10, indicando il complessivo grado di “affidabilità” del contribuente.Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al regime premiale (ex art. 10, commi da 9 a 13, DL n. 201/2011) che ad oggi prevede alcuni benefici quali:
  • la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • la riduzione di 1 anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento;
  • e la possibilità di subire l’accertamento sintetico (redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (invece che di 1/5).
Le principali novità del nuovo strumento così come esposte da Sose spa:

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ/COMPLIANCE
Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10)
INDICATORI DI NORMALITA’ ECONOMICA
Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori per il calcolo del livello di affidabilità/compliance
STIMA DI PIU’ BASI IMPONIBILI
Si stima il valore aggiunto e su questa base i ricavi/compensi e il reddito
DATI PANEL
Stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise
MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)
Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi con tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster.
UNICA REGRESSIONE
Non più una regressione per ogni cluster ma un’unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative.
NUOVO MODELLO DI STIMA
Stima del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo cobb-douglas in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica.
CICLO ECONOMICO
Il nuovo modello di stima coglie l’andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»).
EFFETTI INDIVIDUALI
I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.
SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI
Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati con conseguente semplificazione degli adempimenti per imprese e professionisti.Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti.In questo modo, secondo i fautori degli indicatori, il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.
Il contribuente potrà sempre decidere, se non raggiunge un alto grado di affidabilità ovvero se non raggiunge la soglia della premialità, di integrare la propria dichiarazione dei redditi con un adeguamento spontaneo ma questo avrà un significato profondamente diverso da quello di oggi: in sostanza oggi, con l’adeguamento, il contribuente si allinea ai parametri corretti e non sarà soggetto ad accertamenti di tipo induttivo, mentre un domani, con i nuovi studi, anche se avrà provveduto ad integrare i ricavi tramite adeguamento spontaneo in dichiarazione, rimarrà con un basso livello di affidabilità perché resteranno evidenziate le anomalie di determinati suo indicatori (caso classico è quello del commerciante di pesce fresco che ha un basso indice di rotazione del magazzino, ossia impiega sei mesi a vendere tutto il pesce in giacenza: mentre prima si poteva adeguare e non essere soggetto a controlli, domani anche in caso di adeguamento resterà evidenziata questa anomalia e quindi il basso grado di affidabilità potrà portarlo ad un controllo).

mercoledì 26 ottobre 2016

Contributi alle Imprese

Pubblicato e consultabile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il bando per la concessione alle imprese di contributi a fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di piani di investimento, acquisto servizi e altro.
Il suddetto Bando, la cui dotazione complessiva è pari a 10.000.000 di euro ed è gestita dalla S.F.I.R.S. spa, è adottato in attuazione delle direttive di cui alla D.G.R. n. 8/11 del 19.2.2016, è finalizzato a favorire l’aumento della competitività delle MPMI (Micro, Piccola e Media Impresa) operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere il riposizionamento competitivo e la capacità di adattamento al mercato.L’iniziativa ha l’obiettivo primario di sostenere la realizzazione di nuovi investimenti (beni nuovi, sono esclusi i beni usati) nell’ambito di iniziative già esistenti (imprese attive da almeno due anni), per piani volti a riqualificare ed accrescere la capacità produttiva ottenendo un miglioramento qualitativo della struttura e/o delle dotazioni di servizio esistenti, sotto l’aspetto dell’innovazione, dell'impatto ambientale e dell'adeguamento tecnologico e dei servizi.
Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono riferirsi ad una sola unità produttiva.
Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA.
Il Piano deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data della comunicazione dell’adozione del provvedimento di concessione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.
SONO AMMESSE A CONTRIBUTO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI COSTI:
  • Costi per investimenti materiali e immateriali
  • Costi per servizi di consulenza
  • Costi per la partecipazione ad una fiera o mostra,
  • Costi per la formazione
NELLA TIPOLOGIA INVESTIMENTI PRODUTTIVI (IP) NON SONO AMMESSE:
a) le spese per l’acquisto di terreni, la realizzazione o l’acquisto di immobili;
b) la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento fondamentale del processo produttivo;
c) le spese realizzate con commesse interne di lavorazione, salvo quando è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano riferibili a immobilizzazioni materiali capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
d) le spese per mezzi di trasporto di merci e persone, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime, ausiliarie e i beni e attrezzature destinati a noleggio o leasing operativo, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e tutte le spese non capitalizzate;

Sono ammessi tutti i settori di attività economica ad eccezione dei settori esclusi dai Regolamenti Comunitari vigenti quali:
  • pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli , così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006
  • ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  • per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • ad attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche

Le domande si potranno presentare a partire dal 4 NOVEMBRE 2016.

Il Bando segue una procedura di assegnazione dei fondi cosiddetta A SPORTELLO che prevede una valutazione del piano di investimento. I criteri di valutazione sono: Sostenibilità ambientale; Pari opportunità; Non discriminazione; Coerenza tecnica del piano rispetto ai bisogni che si intendo soddisfare: situazione dell'impresa, azioni previste, tappe essenziali, obiettivi specifici e organizzazione del processo produttivo; Coerenza commerciale del piano: opportunità di mercato, vantaggio competitivo del proponente e soluzioni commerciali; Capacità dell’impresa di garantire la presenza o l’attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del piano (soci e dipendenti); Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i fabbisogni finanziari; Sostenibilità economica del piano; Coerenza del Piano rispetto alla vision “Sardegna. Isola della qualità della vita” e agli obiettivi programmatici dell’Assessorato del Turismo; Altri
La soddisfazione di ciascuno di tali criteri consente all’impresa proponente di conseguire un punteggio minimo che garantirà l’ammissibilità del progetto ai contributi: un punteggio di 54 per i piani di valore fino a 50.000 euro e un punteggio di 59 per i piani di valore superiore a 50.000 euro.

Pubblicato e consultabile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il bando per la concessione alle imprese di contributi a fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di piani di investimento, acquisto servizi e altro.

lunedì 9 maggio 2016

Regime IVA in agricoltura: le nuove percentuali di compensazione

Con Decreto interministeriale MEF e MIPAAF del 26 gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti, sono aumentate le percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini in attuazione dell’art. 1, co. 908, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Le nuove percentuali si applicano alle cessioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Si ricorda che le percentuali di compensazione applicate all’importo delle cessioni effettuate determinano l’importo dell’IVA detraibile, in luogo dell’imposta assolta sugli acquisti, per le imprese agricole che hanno adottato il regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.

Aumenti validi a partire dal 2016 in poi

Salgono a regime al 10% le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati ed alle cessioni degli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.

Aumenti validi per il solo anno 2016

Sono innalzate rispettivamente al 7,65% e al 7,95% la percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e la percentuale relativa alle cessioni di animali vivi della specie suina. Tale misura si applica limitatamente all’anno di imposta 2016.

Cessioni di prodotti agricoli escluse dall’aumento

Rimane invariata all’8,8% la percentuale di compensazione relativa al latte cagliato, fermentato o acidificato, al kefir, siero di latte e yogurt. Non aumenta nemmeno l’aliquota per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina per le quali la percentuale di compensazione rimane fissata nella misura del 7,3%.

Soggetti agricoli in regime di esonero IVA

Per i soggetti agricoli operanti in regime di esonero IVA, le nuove percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquota IVA. Si tratta dei soggetti aventi un volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente non superiore all’ammontare di euro 7.000.
In tal caso, la fattura relativa alla cessione di beni è emessa dal soggetto acquirente (cessionario), che applica l’imposta nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione. In caso di cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati, la nota di variazione deve essere emessa dall’acquirente che deve versare la differenza di imposta al cedente per poter detrarre la relativa imposta mediante annotazione della nota stessa nel registro IVA acquisti.